Legge penale nel tempo Flashcards
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Tale disciplina la rinveniamo all’interno 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 ci dice essenzialmente che: ‘‘𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘧𝘶 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘷𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰”.
Sulla base di tale articolo possiamo dire che punire sulla base di una norma incriminatrice entrata in vigore dopo che il fatto è stato commesso, facendola operare retroattivamente, non è un atto di giustizia, ma un 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝘀𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁à nei confronti del cittadino.
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Rango costituzionale
Agganciando la responsabilità penale ad una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟱 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 attribuisce rango costituzionale ad un principio di irretroattività che era stato già previsto 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Funzione e l’applicabilità
𝗟𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à impone di ritenere applicabile al reo la legge vigente nel momento in cui ha tenuto la condotta. La legge vigente quindi è quella che poteva essere conosciuta dall’autore del reato e che poteva svolgere 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, ma in realtà è stata violata.
Il principio, secondo cui la legge applicabile è quella vigente, vale per 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶, senz’altro vale per i 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 (attiva o passiva), per i 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 (omicidio e lesioni personali).
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Funzione e l’applicabilità,
Se la modifica intercorre il momento in cui la condotta è stata realizzata e il momento in cui si verifica l’evento
𝗨𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 nel periodo che intercorre tra il momento in cui la condotta è stata realizzata e il momento in cui si verifica l’evento non può essere considerata che come una 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 applicabile 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗶ù 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗼.
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Funzione e l’applicabilità, Reati di durata
Diverso è il principio che si applica nei 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 quali reati permanenti o abituali, pensiamo alla detenzione abusivo di armi o al sequestro di persona.
Secondo l’indirizzo prevalente in dottrina e giurisprudenza, al fin e di 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 al reo occorre fare riferimento non al momento della condotta, al tempo in cui è iniziata l’esecuzione, ma al momento in cui è 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 anche se più sfavorevole per reo rispetto alla legge in vigore al momento di inizio dell’esecuzione.
L’irretroattività delle norme penali di sfavore
Funzione e l’applicabilità, Reati di durata
Norme successive al fatto a sfavore
Il principio di irretroattività esclude l’applicazione di leggi 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼, quando si tratta di leggi che contengono 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲.
Con questa espressione ci si riferisce sia alle norme che riguardano la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 (norme che introducono nuovi reati) oppure a norme che riguardano la 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗲 (sostituiscono la pena prevista dalla legge con una nuova diversa per tipo o gravità), oppure ancora tutte quelle norme che 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 sulla disciplina di istituiti di diritto penale sostanziale con la conseguenza di
sottoporre un fatto ad un trattamento sfavorevole rispetto a prima.
Retroattività delle norme penali più favorevoli
𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 ne segna anche il 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲.
Disposizioni penali più favorevoli sopravvenute la commissione del reato possono avere applicazione 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮. Tale disciplina è contenuta 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
Il principio di retroattività delle leggi sopravvenute più favorevoli rafforza la tutela dei destinatari della legge penale e risponde ad esigenze di parità di trattamento imposte dal principio di uguaglianza 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Retroattività delle norme penali più favorevoli
Principio di uguaglianza
E’ proprio nel principio di uguaglianza che la retroattività delle norme penali più favorevoli trova
la propria coperture costituzionale.
La Corte Costituzionale in una serie di importanti decisioni, anche recenti (sentenze 393 e 394 del 2006 e 236 del 2011), ha riconosciuto che quando muta la valutazione del legislatore in ordine al disvalore di un fatto di reato, tale mutamento deve riverberarsi a vantaggio anche di tutti coloro che abbiano posto in essere in fatto in un momento anteriore (𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶
𝘂𝗴𝘂𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲).
Il collegamento del principio di irretroattività delle norme più favorevoli con quello di uguaglianza ne segna anche il limite.
Retroattività delle norme penali più favorevoli
Differenze di derogabilità
A differenza del principio di irretroattività delle norme penali più sfavorevoli che è 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 quello per le norme più favore ammette la possibilità di trattare in maniera diversa situazioni simili (𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲), introducendo norme che blocchino
l’applicazione retroattiva di norme penali di favore purè il limite alla retroattività favorevole trovi giustificazione costituzionale in ragioni oggettivamente ragionevoli (salvaguardare valori costituzionali di analogo rilievo).
Retroattività delle norme penali più favorevoli
La validazione della Corte
Nella 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟯𝟵𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟬𝟲 la Corte afferma che il principio di retroattività della legge più favorevole tutela un interesse il cui livello di rilevanza è tanto elevato da poter essere sacrificato da un legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo.
La Corte ha aggiunto che dato il peso dell’interesso tutelato, il giudizio di costituzionalità volto ad accertare che la deroga alla retroattività favorevole sia compatibile con il principio di uguaglianza deve superare un 𝘃𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼, 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 non essendo sufficiente che la norma derogatoria non sia genericamente, manifestamente non irragionevole, richiede, per indicare il livello, la severità di controllo di costituzionalità, un controllo severo sulla rilevanza del contro-interesse che giustifica la deroga al principio della retroattività della legge favorevole.
Abolitio criminis
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 regola l’ipotesi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲, detta
anche abolitio criminis.
Tale articolo asserisce che:”𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦, 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰; 𝘦, 𝘴𝘦 𝘷𝘪 è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢, 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘪”.
Abolitio criminis
Ipotesi di abolizione
Nelle ipotesi di abolizione, la retroattività della legge favore è 𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 e travolge il giudicato e i suoi effetti penali. Si parla di una 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗽𝗲𝗿-𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 dell’abolizione.
Irrevocabile si considera la sentenza quando contro di essa non sia ammessa alcuna imputazione o sia decorso il termine per impugnare. Il comma 2 stabilisce un 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 coerente con la valutazione del legislatore che ha scelto di abolire la rilevanza penale di un dato tipo di fatti.
Abolitio criminis
Distinzione tra le ipotesi di abolitio criminis totale e le ipotesi di abolitio criminis parziale.
In relazione a tale fenomeno (abrogazione) si vuole distinguere in dottrina e giurisprudenza tra le ipotesi di 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 e le ipotesi di 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲.
Abolitio criminis
Distinzione tra le ipotesi di abolitio criminis totale e le ipotesi di abolitio criminis parziale.
Differenza
𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼 si presenta quando vi sia totale abrogazione di un titolo di reato e non sia applicabile alcuna altra norma penale preesistente o introdotta contestualmente all’abrogazione come sostituzione di quella abrogata.
Non sempre l’abrogazione equivale all’abolizione della rilevanza penale dei fatti in essa compresi: 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗵𝗮 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
Abolitio criminis
Distinzione tra le ipotesi di abolitio criminis totale e le ipotesi di abolitio criminis parziale.
Esempio
Questo è accaduto tanti anni fa quando il legislatore decise di abrogare il delitto d’onore incriminato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟳. I fatti di omicidio o lesioni personali commessi per causa d’onore e incriminati dalla norma abrogata hanno perso rilevanza penale ai sensi di una norma abrogata ma hanno conservato rilevanza penale in quanto ricaduti nella sfera applicativa dei delitti
comuni di omicidio volontario e di lesioni personali volontari.
Pe i fatti commessi prima della riforma, vale il principio della legge più favorevole. 𝗟’𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, non è l’unico caso in cui si possa parlare di abolitio criminis, vi possono essere ipotesi 𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: una fattispecie di reato è sostituita con un altra e rispetto alla prima è speciale. I fatti che presentano elementi specializzanti della nuova norma restano oggetto di incriminazione se commessi in futuro verranno puniti ai sensi della nuova legge in quanto in vigore al temo in cui sono stati commessi.