La gravità del reato, pena detentiva Flashcards
La pena proporzionato al fatto commesso
Nella commisurazione della pena il giudice deve tenere in considerazione i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 del Codice Penale che raggruppa i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 in due categorie: una relativa alla 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 e una relativa alla 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗼.
La gravità del reato
Disciplina e criteri
Secondo 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ‘Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, desunta:
• dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
della condotta criminosa
• dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
• dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
I primi due punti indicano dei 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 mentre il terzo e ultimo punto indica quelli che sono i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
La gravità del reato
Disciplina e criteri, capacità a delinquere del colpevole
Il giudice deve tener conto, altresì, della 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲, desunta:
- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
- dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato
- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato
- dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo’
La gravità del reato
Disciplina e criteri
L’interpretazione
Mentre la formula della gravita del reato non ha posto particolari problemi interpretativi, la formula della capacità a delinquere del reo ha innestato un amplio dibattito dottrinale in cui è stata interpretata, secondo le diverse ideologie del diritto penale in 𝘂𝗻’𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮, come una valutazione proiettata sul passata del reo ed è stata fatta coincidere con l’attitudine personale del reo alla commissione del reato finendo in tal modo a punire, oltre che al fatto commesso, anche uno specifico modo di essere del reo.
La gravità del reato
Disciplina e criteri
L’interpretazione, concezione contro
Contro questa concezione si è obbiettato che in realtà una valutazione sulla capacità a delinquere, fondata sulle condizioni di vita e sulla personalità del soggetto, acquista un senso più plausibile se riferisce al futuro della persona e non al suo passato. Questo avviene 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 del diritto penale.
In tal modo la capacità a delinquere non viene più riferita ad un modo di essere del reo secondo una proiezione che guarda al passato ma come la misura della capacità del reo di commettere in futuro nuovi reati. Dunque la capacita a delinquere è stata intesa, secondo una concezione preventiva del diritto penale, come la capacità del reo di commettere in futuro nuovi reati.
La gravità del reato
Disciplina e criteri
La capacità a delinquere come concetto graduabile
Il concetto di capacità a delinquere è un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 che può consistere sia in una spiccata pericolosità criminale ma anche in una scarsa o nulla propensione di commettere nuovi reati.
I parametri indicati dalla seconda parte 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 sono molti 𝗲𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 in quanto vengono indicati mediante formulazioni linguistiche in grado di ricomprendere vari tipi di comportamenti.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si discute se all’interno del concetto di condotta susseguente al reato possa assumere
rilievo, ai fini della valutazione della pena, anche il comportamento processuale dell’imputato
che viene valutata ai fini della valutazione della pena. La domanda che ci si pone è se questo è corretto o no. La conclusione fornita dalla dottrina è che, se da un alto è plausibile che possano essere valutate a favore dell’imputato comportamenti di collaborazione processuale o di semplice confessione è invece fuori discussione che non possono essere valutati a sfavore del reo quei comportamenti che costituiscono esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge come il diritto a tacere o quello di non presentarsi in giudizio.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Problemi specifici vengono posti dalla 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮. Tali problemi
sono collegati alla natura stessa della pena che incide su un bene, come il patrimonio, distribuito in maniera diversa tra le persone e quindi alla diseguale distribuzione della ricchezza.
Una pena pecuniaria di un determinato valore colpisce in modo fortemente diverso i più ricchi ed i meno ricchi e, di chi non ha nulla, non può nemmeno essere eseguita.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La soluzione dell’art 133
Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto che nella commisurazione della pena pecuniaria i criteri 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 siano integrati da 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 inseriti 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗯𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟲𝟴𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟭.
Tale articolo asserisce che ‘𝘕𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰. 𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘰 𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘵𝘳𝘪𝘱𝘭𝘰 𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘳𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰, 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘪𝘢
𝘪𝘯𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘰𝘴𝘢.’
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La soluzione dell’art 133, i due fasi
Sostanzialmente il criterio delle condizioni economiche del reo opera in 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗶:
il giudice, innanzitutto, nello stabilire la pena proporzionata all’interno dei limiti edittali di pena parametra la misura della pena, oltre che ai criteri generali del 133, alle condizioni economiche del reo. Le condizioni economiche vengono dunque in rilievo nella prima fase in cui il giudice stabilisce la misura della pena proporzionata al fatto.
Le condizioni economiche del reo vengono in rilievo anche in successivo momento in quanto se il giudice ritiene che la pena proporzionata al fatto sia inefficace o eccessivamente gravosa può 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗼 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿𝗹𝗮.
Mediante questo rilievo delle condizioni economiche del reo è garantita la funzionalità della pena pecuniaria alle funzioni utilitaristiche della prevenzione generale come deterrenza e speciale come rieducazione.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Reato circostanziato
Un terzo caso di commisurazione della pena regolato dalla legge è quello della determinazione della pena nel caso del 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼. Nel modello di commisurazione della pena delineato dal codice un ruolo significativo è ricoperto dalle 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 del reato.
L’incidenza delle circostanze sulla commiserazione della pena è disciplinata dagli 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟲𝟯 𝗮 𝟲𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
Ad ogni circostanza corrisponde un aumento o una diminuzione di pena che può essere di due tipi: una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 rispetto ad una pena base o può consistere in una 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 rispetto alla fattispecie semplice.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Reato circostanziato
Casi di circostanza autonoma
Alcuni esempi di circostanza, definita circostanza autonoma, sono contenuti 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟱𝟳𝟲 𝗲 𝟱𝟳𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. In questi casi la norma che prevede la circostanza del reato dispone una 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 rispetto alla cornice edittale della fattispecie base. Tale cornice edittale può essere diversa per la misura o per la tipologia di pena rispetto a quella dalla norma che incrimina la fattispecie base di reato.
In questo caso, quando il giudice applica una
circostanza autonoma, in sede di commisurazione della pena deve ricalibrare la pena proporzionata senza partire dai limiti edittali della fattispecie base ma tenendo in considerazione gli autonomi limiti di pena previsti della norma che regola la circostanza autonoma.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale
Diverso è il sistema di calcolo nell’ipotesi in cui la variazione della pena sia una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 rispetto una pena base. Questo è il meccanismo che si trova nella stragrande maggioranza delle circostanze attenuanti e aggravanti del reato. Normalmente tali circostanze determinano una variazione della pena rispetto alla pena base. Tale variazione arriva fino ad 1/3 rispetto alla pena pesa base fra il minimo e il massimo edittale. In questo caso si parla di 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.
La variazione proporzionale di un terzo della pena si calcola partendo dalla pena base ritenuta congrua dal giudice per la fattispecie base. La variazione della pena aumentata o ridotta di 1/3 deve stare all’interno dei limiti edittali minimo e massimo.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale
Circostanze a effetto speciale
Sono invece 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 quelle circostanze aggravanti o attenuati che determinano una variazione 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 ad 1/3 della pena base.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale
Circostanze del reato comuni
È il codice che qualifica la circostanza come circostanza ad effetto speciale o ad effetto comune.
Bisogna fare attenzione a distinguere il modo in ci si utilizzano queste etichette in quanto nel linguaggio degli operatori si usano delle formule equivalenti parlando di 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶, in riferimento alle circostanze che possono essere applicate a qualsisia reato come le circostanze attenuanti e aggravanti previste 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟲𝟭 𝗲 𝟲𝟮.
Queste circostanze sono differenti dalle circostanze ad effetto comune che possono essere circostanze comuni ma il riferimento all’effetto comune si riferisce alla misura della variazione.
La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Circostanze di reato speciali
Esistono poi le 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 che sono quelle circostanze che si applicano solo a determinate ipotesi criminose. Esistono circostanze aggravanti speciali per il delitto di omicidio o per le lesioni personali. Tali circostanze vanno distinte dalle circostanze ad effetto speciale che indicano le circostanze che determinano la variazione della pena superiore ad 1/3.