Il sistema penale minorile part 2 Flashcards

1
Q

L’irrilevanza del fatto

A

Tale istituto è regolato 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗱.𝗽.𝗿 𝟰𝟰𝟴 ed è il più favore al minore in quanto può essere concesso sin dalle 𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶. L’irrilevanza del fatto può essere concesso quando sono presenti dei:

  • 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗶
  • 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶
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Q

L’irrilevanza del fatto

• 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗶

A

• 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗶 ovvero non espressamente contemplati 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗱.𝗽.𝗿 𝟰𝟰𝟴:

‣ 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲;

‣ 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 alla chiusura anticipata del processo, in quanto il giudice non lo può imporre al minore per rispetto delle garanzie processuali che la Costituzione garantisce al minore al pari dell’adulto. Il giudice è obbligato quindi a chiede il consenso del minore per metterlo in condizione di scegliere se continuare o meno a difendersi nel processo se
concluderlo in quella fase processuale.

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3
Q

L’irrilevanza del fatto

• 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶

A

• 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 dai quali si può capire che il destinatario tipo di questo istituito è il minore che attraversa la fase adolescenziale e che commette dei reati da solo o con il gruppo di amici:

‣ 𝗧𝗲𝗻𝘂𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 che viene valutata in base al tipo e alla gravita delle conseguenze provoca ed in base a quanto contenuto 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲;

‣𝗢𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 che è stato oggetto di diverse valutazioni. L’occasionalità è una caratteristica delle modalità con cui il minore ha commesso quel dato reato. Viene definito occasionale il comportamento espressivo della particolare condizione di variabilità psichica tipica dell’adolescenza. È giudicata occasionale la percossa cagionata dal minore che normalmente non è aggressivo nei confronti dei suoi compagni;

‣ 𝗣𝗿𝗲𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 questo pregiudizio si ha nel momento in cui il tenere aperto il processo rischia di essere di pregiudizio all’educazione minore piuttosto che aiutarlo.

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4
Q

L’irrilevanza del fatto

L’istituto

A

Nel considerare questo istituto particolare bisogna considerare che il giudice può respingere sulla base di queste valutazioni, in un primo momento, l’istituto della irrilevanza del fatto ma, successivamente ad alcuni comportamenti processuali del minore, potrebbe decidere di accogliere questo istituto.

Sono istituti giuridici la cui concessione presuppone una conoscenza approfondita delle dinamiche psicologiche e dei bisogni evolutivi del ragazzo.
Quando sussistono i tre requisiti il giudice dichiara 𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 (effetto) tanto che non
rimane alcuna traccia del provvedimento reso dal giudice.

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5
Q

Il perdono giudiziale

A

Tale istituito viene regolato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e può essere concesso a partire 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲. Tale istituto condivide con l’irrilevanza del fatto i due requisiti taciti ovvero quando il giudice ne abbia accertato la responsabilità penale del minore, oppure quando il giudice abbia ottenuto il consenso del minore alla chiusura anticipata del processo.

Anche per il perdono giudiziale è 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 la natura e il tipo di reato commesso, può potenzialmente essere concesso per qualsiasi reato. Il perdono giudiziale, come l’irrilevanza del fatto, la sua concessione 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶
𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 (attività socialmente utili). Si tratta quindi di un perdono in senso proprio, gratuito.

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6
Q

Il perdono giudiziale

Quando può essere concesso

A

Può essere concesso a condizione che il minore 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶 (assenza di precedenti condanne definitive). Non può essere concesso più di una volta, ovvero a colui che lo abbia già ottenuto per un altro reato.

Il giudice può concedere il perdono soltanto quando 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗹𝗴𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗶𝘃𝗮, può concedere il perdono solo quando ritiene sulla base delle informazioni raccolte che il minore si asterrà dal commettere in futuro nuovi reati.

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7
Q

Il perdono giudiziale
Quando può essere concesso
Limite formale

A

Esiste un 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 secondo cui il perdono può essere concesso solo se il giudice non ritiene che la pena proporzionata al reato sia superiore ai 2 anni. Anche in questo caso abbiamo l’estinzione del reato ma abbiamo l’iscrizione nel casellare giudiziario fino ai 21 anni per poi essere cancellato.

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8
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗱.𝗽.𝗿 𝗻.𝟰𝟰𝟴 stabilisce che ‘𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪, 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 2 𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪.”

La prova può essere 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱’𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 o su 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶, nonché di 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶 (esercenti la responsabilità genitoriale, i genitori, i servizi minorili)

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9
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

L’importanza dell’istituto

A

L’importanza e la peculiarità dell’istituto della messa alla prova consiste nel fatto di 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗵𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 ma 𝗻𝗼𝗻 𝗹’𝗵𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗮.

Per evitare di condannare il minore sceglie di sospendere il giudizio mettendolo alla prova nell’ambito di un progetto educativo. Tale prova impegna e sfida il minore ad assumersi una responsabilità rispetto all’espletamento di una serie di attività che i servizi definiscono d’accordo con il giudice e il minore stesso.

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10
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Patto tra il minore, il giudice e i servizi minorili

A

Dunque il progetto educativo sancisce una 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 tra il minore, il giudice e i servizi minorili nel quale il minore dichiara la propria disponibilità e si impegna a rispettare degli impegni verso lo Stato che, a sua volta, si impegna ad aiutare il ragazzo nello svolgimento della prova, nella consapevolezza che per indurre un cambiamento non sono sufficienti delle
prescrizioni, avanzare una pretesa di cambiamento, ma è necessario accompagnare questa con risorse di carattere psicologico e il più lo Stato si impegna verso il minore a riconoscergli l’estinzione del reato nel caso in cui il minore abbia concluso bene la prova.

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11
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Carico afflittivo con l’obiettivo di educazione

A

La messa alla prova è un percorso per il minore che ha senz’altro un 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 che punta al cambiamento serio di una persona. L’afflitività caratterizza il percorso educativo del minore,
ma allo stesso tempo non qualifica il processo educativo come una sanzione penale.

Lo Stato reagisce alla commissione del reato, non con la punizione ma offrendo un 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼. La particolarità di questo istituito si ha considerando che può essere 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 ritenendo che l’esigenza di recupero del minore è più importante che punirla nella misura in cui che il recupero alimenti la speranza che questa non torni a delinquere.

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12
Q

Presupposti soggettivi

A

𝗜 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 di questo istituto sono la 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲, è 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼, 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 che come vedremo deve essere dato non solo in merito alla possibilità di concludere anticipatamente il processo, ma anche in merito al fatto che deve dare il consenso anche al progetto educativo stesso che gli viene proposto dai servizi (collaborazione).

Se il progetto deve avere delle chance di smuovere un cambiamento del minore occorre anche fare il possibile in modo tale che le attività scelte siano compatibili
con le sue preferenze e attitudini.

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13
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Presupposti soggettivi

A

Il giudice può sospendere il processo quando 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 e quindi la messa alla prova può essere disposta quando il giudice non è in grado di sciogliere la prognosi di non recidiva, ma riscontra nel minore, sulla base di indagini sociali, potenzialità positive di recupero (risorse, aspettative, speranze, volontà di recupero, assenza di riserve mentali o visioni strumentali utilitaristiche).

Il rischio che il minore di un consenso opportunistico sussiste e i professionisti operanti nel settore penale minorile devono essere in grado di capire se il consenso alla prova è autentico o meno. Un consenso opportunistico da parte del minore rischia di essere uno spreco di risorse pubbliche il quanto il minore rischia di fallire e, in questa ipotesi, il processo riparte dalla fase in cui era stato sospeso.

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14
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

La confessione

A

In passato si è discusso se la confessione di responsabilità fosse un requisito tacito per mettere
alla prova un ragazzo. La logica di questo interrogativo era che un beneficio cosi favorevole presupponesse almeno l’assunzione di responsabilità del minore per il reato commesso.

Oggi si 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 che la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 sia un 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗼 sia per 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à, in quanto il requisito non è previsto dall’articolo 28 e non può essere inserito in via interpretativa in quanto sfavorevole per l’autore del fatto.

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15
Q

La sospensione del processo e messa alla prova
La confessione
Due piani di ragione

A

La risposta per cui il legislatore non abbia voluto ciò si divide in due piani, sul 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 la questione si chiude riconoscendo il fatto che nella misura in cui il legislatore non abbia previsto il requisito, richiederlo costituirebbe una violazione del diritto della difesa oltre che al principio di legalità, sia per 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 che si basano sul fatto che il riconoscimento della propria responsabilità è l’esito di un complesso processo di crescita.

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16
Q

La sospensione del processo e messa alla prova
La confessione
Obiettivi educativi

A

Casomai la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿à 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 ma 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 in quanto 𝗻𝗼𝗻 è 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲.

È chiaro che il giudice potrà tenere conto dell’atteggiamento dimostrato dal ragazzo verso il reato commesso ma non potrà considerarlo come ostacolo ostativo per ottenere la messa in prova.

17
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Il progetto educativo

A

Tale progetto viene 𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝗹𝗶 e, per questo motivo, il giudice attua solo poteri di controllo nei confronti di questo percorso che è teso a stimolare l’autostima, valorizzando le risorse, aspettative e speranze personali, indurre alla riflessione il minore stesso.

18
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Competenze del giudice

A

Il giudice, che dispone la messa alla prova, impartisce prescrizioni 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟴 𝗱.𝗽.𝗿. 𝗻. 𝟰𝟰𝟴 del 1988 e direttive su aspetti del progetto che ritiene pregiudiziali o di particolare rilievo (es. presumibile durata della prova, coinvolgimento di specifiche professionalità) ed inoltre vigila sull’andamento della prova, sollecita i Servizi, convoca il ragazzo per verificare il percorso
compiuto o altrimenti per richiamarlo ad una maggior osservanza degli impegni assunti.

19
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Durata

A

La durata è stabilita dai servizi con l’aiuto da parte del giudice. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per i reati quali è prevista la pena dell’ergastolo della reclusione non inferiore nel massimo di 12 anni, negli altri casi per un periodo non superiore a un anno.

𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝘀𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

20
Q

La sospensione del processo e messa alla prova

Esito della prova

A

Terminato il periodo della prova si svolge un udienza di verifica del percorso e nel momento in cui tale udienza abbia 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 il reato si estingue mentre nel caso abbia 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 il processo riprende il suo corso dalla fase in cui era stato sospeso.

Come emerge dal confronto con i magistrati e la letteratura, non è facile stabilire quando l’esito della prova possa essere classificato come positivo. Il giudice ritiene conclusa positivamente la prova non quando è in grado di osservare un netto cambiamento.

21
Q

Il sistema sanzionatorio e penitenziario

A

𝗟𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟴 ha riguardato solamente il rito del processo e quindi se noi analizziamo il sistema sanzionatorio osserviamo che la differenziazione che abbiamo visto fino a questo momento si affievolisce e quindi, a livello sanzionatorio, abbiamo dei 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗻𝗶, salvo per alcune norme speciali relative a:

  • 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐭𝐚̀ (𝐚𝐫𝐭. 𝟗𝟖 𝐜.𝐩.);
  • 𝐞𝐫𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐥𝐨 (𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭. 𝐧. 𝟏𝟔𝟖 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟗𝟒): 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮ò 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐥𝐨
  • 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 (𝐥. 𝐧. 𝟔𝟖𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟗𝟏);
  • 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚 (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟔𝟑𝐜.𝐩.);
  • 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 (𝐚𝐫𝐭𝐭. 𝟏𝟗𝟗 𝐬𝐬. 𝐜.𝐩.);
  • 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝐥. 𝐧. 𝟑𝟓𝟒 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟕𝟓);
22
Q

Misure di sicurezza per i minorenni

A

Ai minorenni si applicano 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝘁𝗮, eseguita nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa, 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼, eseguita nella forma del collocamento in comunità.

Oltre il minore, sulla base di una sentenza della Corte
Costituzionale, 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶. A livello di 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 vengono applicate nei confronti del minore solo il divieto di soggiorno in Comuni o Province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ed l’espulsione dello straniero dallo Stato.

A livello di 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗶 la confisca.

23
Q

Misure di sicurezza per i minorenni

La disciplina

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟰𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗱.𝗽.𝗿. asserisce che:”𝘐𝘭 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘳𝘷𝘦𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦𝘯𝘯𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢, 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘨𝘪𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘪, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘵à, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦, 𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘭’𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪𝘭𝘪”.

24
Q

Misure di sicurezza per i minore

Nozione di pericolosità sociale (importante)

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟳 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮, in riferimento alla pericolosità sociale del minore, asserisce che ‘𝘓𝘢 𝘯𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘪𝘵à 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 224 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘴𝘶𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘰 𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢’.

Le misure di sicurezza possono dunque essere applicate 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗼𝗻𝗴𝗮 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶.