Delitti contro l’integrità fisica part 2 Flashcards
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗲 è stata introdotta nel 2006, per contrastare, le cosiddette pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟯 𝗯𝗶𝘀.
Tale articolo ci dice che: “Chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello
stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le
funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma,
da cui derivi una malattia nel corpo nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. La pena
è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commessi a danno di un minore ovvero se il fatto commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘁𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲, rispettivamente: a) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; b) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 è 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano di straniero
residente in Italia.in tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Pena accessoria
𝗟’ 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟯-𝘁𝗲𝗿 prevede che: “𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘢𝘭𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 583-𝘣𝘪𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 3 𝘢10 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘋𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 è 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘖𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘳𝘶𝘳𝘨𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘥𝘰𝘯𝘵𝘰𝘪𝘢𝘵𝘳𝘪”.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
La caratteristica
E’ una norma chiaramente severa, proporzionata alla gravità del fenomeno che intende contrastare. E’ una norma che riguarda pratiche che sono venute all’attenzione dei paesi europei, a seguito dell’arrivo di immigrati da paesi prevalentemente africani, la cui menomazioni anche molto pesanti degli organi genitali femminili sono prassi diffuse per ragioni essenzialmente culturali ma non solo.
Si tratta di 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝘃𝗲, anche gravemente dannose
dell’integrità fisica, che anche senza il bisogno di una previsione ad hoc 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟯-𝘁𝗲𝗿 sarebbero state comunque 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
La ragione della norma
La 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲, può ritenersi che sia stata, quella di
𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, da parte dello Stato, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗳𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼, attraverso una norma che però non ha solo un valore prettamente simbolico.
Un messaggio forte di divieto di pratiche, che la nostra cultura basata sul valore dell’uguale rispetto dei diritti delle donne, valuta come assolutamente inaccettabili e che sono ormai contrastate anche nei paesi d’origine in cui sono nate e tuttora praticate.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
La ragione della norma, la praticità della norma
Se questo è il valore simbolico della norma, che intende veicolare un messaggio di proibizione di pratiche che attaccano discriminando le donne, 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 è 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 ed è 𝗿𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, se non come abbiamo detto, in un 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 penale,
questi fatti potevano già essere incriminati ai sensi del diritto di lesioni personali gravi o gravissime, l’impatto rilevante della norma, si ha sul piano del maggiore severità del trattamento sanzionatorio.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Titolo autonomo di reato
Trattandosi di un 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 e non di ipotesi aggravate, 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟵, bilanciamento che diversamente sarebbe stato applicabile nel caso in cui il delitto delle
mutilazioni degli organi genitali femminili fosse stato previsto come circostanza aggravante delle lesioni personali con conseguente possibilità di abbattimento dell’effetto aggravante in caso di concorso delle circostanze con eventuali circostanze attenuanti, prevedendo, invece, il fatto come fattispecie autonoma di reato il legislatore ha sottratto l’ipotesi all’eventuale
bilanciamento, 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗶ù 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Nel 2019 il legislatore ha introdotto una 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, prevedendo, il delitto di 𝗱𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝘃𝗶𝘀𝗼.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la disciplina
Inserito nel 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟯- 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗲𝘀 ad opera delle legge 69 del 2019, che ha introdotto il cosiddetto 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼. 𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 è quello di 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗶ù 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 almeno in una delle ipotesi tra le più drammatiche che si verificano.
Tale articolo ci dice che: “𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘰 𝘭𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘧𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘷𝘪𝘴𝘰 è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 8 𝘢 14 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘭’𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘶 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘱𝘦𝘵𝘶𝘢 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢𝘵𝘦𝘭𝘢 𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰”.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la fattispecie
Con la fattispecie si attribuisce una 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ad un fatto che prima della riforma
costituiva una mera circostanza gravante delle lesioni personali e che ora assume invece la 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼.
Il legislatore, anche per l’ipotesi illecita della deformazione dell’aspetto della persona, ha compiuto una 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼-𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 analoga a quella fatta in
relazione alle mutilazioni genitali femminili, cioè modificando la qualificazione normativa di un fatto che era già previsto dalla legge come reato convertendolo in una 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 e non più prevedendola come circostanza aggravante.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, Lo scopo della riforma
𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 è stato quindi quello di 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗿𝗮𝗿𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 con il conseguente 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼.
Rispetto alle altre tipologie di lesioni personali gravissime, il 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼, è riconducibile qui, 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲, al grave danno fisico, legato alla deformazione dell’aspetto esteriore della persona, si 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 che deriva da non potersi più riconoscere e al contempo essere riconosciuti dagli altri nel proprio volto. Conseguentemente la cornice
sanzionatorie è stata innalzata in maniera sensibilmente superiore a quella prevista dall’abrogata circostanza aggravante.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, Come si concretizza
𝗟’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 si concretizza nella 𝗱𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗶𝘀𝗼 o nel suo 𝘀𝗳𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲. Per giurisprudenza costante la 𝗱𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 consiste in un alterazione della simmetria del viso pressoché irreparabile tale da produrre uno sfiguramento ridicolizzante o sgradevole.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, Come si concretizza
Sfregio permanente
𝗟𝗼 𝘀𝗳𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 si sostanzia in un cambiamento, che pur non determinando la deformazione, turbi sensibilmente e irreversibilmente la regolarità e l’armonia dei lineamenti del viso con l’effetto sgradevole o di ilarità se non persino di ripugnanza secondo il parametro di un osservatore comune.
𝗘𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 è 𝗶𝗹 𝗱𝗼𝗹𝗼.
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Circostanze aggravanti
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede ulteriori circostanze aggravanti che trovano applicazione a tutti i delitti che abbiamo analizzato.
Tale articolo ci dice che: “𝘕𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 582, 583, 583-𝘣𝘪𝘴, 583-𝘲𝘶𝘪𝘯𝘲𝘶𝘪𝘦𝘴 𝘦 584, 𝘭𝘢
𝘱𝘦𝘯𝘢 è 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵à, 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦
𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 576, 𝘦𝘥 è 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰, 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪
𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 577, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘦 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 è 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘴𝘪𝘷𝘦, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘪ù 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘳𝘪𝘶𝘯𝘪𝘵𝘦. 𝘈𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰: 𝘢) 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘢 𝘴𝘱𝘢𝘳𝘰 𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 è 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢; 𝘣) 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦, 𝘥𝘦𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 è 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘰. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘦𝘴𝘱𝘭𝘰𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘨𝘢𝘴 𝘢𝘴𝘧𝘪𝘴𝘴𝘪𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘤𝘢𝘯𝘵𝘪”.
Percosse
𝗜𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝘀𝘀𝗲 è disciplinato 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. Nell’ambito dei delitti contro l’integrità fisica, il delitto di percosse, 𝗰𝗼𝗽𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼, incriminando una fascia di fatti il cui contenuto offensivo è modesto, al di sotto della soglia che definisce le offese incriminate punite a titolo di lesioni personali.
Tale diritto ci dice che: “𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘶𝘰𝘵𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘶𝘯𝘰, 𝘴𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘵𝘵𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰, 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦. 𝘛𝘢𝘭𝘦
𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪𝘷𝘰
𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰”.
Percosse
La sua realizzazione
La norma pone questioni interpretative affrontate dalla giurisprudenza, secondo la quale definisce il 𝗽𝗲𝗿𝗰𝘂𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 come una 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮. Modalità tipiche di realizzazione del delitto sono condotte che colpiscono fisicamente il corpo come schiaffi, bastonate o altre simili vie di fatto che implichino un attacco al corpo altrui.