Non punibilità part 1 Flashcards

1
Q

Non punibilità

A

𝗟𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à fa riferimento a una serie di istituti che hanno come conseguenza l’interruzione della sequenza ordinaria che lega, in base al principio di legalità, il reato alla sezione prevista dalla norma incriminatrice. Fanno parte desisteva delle risposte al reato, accanto alle sanzioni, appunto questi istituti che hanno come effetto giuridico quello di determinare la non punibilità del fatto anche quando il giudice abbia accertato l’antigiuridicità del fatto e la colpevolezza dell’autore del fatto.

Questi istituti si differenziano per 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, per 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 e per gli 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 prodotti accomunati dall’eliminazione della punizione.

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2
Q

Non punibilità

La giustificazione

A

Essendo istituti che 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼-𝗽𝗲𝗻𝗮 e quindi introducono una 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 alla regola fondamentale, quella secondo cui ad un reato deve seguire la punizione, hanno bisogno di una 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 dentro le funzioni ed i principi del diritto penale.

La non punibilità può essere motivata ad esempio dalla ritenuta inesistenza del bisogno di punizione nel caso concreto. Ad esempio perché il fatto ancorché antigiuridico, tipico e colpevole è scarsamente significativo dal punto di vista del disvalore perché scarsamente offensivo in concreto, è un fatto bagattellare, oppure perché non sussistono esigenze di prevenzione speciale del ragazzo, nonostante abbia commesso il reato.

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3
Q

Non punibilità

Istituto del perdono

A

Questi istituti li abbiamo già conosciuti nella lezione precedente, sono esempi di istituiti di non punibilità proprio il 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗹’𝗶𝗿𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 (istituto che determina l’estinzione del reato perché il minore non ha l’esigenza di essere educato in quanto ha commesso un reato bagattellare con un comportamento che non è tipico rispetto al modo in cui
si comporta il soggetto) e 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮.

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4
Q

Non punibilità
La giustificazione
L’esigenza

A

Un altro motivo che troviamo alla base della non punizione è il verificarsi di un fatto successivo al reato che incide diminuendola sulla meritevolezza e bisogno di pena.

Un altro motivo che riduce l’esigenza della punizione potrebbe essere il 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 oppure la non punibilità potrebbe essere motivata 𝗱𝗮 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 nel caso in cui derivi dall’esercizio, in via eccezionale, del potere di clemenza.

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5
Q

Non punibilità

Classificazione dell’istituto di non punibilità

A

Gli istituti di non punibilità vengono classificate in due macro categorie:

• 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 in cui l’effetto della non punibilità dipende dalle caratteristiche intrinseche del fatto commesso;

• 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 in cui l’effetto della non punibilità discende dal sopravvenire di fatti nuovi e successivi al reato. All’interno di questa categoria le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 le quali hanno come effetto quelle di inibire o eliminare qualsiasi conseguenza del reato penale commesso e le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 le quali hanno
come effetto quello di inibire in tutto o in parte l’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna.

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6
Q

Non punibilità

La disciplina generale delle cause

A

La disciplina della maggior parte delle cause di estinzione del reato, riconosce agli istituti di non
punibilità, una 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 nel senso che questi istituti possono trovare applicazione anche quando il giudice non abbia ancora svolto un compiuto accertamento del reato e delle eventuali responsabilità dell’imputato.

Quando interviene la causa di estinzione del reato questa deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice con sentenza di non doversi procedere a patto che non risulti già evidente che il fatto non sussiste,
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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7
Q

Non punibilità
La disciplina generale delle cause
Funzione

A

La disciplina processuale delle cause di estinzione del reato è volta a 𝗿𝗶𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 tutte le volte in cui sussistendo i presupposti della causa di estinzione il 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲
𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲.

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8
Q

Non punibilità

L’operatività delle cause, conseguenze

A

L’operatività delle cause estintive del reato ha anche delle conseguenze negative almeno potenziali. La formula dell’estinzione del reato è appropriata in tutti i casi in cui il reato è stato effettivamente commesso e l’imputato ne è il responsabile. A questo punto la
causa estintiva determina l’estinzione di un reato realmente commesso ed imputato alla responsabilità di un soggetto.

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9
Q

Non punibilità

Formula normativa dell’estinzione, conseguenze

A

Al contrario la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, in quanto presuppone il reato commesso, rischia, in assenza di accertamento completo, di
veicolare un messaggio improprio di stigmatizzazione dell’innocente in quanto veicola il messaggio che l’imputato possa avere commesso il reato dichiarato estinto.

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10
Q

Non punibilità
Formula normativa dell’estinzione, conseguenze
Soluzione al problema

A

Per 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 di una etichetta normativa di origine dottrinale la Corte Costituzionale ha introdotto nella disciplina della prescrizione del reato e dell’amnistia la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶.

Prima di questo intervento della Corte l’imputato subiva la prescrizione del reato determinato dal decorso del tempo con la conseguenza che la dichiarazione dell’estinzione del reato lasciava il sospetto che l’imputato potesse comunque essere responsabile del fatto anche se la sua responsabilità non era stata e non poteva essere accettata a seguito della prescrizione del fatto di reato.

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11
Q

Non punibilità
L’operatività delle cause
Il problema di stigmatizzazione

A

Tali problemi di stigmatizzazione impropria dell’imputato non si pongono quando 𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼. Come ad esempio accade nell’ipotesi della causa estintiva della remissione della querela.

Quando il soggetto passivo del reato rimette/ritira la querela tale remissione determina l’estinzione del reato solo se viene accettata dall’imputato. Subordinando l’effetto estintivo alla condizione che l’imputato accetti la remissione della querela, il codice penale garantisce ad esso, il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 accollandosi gli eventuali messaggi impropri della decisione o 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼.

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12
Q

Non punibilità

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplina

A

Tale istituto presenta dei caratteri affini con l’omologo istituto della irrilevanza del fatto previsto dal diritto penale minorile. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟭 𝗯𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲, in relazione a tale istituito, asserisce che ‘𝘕𝘦𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘦̀ 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭
𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘢 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰, 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 133, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘪𝘭
𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦’.

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13
Q

Non punibilità

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l’istituto

A

Si tratta di un istituito di non punibilità originaria applicabile in linea di principio ai reati appartenenti in astratto alla 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁à. Tale istituito è pensato per casi che siano al di sotto del livello minimo di offensività che giustifica una reazione punitiva. Per escludere la punibilità la disciplina richiedere non solo che l’offesa recata sia tenue ma anche che il comportamento non sia abituale, ma del tutto occasionale.

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14
Q

Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Differenza tra la punibilità del fatto dei minori e l’omologo minorile

A

Una differenza significativa tra la punibilità per particolare tenuità del fatto dei minori e l’omologo minorile sta nella maggiore ampiezza applicativa dell’istituto previsto per i minori in quanto 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟭 𝗯𝗶𝘀 prevede espressamente che possa essere estinto anche un reato per il quale è previsto una pena detentiva nel massimo di 5 anni, reati che difficilmente possono essere ritenuti bagatellari.

Si intende invece ritenere, nell’ambito del processo minorile questa tipologia di reati che dovrebbe essere tagliata fuori.

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15
Q

Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Casi in cui l’offesa non è ritenuta tenue

A

Sono ritenuti i casi in cui 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗻𝘂𝗲 e i casi in cui il 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.

Infatti si prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

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16
Q

Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Comportamento abituale

A

Allo stesso tempo il 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Si tratta comunque di 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗮𝘂𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶.

17
Q

Non punibilità

La morte del reo prima della condanna

A

Tale istituito è una causa di estinzione del reato come riconosciuto 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟬. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟳𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 regola l’ipotesi della morte del reo dopo la condanna che costituisce causa di estinzione della condanna.

18
Q

Non punibilità

La remissione della querela

A

Secondo 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟱𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ‘𝘕𝘦𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰. 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘰 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘶𝘢𝘭𝘦. 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘰 𝘵𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢. 𝘝𝘪 𝘦̀ 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢. 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘪 𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘭
𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘢𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘳𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰’.

19
Q

Non punibilità
La remissione della querela
Querela irrevocabile

A

Ci sono delle ipotesi eccezionale in cui il legislatore ha previsto a tutela della vittima che la 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗮 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: in caso di violenza sessuale la querela non può essere revocata.

20
Q

Non punibilità
La remissione della querela
Per i minori

A

Per i minori, gli interdetti e per l’infermità mentale il codice penale prevede sempre 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟱𝟮 una disciplina particolare per cui la remissione può essere fatta dal 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲.

I minori che abbiano compiuto i 14 anni e gli inabilitati, soggetti che non sono stati dichiarati incapaci di intendere e di volere, possono esercitare il diritto di remissione anche quando la querela fosse stata presentata dal legale rappresentante.

21
Q

Non punibilità
La remissione della querela
L’estinzione del diritto di remissione

A

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa. La remissione della querela
non ha effetto se il querelato non l’ha accettata.

22
Q

Non punibilità

La prescrizione del reato

A

Tale istituito è stato interessato, dal 2005 ad oggi, da una 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 che hanno introdotto delle 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁à 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 nel computo del tempo necessario a prescrivere. La disciplina attuale presenta dei profili di novità ma anche degli aspetti di continuità con la disciplina precedente.

La prescrizione del reato per effetto del decorso del tempo è la risposta che danno gli ordinamenti giuridici penali al problema se e quale rilevanza attribuire al tempo trascorso dal commesso reato fino alla sentenza che definisce il processo.

23
Q

Non punibilità

La prescrizione del reato, causa estintiva

A

La previsione della prescrizione come causa estintiva rispecchia un consenso di principio sul fatto che con il corso del tempo le ragioni che giustificano la risposta al reato si indeboliscono fino a poter scomparire.

L’assegnare alla variabilità del tempo trascorso, riconoscere rilevanza al tempo trascorso, una
rilevanza da bilanciare con la rilevanza assegnata alla gravita del reato commesso è un’assoluzione normativa che è suggerita dalla considerazione che i tempi della memoria sociale della commissione di fatti illeciti e i tempi della vita delle persone non sempre
corrispondono.

24
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato,
Variabile del tempo trascorso

A

L’assegnare alla 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 una 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 è una 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 suggerita dalla considerazione dei tempi della memoria sociale, da esigenze di proporzione dell’intervento penale, proporzione non semplicemente rispetto alla gravità del fatto, ma rispetto ai bisogni di risposta che il corso del tempo può concorre a modellare e ridurre.

25
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato
Determinazione dei tempi di iscrizione

A

La 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è una scelta rimessa a valutazioni di giustizia, valutazioni politiche del diritto relative da un lato alla rilevanza riconosciuta al tempo trascorso e dall’altro alla natura e alla gravità del reato.

A fronte di delitti gravi le esigenze di giustizia e di prevenzione giustificano una risposta anche
quando questa arriva a distanza di molto tempo dalla commissione di un reato.

26
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato
L’ambiguità dell’istituto

A

La prescrizione in quanto istituto di non punibilità è un istituto 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗴𝘂𝗶𝘁à in quanto è vero che da un lato la dichiarazione di estinzione di un reato può corrispondere a una valutazione discrezionale di giustizia sul senso stesso della risposta penale, ma dall’altro lato segna anche una presa d’atto di un fallimento del sistema della giustizia penale in quanto dimostra che lo Stato non è riuscito ad accertare la responsabilità di un dato reato generando un senso di
ingiustizia soprattutto quando si tratti di reati particolarmente gravi.

Per questo tentativo di definire un ragionevole bilanciamento tra una esigenza dell’oblio e l’esigenze di legislatore che il codice penale prevede che i reati più gravi puniti con l’ergastolo non si estinguono mai. Le esigenze di giustizia e memoria giustificano la punizione anche a distanza di tanti anni della
commissione del fatto per i reati più gravi.

27
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato
Disciplina

A

La disciplina di prescrizione di reato trova fondamento 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟱𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘓𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢’.

Se dunque vogliamo conoscere il tempo per la prescrizione di un dato reato dobbiamo individuare i 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗲 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 per lo specifico reato ed individuare il 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮.

28
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato
Disciplina, secondo comma

A

Il secondo comma di tale articolo asserisce che ‘𝘗𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘪 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦.𝘐 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘢𝘥𝘥𝘰𝘱𝘱𝘪𝘢𝘵𝘪.’

29
Q

Non punibilità
La prescrizione del reato
Si estinguono?

A

Infine possiamo dire che la 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼 ed è sempre espressamente 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 dall’imputato.

Per calcolare il giorno in cui il reato si estingue bisogna sapere che il termine della prescrizione decorre, per il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗮𝘁𝗼, dal giorno della consumazione per il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole mentre per il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗼 dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

30
Q

Sospensione e interruzione della prescrizione

A

La disciplina della prescrizione prevista dal legislatore cerca di tenere conto, in maniera realistica, di una serie di situazione, riguardanti lo svolgimento del processo, che potrebbero rallentare l’accertamento della responsabilità o che comunque giustifichino un prolungamento del termine di prescrizione. Questo ha portato a prevedere dei casi di sospensione ed
interruzione della prescrizione che incidono sul calcolo della prescrizione del reato.

31
Q

Sospensione e interruzione della prescrizione

Disciplina della sospensione

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟱𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede, in merito alla 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, che
‘Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: […] 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗲̀ 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲’.

Uno di questi casi è il caso di 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 del minore al quale viene concessa previa sospensione del processo (la prescrizione viene sospesa quando il processo viene sospeso), in maniera da non pregiudicare la possibilità di continuare ad accertare la responsabilità del minore nel 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
della prova (solo in questo caso e non in caso di esito
positivo).
32
Q

Sospensione e interruzione della prescrizione

Disciplina dell’interruzione

A

Per quanto riguarda gli atti che 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗼 la prescrizione 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘰𝘮𝘱𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪
𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘦𝘳𝘮𝘰 𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰, 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘥𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘰
𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘴𝘶 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰, 𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘭’𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘭
𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰, 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘥𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘷𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘷𝘪𝘰 𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘶𝘥𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦, 𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘢𝘣𝘣𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘶𝘥𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲’

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Q

Sospensione e interruzione della prescrizione

Disciplina dell’interruzione, la differenza

A

A differenza della sospensione, i casi di interruzione determinano un 𝗽𝗿𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e per questo il codice penale prevede dei limiti massimi (articolo 161) oltre i quali la prescrizione non può andare. Per concludere l’interruzione della prescrizione ha effetto per 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, mentre la sospensione ha effetto 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶 nei cui confronti si sta procedendo.