Non punibilità part 1 Flashcards
Non punibilità
𝗟𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à fa riferimento a una serie di istituti che hanno come conseguenza l’interruzione della sequenza ordinaria che lega, in base al principio di legalità, il reato alla sezione prevista dalla norma incriminatrice. Fanno parte desisteva delle risposte al reato, accanto alle sanzioni, appunto questi istituti che hanno come effetto giuridico quello di determinare la non punibilità del fatto anche quando il giudice abbia accertato l’antigiuridicità del fatto e la colpevolezza dell’autore del fatto.
Questi istituti si differenziano per 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, per 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 e per gli 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 prodotti accomunati dall’eliminazione della punizione.
Non punibilità
La giustificazione
Essendo istituti che 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼-𝗽𝗲𝗻𝗮 e quindi introducono una 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 alla regola fondamentale, quella secondo cui ad un reato deve seguire la punizione, hanno bisogno di una 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 dentro le funzioni ed i principi del diritto penale.
La non punibilità può essere motivata ad esempio dalla ritenuta inesistenza del bisogno di punizione nel caso concreto. Ad esempio perché il fatto ancorché antigiuridico, tipico e colpevole è scarsamente significativo dal punto di vista del disvalore perché scarsamente offensivo in concreto, è un fatto bagattellare, oppure perché non sussistono esigenze di prevenzione speciale del ragazzo, nonostante abbia commesso il reato.
Non punibilità
Istituto del perdono
Questi istituti li abbiamo già conosciuti nella lezione precedente, sono esempi di istituiti di non punibilità proprio il 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗹’𝗶𝗿𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 (istituto che determina l’estinzione del reato perché il minore non ha l’esigenza di essere educato in quanto ha commesso un reato bagattellare con un comportamento che non è tipico rispetto al modo in cui
si comporta il soggetto) e 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮.
Non punibilità
La giustificazione
L’esigenza
Un altro motivo che troviamo alla base della non punizione è il verificarsi di un fatto successivo al reato che incide diminuendola sulla meritevolezza e bisogno di pena.
Un altro motivo che riduce l’esigenza della punizione potrebbe essere il 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 oppure la non punibilità potrebbe essere motivata 𝗱𝗮 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 nel caso in cui derivi dall’esercizio, in via eccezionale, del potere di clemenza.
Non punibilità
Classificazione dell’istituto di non punibilità
Gli istituti di non punibilità vengono classificate in due macro categorie:
• 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 in cui l’effetto della non punibilità dipende dalle caratteristiche intrinseche del fatto commesso;
• 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 in cui l’effetto della non punibilità discende dal sopravvenire di fatti nuovi e successivi al reato. All’interno di questa categoria le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 le quali hanno come effetto quelle di inibire o eliminare qualsiasi conseguenza del reato penale commesso e le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 le quali hanno
come effetto quello di inibire in tutto o in parte l’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna.
Non punibilità
La disciplina generale delle cause
La disciplina della maggior parte delle cause di estinzione del reato, riconosce agli istituti di non
punibilità, una 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 nel senso che questi istituti possono trovare applicazione anche quando il giudice non abbia ancora svolto un compiuto accertamento del reato e delle eventuali responsabilità dell’imputato.
Quando interviene la causa di estinzione del reato questa deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice con sentenza di non doversi procedere a patto che non risulti già evidente che il fatto non sussiste,
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non punibilità
La disciplina generale delle cause
Funzione
La disciplina processuale delle cause di estinzione del reato è volta a 𝗿𝗶𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 tutte le volte in cui sussistendo i presupposti della causa di estinzione il 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲
𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲.
Non punibilità
L’operatività delle cause, conseguenze
L’operatività delle cause estintive del reato ha anche delle conseguenze negative almeno potenziali. La formula dell’estinzione del reato è appropriata in tutti i casi in cui il reato è stato effettivamente commesso e l’imputato ne è il responsabile. A questo punto la
causa estintiva determina l’estinzione di un reato realmente commesso ed imputato alla responsabilità di un soggetto.
Non punibilità
Formula normativa dell’estinzione, conseguenze
Al contrario la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, in quanto presuppone il reato commesso, rischia, in assenza di accertamento completo, di
veicolare un messaggio improprio di stigmatizzazione dell’innocente in quanto veicola il messaggio che l’imputato possa avere commesso il reato dichiarato estinto.
Non punibilità
Formula normativa dell’estinzione, conseguenze
Soluzione al problema
Per 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 di una etichetta normativa di origine dottrinale la Corte Costituzionale ha introdotto nella disciplina della prescrizione del reato e dell’amnistia la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶.
Prima di questo intervento della Corte l’imputato subiva la prescrizione del reato determinato dal decorso del tempo con la conseguenza che la dichiarazione dell’estinzione del reato lasciava il sospetto che l’imputato potesse comunque essere responsabile del fatto anche se la sua responsabilità non era stata e non poteva essere accettata a seguito della prescrizione del fatto di reato.
Non punibilità
L’operatività delle cause
Il problema di stigmatizzazione
Tali problemi di stigmatizzazione impropria dell’imputato non si pongono quando 𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼. Come ad esempio accade nell’ipotesi della causa estintiva della remissione della querela.
Quando il soggetto passivo del reato rimette/ritira la querela tale remissione determina l’estinzione del reato solo se viene accettata dall’imputato. Subordinando l’effetto estintivo alla condizione che l’imputato accetti la remissione della querela, il codice penale garantisce ad esso, il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 accollandosi gli eventuali messaggi impropri della decisione o 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼.
Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplina
Tale istituto presenta dei caratteri affini con l’omologo istituto della irrilevanza del fatto previsto dal diritto penale minorile. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟭 𝗯𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲, in relazione a tale istituito, asserisce che ‘𝘕𝘦𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘦̀ 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭
𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘢 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰, 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 133, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘪𝘭
𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦’.
Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l’istituto
Si tratta di un istituito di non punibilità originaria applicabile in linea di principio ai reati appartenenti in astratto alla 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁à. Tale istituito è pensato per casi che siano al di sotto del livello minimo di offensività che giustifica una reazione punitiva. Per escludere la punibilità la disciplina richiedere non solo che l’offesa recata sia tenue ma anche che il comportamento non sia abituale, ma del tutto occasionale.
Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Differenza tra la punibilità del fatto dei minori e l’omologo minorile
Una differenza significativa tra la punibilità per particolare tenuità del fatto dei minori e l’omologo minorile sta nella maggiore ampiezza applicativa dell’istituto previsto per i minori in quanto 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟭 𝗯𝗶𝘀 prevede espressamente che possa essere estinto anche un reato per il quale è previsto una pena detentiva nel massimo di 5 anni, reati che difficilmente possono essere ritenuti bagatellari.
Si intende invece ritenere, nell’ambito del processo minorile questa tipologia di reati che dovrebbe essere tagliata fuori.
Non punibilità
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Casi in cui l’offesa non è ritenuta tenue
Sono ritenuti i casi in cui 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗻𝘂𝗲 e i casi in cui il 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.
Infatti si prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.