La gravità del reato, pena detentiva Flashcards

1
Q

La pena proporzionato al fatto commesso

A

Nella commisurazione della pena il giudice deve tenere in considerazione i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 del Codice Penale che raggruppa i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 in due categorie: una relativa alla 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 e una relativa alla 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗼.

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2
Q

La gravità del reato

Disciplina e criteri

A

Secondo 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ‘Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, desunta:

• dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
della condotta criminosa
• dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
• dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

I primi due punti indicano dei 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 mentre il terzo e ultimo punto indica quelli che sono i 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.

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3
Q

La gravità del reato

Disciplina e criteri, capacità a delinquere del colpevole

A

Il giudice deve tener conto, altresì, della 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲, desunta:

  • dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
  • dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato
  • dalla condotta contemporanea o susseguente al reato
  • dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo’
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4
Q

La gravità del reato
Disciplina e criteri
L’interpretazione

A

Mentre la formula della gravita del reato non ha posto particolari problemi interpretativi, la formula della capacità a delinquere del reo ha innestato un amplio dibattito dottrinale in cui è stata interpretata, secondo le diverse ideologie del diritto penale in 𝘂𝗻’𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮, come una valutazione proiettata sul passata del reo ed è stata fatta coincidere con l’attitudine personale del reo alla commissione del reato finendo in tal modo a punire, oltre che al fatto commesso, anche uno specifico modo di essere del reo.

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5
Q

La gravità del reato
Disciplina e criteri
L’interpretazione, concezione contro

A

Contro questa concezione si è obbiettato che in realtà una valutazione sulla capacità a delinquere, fondata sulle condizioni di vita e sulla personalità del soggetto, acquista un senso più plausibile se riferisce al futuro della persona e non al suo passato. Questo avviene 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 del diritto penale.

In tal modo la capacità a delinquere non viene più riferita ad un modo di essere del reo secondo una proiezione che guarda al passato ma come la misura della capacità del reo di commettere in futuro nuovi reati. Dunque la capacita a delinquere è stata intesa, secondo una concezione preventiva del diritto penale, come la capacità del reo di commettere in futuro nuovi reati.

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6
Q

La gravità del reato
Disciplina e criteri
La capacità a delinquere come concetto graduabile

A

Il concetto di capacità a delinquere è un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 che può consistere sia in una spiccata pericolosità criminale ma anche in una scarsa o nulla propensione di commettere nuovi reati.

I parametri indicati dalla seconda parte 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 sono molti 𝗲𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 in quanto vengono indicati mediante formulazioni linguistiche in grado di ricomprendere vari tipi di comportamenti.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si discute se all’interno del concetto di condotta susseguente al reato possa assumere
rilievo, ai fini della valutazione della pena, anche il comportamento processuale dell’imputato
che viene valutata ai fini della valutazione della pena. La domanda che ci si pone è se questo è corretto o no. La conclusione fornita dalla dottrina è che, se da un alto è plausibile che possano essere valutate a favore dell’imputato comportamenti di collaborazione processuale o di semplice confessione è invece fuori discussione che non possono essere valutati a sfavore del reo quei comportamenti che costituiscono esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge come il diritto a tacere o quello di non presentarsi in giudizio.

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7
Q

La gravità del reato

Sulla commisurazione della pena pecuniaria

A

Problemi specifici vengono posti dalla 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮. Tali problemi
sono collegati alla natura stessa della pena che incide su un bene, come il patrimonio, distribuito in maniera diversa tra le persone e quindi alla diseguale distribuzione della ricchezza.

Una pena pecuniaria di un determinato valore colpisce in modo fortemente diverso i più ricchi ed i meno ricchi e, di chi non ha nulla, non può nemmeno essere eseguita.

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8
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La soluzione dell’art 133

A

Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto che nella commisurazione della pena pecuniaria i criteri 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 siano integrati da 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 inseriti 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗯𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟲𝟴𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟭.

Tale articolo asserisce che ‘𝘕𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰. 𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘰 𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘵𝘳𝘪𝘱𝘭𝘰 𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘳𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰, 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘪𝘢
𝘪𝘯𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘰𝘴𝘢.’

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9
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La soluzione dell’art 133, i due fasi

A

Sostanzialmente il criterio delle condizioni economiche del reo opera in 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗶:

il giudice, innanzitutto, nello stabilire la pena proporzionata all’interno dei limiti edittali di pena parametra la misura della pena, oltre che ai criteri generali del 133, alle condizioni economiche del reo. Le condizioni economiche vengono dunque in rilievo nella prima fase in cui il giudice stabilisce la misura della pena proporzionata al fatto.

Le condizioni economiche del reo vengono in rilievo anche in successivo momento in quanto se il giudice ritiene che la pena proporzionata al fatto sia inefficace o eccessivamente gravosa può 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗼 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿𝗹𝗮.

Mediante questo rilievo delle condizioni economiche del reo è garantita la funzionalità della pena pecuniaria alle funzioni utilitaristiche della prevenzione generale come deterrenza e speciale come rieducazione.

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10
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Reato circostanziato

A

Un terzo caso di commisurazione della pena regolato dalla legge è quello della determinazione della pena nel caso del 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼. Nel modello di commisurazione della pena delineato dal codice un ruolo significativo è ricoperto dalle 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 del reato.

L’incidenza delle circostanze sulla commiserazione della pena è disciplinata dagli 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟲𝟯 𝗮 𝟲𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

Ad ogni circostanza corrisponde un aumento o una diminuzione di pena che può essere di due tipi: una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 rispetto ad una pena base o può consistere in una 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 rispetto alla fattispecie semplice.

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11
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Reato circostanziato
Casi di circostanza autonoma

A

Alcuni esempi di circostanza, definita circostanza autonoma, sono contenuti 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟱𝟳𝟲 𝗲 𝟱𝟳𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. In questi casi la norma che prevede la circostanza del reato dispone una 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 rispetto alla cornice edittale della fattispecie base. Tale cornice edittale può essere diversa per la misura o per la tipologia di pena rispetto a quella dalla norma che incrimina la fattispecie base di reato.

In questo caso, quando il giudice applica una
circostanza autonoma, in sede di commisurazione della pena deve ricalibrare la pena proporzionata senza partire dai limiti edittali della fattispecie base ma tenendo in considerazione gli autonomi limiti di pena previsti della norma che regola la circostanza autonoma.

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12
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale

A

Diverso è il sistema di calcolo nell’ipotesi in cui la variazione della pena sia una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 rispetto una pena base. Questo è il meccanismo che si trova nella stragrande maggioranza delle circostanze attenuanti e aggravanti del reato. Normalmente tali circostanze determinano una variazione della pena rispetto alla pena base. Tale variazione arriva fino ad 1/3 rispetto alla pena pesa base fra il minimo e il massimo edittale. In questo caso si parla di 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.

La variazione proporzionale di un terzo della pena si calcola partendo dalla pena base ritenuta congrua dal giudice per la fattispecie base. La variazione della pena aumentata o ridotta di 1/3 deve stare all’interno dei limiti edittali minimo e massimo.

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13
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale
Circostanze a effetto speciale

A

Sono invece 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 quelle circostanze aggravanti o attenuati che determinano una variazione 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 ad 1/3 della pena base.

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14
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Variazione proporzionale
Circostanze del reato comuni

A

È il codice che qualifica la circostanza come circostanza ad effetto speciale o ad effetto comune.

Bisogna fare attenzione a distinguere il modo in ci si utilizzano queste etichette in quanto nel linguaggio degli operatori si usano delle formule equivalenti parlando di 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶, in riferimento alle circostanze che possono essere applicate a qualsisia reato come le circostanze attenuanti e aggravanti previste 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟲𝟭 𝗲 𝟲𝟮.

Queste circostanze sono differenti dalle circostanze ad effetto comune che possono essere circostanze comuni ma il riferimento all’effetto comune si riferisce alla misura della variazione.

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15
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
Circostanze di reato speciali

A

Esistono poi le 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 che sono quelle circostanze che si applicano solo a determinate ipotesi criminose. Esistono circostanze aggravanti speciali per il delitto di omicidio o per le lesioni personali. Tali circostanze vanno distinte dalle circostanze ad effetto speciale che indicano le circostanze che determinano la variazione della pena superiore ad 1/3.

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16
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La commisurazione del reato circonstanziato di pena

A

Nel reato circostanziato la commisurazione della pena in concreto è articolata in una sequenza suddivisa in 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗶:

  • Il giudice 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 ipotizzando che la fattispecie commessa non sia circostanziata
  • Il giudice 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗹’𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 corrispondente alle circostanze

Diverso è il meccanismo di calcolo per le 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗲 in cui il giudice procede alla commisurazione della pena partendo già dalla cornice edittale della circostanza autonoma.

17
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La commisurazione del reato circonstanziato di pena
La disciplina

A

Quanto detto viene previsto 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟯 ‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪, 𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘢 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘳𝘦’.

Un reato può essere qualificato dal concorrere di una o più circostanze. Quando è qualificato da più circostanze si parla di 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲. Tale concorso può essere 𝗼𝗺𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗼 ,quando concorrono più circostanze aggravanti o più circostanzi attenuanti,
oppure 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗼, quando le circostanze in concorso sono di natura diversa e quindi alcune attenuanti e altre aggravanti.

18
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La commisurazione del reato circonstanziato di pena
La disciplina, concorso di circostanze aggravanti

A

𝗜𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟯 prevede che ‘𝘚𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦’.

Il giudice dunque stabilisce la pena per la fattispecie base, la aumenta fino a 1/3 per la prima circostanza e sulla misura risultante applica la seconda aggravante.

Vale la pena precisare che quando il codice penale dice che la pena deve essere variare 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟭/𝟯 non significa che la circostanza debba aumentare o diminuire la pena di 1/3 secco.

19
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La commisurazione del reato circonstanziato di pena
La disciplina, approfondimento

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟯 prosegue dicendo che ‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘥 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢’.

Questo significa che quando concorrono circostanze omogenee, ed alcune di queste sono autonome o ad effetto speciale, il giudice, dopo avere calcolato la pena base, calcola prima la variazione per la circostanza autonoma o ad effetto speciale e sulla pena risultante calcola la seconda circostanza.

20
Q

La gravità del reato
Sulla commisurazione della pena pecuniaria
La commisurazione del reato circonstanziato di pena
La disciplina, conclusione

A

L’articolo si conclude prevedendo che 𝘚𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘰𝘮𝘰𝘨𝘦𝘯𝘦𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘰 𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦, 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦, 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘳𝘭𝘢’.

Questi commi trovano applicazione nel caso ci sono più circostanze omogenee autonome o ad effetto speciale.

21
Q

La gravità del reato

Limiti generali all’aumento o alla diminuzione della pena per le circostanze

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟲 𝗲 𝟲𝟳 stabiliscono dei 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 per le circostanze. Tali articoli asseriscono che
‘𝘚𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢
𝘥𝘢 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘵𝘳𝘪𝘱𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢
𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰
63, 𝘯𝘦́ 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢
𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢.’

Dunque la norma fa riferimento all’ipotesi in cui concorrano 𝗽𝗶ù 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 e cerca di mitigare il potenziale effetto di ingiustizia legato all’aumento o alla diminuzione della pena dovuto alla presenza di più circostanze.

Il giudice individuato il limite massimo di pena lo triplica e definisce il primo limite, definito come limite
parziale. Il secondo limite, che è un limite assoluto, è dato dal fatto che il tetto massimo non può superare la somma dei trent’anni.

Se invece il triplo sta al di sotto della soglia dei 30 anni, il tetto massimo all’aumento di pena, sarà il più inferiore limite edittale.

22
Q

La gravità del reato
Limiti generali all’aumento o alla diminuzione della pena per le circostanze
Circostanze attenuanti

A

Un meccanismo analogo è previsto per le 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶.
Se concorrono più 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 10 anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

Le altre pene sono diminuite (sempre fino a 1/3). In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad 1/4 della pena base.

23
Q

Concorso di circostanze eterogenee

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che: ‘‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘦 𝘴𝘪 𝘧𝘢 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪. 𝘚𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘦 𝘴𝘪 𝘧𝘢 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪. 𝘚𝘦 𝘧𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦.”

24
Q

Concorso di circostanze eterogenee

La disciplina

A

E’ evidente che la disciplina del concorso di circostanze eterogenee si basa sull’istituto del 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲. E se in esito alla valutazione del giudice il bilanciamento porta ad un giudizio di equivalenza, le circostanze vengono azzerate ai fini della commisurazioni della pena. Se invece il bilanciamento porta ad un giudizio di prevalenza troverà applicazione unicamente il gruppo di circostanze prevalenti.

25
Q

Concorso di circostanze eterogenee

Affidamento al giudice

A

La norma riconosce al giudice un 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 la cui ampiezza si comprende se si considera la possibilità che il giudice possa ritenere equivalenti una circostanza aggravante rispetto a più circostanze attenuanti o viceversa oppure il giudice possa discrezionalmente ritenere prevalente una aggravante rispetto a più attuanti oppure ritenere prevalente un
attenuante rispetto a più aggravanti.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟵 affida al giudice la valutazione sulla gravità che trova criteri di riferimento, nei criteri fattuali sempre 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯, ma lasciando il giudice libero di gestire tale bilanciamento.

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Q

Pena detentiva - Ragioni e problemi

A

E’ il tipo di pena che più caratterizza i sistemi moderni penali. Colpisce un bene come la libertà personale che appartiene a tutti gli individui. Come qualsiasi pena può essere 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗮 e si presta a 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗲𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶.

Rispetto alle pratiche punitive del passato, la pena detentiva rappresenta una 𝗺𝗶𝘁𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, e proprio per questo è ritenuta l’asse portante dei sistemi penali
moderni. Nella pena detentiva si accentuano le tensioni interne al diritto penale.

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Q

Pena detentiva - Ragioni e problemi

Esigenza

A

Da un lato la previsione e l’applicazione delle pene si fonda su 𝘂𝗻’𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.

Dall’altro lato la pena detentiva, che il più delle volte coincide con la pena carceraria, l’unge dall’essere un autentico luogo di emenda o di risocializzazione del detenuto attraverso il lavoro, l’istruzione o altre pratiche positive, si è rivelato di fatto, il carcere, un luogo di esclusione, di desocializzazione.

Tutto ciò è connesso alla natura stessa del carcere, in quanto un’istituzione totale, chiusa.

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Q

Pena detentiva - Ragioni e problemi

L’inadeguatezza del carcere

A

L’inadeguatezza del carcere dipende anche dalle condizioni concrete che definiscono la sua organizzazione interna alla qualità, alla ricchezza delle risorse che concorrono a definire concretamente delle modalità di gestione del detenuto spesso scarsamente
rispettose della dignità umana. Infatti, per le condizioni reali dell’esecuzione delle pene carcerarie, non bisogna dimenticare, che il nostro Paese, nel 2013, è stato 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

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Q

Pena detentiva - Ragioni e problemi

Pena detentiva temporanea

A

𝗟𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮 è prevista dal nostro ordinamento su scala molto ampia. Il modello classico è la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗰𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮.

La pena carceraria non è però l’unico tipo di pena
detentiva, dopo che, a partire dalla 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗶𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟳𝟱, sono state introdotti istituti nuovi e regolati all’interno della legge penitenziaria, che hanno introdotto nuove modalità specifiche di esecuzione delle pene detentive diverse dall’esecuzione in carcere, ma comunque restrittive della libertà personale.

Tale riforma ha introdotto 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.

30
Q

Ergastolo

A

Pena detentiva carceraria che ha come peculiarità quella di essere una pena 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝘂𝗮, la cui durata corrisponde all’intera vita del reo.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che:”𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰 è 𝘱𝘦𝘳𝘱𝘦𝘵𝘶𝘢, 𝘦𝘥 è 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘢 𝘤𝘪ò 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘪𝘴𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘶𝘳𝘯𝘰. 𝘐𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰.”

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Q

Ergastolo

L’ambito dell’applicazione

A

L’ambito di applicazione dell’ergastolo come pena edittale è molto ristretto e circoscritto ad alcuni delitti particolarmente gravi contro la personalità dello Stato o contro la vita.

Può essere applicato altresì in forza alla disciplina del concorso di reati ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟳𝟯 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 il quale dice che:”𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪ù 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘪𝘢𝘴𝘤𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘪𝘨𝘨𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 24 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰”.”

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Q

Ergastolo, pena perpetua, non irreversibile

A

Nel sistema originario del Codice l’ergastolo era una pena perpetua ed irreversibile, che poteva cessare solo per 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝘃𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗣𝗗𝗥.

Questa sua particolare natura poneva in 𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 l’ergastolo con il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮. Per una persona incarcerata a vita, non ha senso discorrere di rieducazione. Ciò si giustifica solo dal punto di vista retributivo o generale-preventivo.

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Ergastolo, pena perpetua, non irreversibile

Introduzione di benefici

A

Queste tensioni, si sono allentate, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che ha stimolato, a partire dagli anni ’60, una serie di riforme legislative e di sentenze della Corte Costituzionale che hanno mitigato il carattere irreversibile della pena dell’ergastolo, in quanto hanno esteso ai condannati, la possibilità di accedere ad alcuni benefici quali:

  • 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
  • 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à
  • 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗮.
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Q

Ergastolo, pena perpetua, non irreversibile

Il problema della compatibilità

A

Oggi dopo l’estensione, l’ergastolo continua ad essere
una pena potenzialmente a vita, ma non è più irreversibile in quanto si può interrompere in virtù
di una liberazione condizionale.

Questa umanizzazione ha ridimensionato il problema della 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à dell’ergastolo con il principio rieducativo. Si ritiene sufficiente la previsione della liberazione condizionale come 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗮𝘃𝘃𝗲𝗱𝘂𝘁𝗼, ossia la compatibilità costituzionale dell’ergastolo con il fine rieducativo delle pena sarebbe garantito dalla chance che l’ordinamento riconosce al cittadino, di dimostrare il proprio ravvedimento, attraverso il comportamento in carcere e con gli assaggi di libertà concessi.

La possibilità di accedere a questi 3 benefici dovrebbero fungere da stimolo per l’ergastolano per un pieno ravvedimento promuovendo il percorso di risocializzazione. La 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 dell’ergastolo è 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 sia dal lato scientifico che politico.

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Q

Ergastolo, pena perpetua, non irreversibile

Le conseguenze psicologiche e i tentativi di cambiamento

A

Le conseguenze psicologiche connesse alla costrizione all’interno di uno spazio, l’uscita dal quale è affidata ad un complicato percorso di ravvedimento, renderebbe l’ergastolo una pena disumana nella misura in cui sarebbe incompatibile con il principio di umanità della pena e della dignità umana della persona. Proposte di 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼, state proposte in passato, ma non hanno passato il doppio vaglio delle camere.

La Corte Costituzione è stata chiamata più volte per occuparsi della 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼 in sé o di alcuni aspetti della disciplina penitenziaria. Solo in un caso la Corte ha dichiarato 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗶𝗻 𝘀é 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮. Questo è avvenuto nel 1994, con la sentenza n.168.