Il sistema penale minorile part 1 Flashcards

1
Q

Il sistema penale minorile

A

Questo ambito dell’ordinamento giuridico penale fa riferimento al complesso di norma del diritto penale sostanziale e processuale che regolano la 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.

𝗜𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 non è stato sempre stato uguale a quello attualmente in vigore in Italia, che è stato introdotto nel 1988, contestualmente alla riforma del Codice di Procedura penale generale che ha sostanzialmente introdotto importanti differenze tra il rito degli adulti e quello dei minori.

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2
Q

Il sistema penale minorile

Processo di differenziazione

A

Quello che noi conosciamo è l’esito di un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 tra i 2 sistemi degli adulti e dei minori che ha una storia abbastanza risalente.

Il momento di nascita del sistema di giustizia minorile potrebbe essere fatto corrispondere alla nascita del Codice Penale nel 𝟭𝟵𝟯𝟬 e con l’istituzione nel 𝟭𝟵𝟯𝟰, da parte del regime fascista, del tribunale dei minori.

La giustizia penale dei minori è evoluta attraverso un processo di differenziazione rispetto alla giustizia penale degli adulti, che trova la propria giustificazione costituzionale nella particolare 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 che giustifica trattamenti differenti.

Minore (adulto incompiuto)
|
|
Minore (persona in evoluzione)
|
|
Minore (soggetto capace di autodeterminazione)
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3
Q

Il sistema penale minorile
Processo di differenziazione
L’evoluzione in Italia

A

Sintetizzando la visione che ha accompagnato l’evoluzione del sistema di giustizia minorile in
Italia e in altri paesi, possa dire che mentre nel momento in cui il legislatore fascista istituisce il
tribunale per i minorenni 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗼, cioè
dal punto di vista della disciplina del diritto penale sostanziale non si registrano significative differenze se non nella disciplina dell’imputabilità.

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4
Q

Il sistema penale minorile
Processo di differenziazione
L’evoluzione in Italia
Mancanza di differenze

A

Questa mancanza di differenze era legata alla
percezione del minore che veniva equiparato ad una sorta di 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗼 ed essendo equiparato ad esso dal punto di vista della sua condizione personale esso giustificava anche una equiparazione nel trattamento penale.

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5
Q

Il sistema penale minori

Mutazione della concezione del minore

A

Con l’entrata in vigore della Costituzione comincia anche a 𝗺𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗹’𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 circa il modo di concepire la responsabilità del minore e gli interventi che lo stato può adottare nei suoi confronti.

Cambia la concezione del minore sullo sfondo che badate un mutamento di concezione che non rileva sul piano normativo in quanto la disciplina originaria penale rimane invariata ma 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 che determina un mutamento negli orientamenti e nella operatività dei professionisti che lavorano nell’ambito della giustizia minorile compresi gli assistenti sociali, educatori e gli psicologi.

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6
Q

Il sistema penale minori
Mutazione della concezione del minore
Soggetti in formazione

A

I minori non vengono considerati come adulti incompiuti ma come 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che, in quanto tali, deve essere protetto da parte degli organi giudiziari in quanto non è ancora totalmente competente di occuparsi delle cose che lo riguardano.

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7
Q

Il sistema penale minori
Mutazione della concezione del minore
Cambiamento scientifico

A

A partire dagli anni ’80 la concezione del minore subisce un ulteriore cambiamento a livello scientifico prima e giuridico successivamente. Il minore continua ad essere considerato come un soggetto che necessita di protezione in quanto non ha ancora raggiunto la maggiore età tipica dell’adulto, ma nello stesso tempo si riconosce al minore la capacità di esercitare i propri diritti, che gli competono dalla nascita, mediante scelte libere e responsabili.

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8
Q

Il sistema penale minori

Mutamento nella funzione dell’autorità giudiziaria

A

Analizzando l’evoluzione storica del sistema della giustizia minorile si vede come ai mutamenti della concezione del minore sia accompagnato da un mutamento nella funzione dell’autorità giudiziaria da 𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗲𝗱 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 nei confronti degli adulti e dei minori ad esso equiparati, il sistema della giustizia minorile è diventato un sistema prima solo di protezione ma successivamente anche un sistema finalizzato alla responsabilizzazione del
minore attraverso attività di promozione dei diritti del minore.

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9
Q

Il sistema penale minori

Sostenimento del minore

A

Tutti i professionisti che conoscono il minore nella vicenda devono 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 per creare le condizioni favorevoli per fare in modo che possa esercitare i diritti che gli vengono riconosciuti dalla legge italiana. Il minore ha un 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Possiamo concludere che il sistema della giustizia è passato da un sistema che guardava solo ai bisogni educativi del minore ad un sistema che guarda anche ai diritti del minore definendo che un modo efficace per promuove la crescita sia quello di metterlo in condizione di esercitare i propri diritti. Il nuovo sistema punta all’educazione del minore 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 in lui la cosiddetta 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.

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10
Q

Il sistema penale minori

Soggetto titolare di diritti

A

Si è passati da una visione del minore come oggetto di diritti spettanti al mondo degli adulti a una visione del minore come 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 nel quadro di una politica del diritto nazionale e internazionale tendente alla 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲, in maniera compatibile con la minore età, intesa nel contempo come 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮.

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11
Q

Il sistema penale minori

Interpretazione da parte del giudice

A

L’aspetto peculiare della giustizia minorile è data dal fatto che consente di guardare al reato dandone una lettura pedagogica. La criminalità minorile viene interpretata dal giudice come 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗮𝗱𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, avente origine in tendenze affettive disordinate o immature.

È un modo diverso di guardare al reato cercando di guardare alle cause e al significato che quel comportamento illecito aveva quando il ragazzo l’ha commesso.

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12
Q

Il sistema penale minori
Interpretazione da parte del giudice
Sintomo di disadattamento

A

Il fatto di reato viene in rilievo non più solo come violazione della legge penale, ma come 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶
𝗱𝗶𝘀𝗮𝗱𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 e occasione per l’intervento educativo. Rispetto al minore l’esigenza punitiva
dello stato passa in secondo piano e la commissione del reato è intesa dallo stato come una occasione per agganciare il minore al fine di una presa in carico educativa attivando nei suoi confronti le risorse professionali necessarie alla sua educazione consentendogli di superare quei blocchi evolutivi dentro il quale si può spiegare la scelta di infrangere la legge.

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13
Q

Il sistema penale minori
Interpretazione da parte del giudice
Attività di sostegno

A

𝗨𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 di un soggetto che 𝗻𝗼𝗻 ha una 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 porta il rischio di scaricare su tale soggetto delle responsabilità che potrebbe non essere in grado di compiere (es. scegliere la strategia difensiva).

Per questo motivo il sistema penale sollecita gli operatori a erogare nei confronti del minore una 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 anche 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 per contenere gli effetti traumatici che il minore vive nel processo e un sostegno di 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 per contenere il rischio di una adultizzazione precoce.

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14
Q

Il sistema penale minori

Linee di indirizzo non uniforme e le critiche

A

Quanto detto fino ad ora descrive le linee di indirizzo della politica criminale minorile recente che non è però del tutto uniforme. A livello politico emergono delle sollecitazione per una maggiore attenzione anche rispetto al contesto della criminalità minorile per esigenze di sicurezza.

Le critiche a questo sistema portano alla contestazione che il sistema risulta eccessivamente attento alle esigenze educative del minore a discapito di esigenze collettive di sicurezza. Da qui nascono delle 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 soprattutto tese ad abbassare la soglia della rilevanza penale all’età di 12 anni e a delimitare la possibilità di concedere istituti di favore come la messa alla prova.

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15
Q

Il sistema penale minori

Il tribunale per minorenni

A

Nel 𝟭𝟵𝟯𝟰 il legislatore fascista 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗻𝗶 che nasce dentro il progetto politico fascista, non solo per rispondere agli specifici bisogni evolutivi del minore autore di reato, ma anche per una esigenza politica, di profilassi sociale. La previsione di un tribunale ad hoc per i minori fa tutt’uno con l’istituzione di alcune agenzie sociali tra cui quella
dei Balilla. Il regime fascista aveva pensato a questi istituti per introiettare i valori della cultura e
dell’etica fascista ai minori sin dai primi anni di età.

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16
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Funzione e caratteristica

A

In età repubblicana, avendo un carattere laico e pluralista, il 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁à 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮, volta ad accertare la responsabilità del minore, e non è più un soggetto coinvolto un processo di eticizzazione sociale.

Tale tribunale è un 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 in quanto possiede le competenze extra giuridiche necessarie a quel difficile compito che è 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 al reato commesso.

17
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
La competenza

A

Il tribunale che come vedremo ha una competenza mista. Il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝗹𝗲 è un organo collegiale composto da una componente togata, di giudizi in senso proprio che hanno superato il concorso pubblico e una componente non togata laica di giudici onorari che sono soggetti benemeriti dell’assistenza sociale, culturali delle discipline necessari e (possono essere oggi sia maschi che femmine).

Il giudice minorile associa a competenze giuridiche delle competenze non giudichi che servono a conoscere la personalità del ragazzo e a scegliere le misure penali adeguate ai suoi bisogni evolutivi. Il tribunale ha 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼𝗻𝗻𝗶𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮, nel senso che ha competenza non solo in materia penale per giudicare la responsabilità penale del minore autore di reato.

18
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
La competenza
Quando è minore o adulto

A

Quando il minore è la vittima di un reato, la competenza a giudicare si radica presso il tribunale per i minori solo quando l’autore del reato è minorenne, al contrario, se è un adulto ad averlo commesso, la competenza è del tribunale ordinario.

19
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze

A

Il tribunale minorile ha competenza:

  • 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
  • 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲
  • 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲

Queste 3 competenze possono essere 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 dal tribunale ma spesso, quando si apre un procedimento penale nei confronti di un minore, vengono fatti emergere situazioni famigliari compromesse o difficoltà educative dei genitori che giustificano l’adozione del tribunale di misure civili. Può capitare che il tribunale adotti 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲
𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮, penale, amministrativa e civile.

20
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze
• 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮

A

• 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮: in quanto può adottare le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. Tali misure vengono disposte nei confronti di un soggetto che 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 quando il giudice accerti che il minore abbia dato prove di irregolarità della condotta e del carattere.

Questo concetto potrebbe essere fatto coincidere con il concetto di devianza per descrivere il comportamento o possiamo dire che l’irregolarità comportamentale si ha in tutti quei comportamenti che descrivono un disagio evolutivo del ragazzo. Queste misure sono destinate a minori che non abbiano ancora compiuto il reato e hanno la 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 del minore e si eseguono nella forma del o di affidamento di prova ai servizi sociali
o nella forma del collocamento del minore in una comunità educativa;

21
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze
• 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲

A

• 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲: I provvedimenti civili che ci interessano sono 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, che dichiarano la decadenza dei genitori e l’adozione del minore in caso di abbandono morale e materiale del minore;

22
Q

Il sistema penale minori

La norma disciplina

A

Una norma centrale del sistema di giustizia minorile è 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗱.𝗽.𝗿. 𝗻.𝟮𝟴𝟴𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟴 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲.

Tale articolo asserisce che ‘𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪, 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘪, 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘳𝘯𝘦 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘥𝘦𝘨𝘶𝘢𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘪.

Tali accertamenti servono al giudice per determinare quali 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶 𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 per sostenere il minore nel superamento dei suoi blocchi evolutivi, la situazione di disagio che ha indotto a commettere il reato.

23
Q

Il sistema penale minori
La norma disciplina
Servizi minorili

A

Nella prassi 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 viene svolta, ex articolo 9, dai 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝗹𝗶, o servizi sociali, che raccolgono le informazioni sul minore e su ciò che lo circonda.

Questa scelta risponde all’idea che la personalità di un soggetto sia correlata ad una pluralità di fattori ma anche alle relazioni sociali e familiare che ogni persona ha a livello sociale.

Inoltre l’articolo 9 asserisce che ‘𝘈𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘪𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀’.

24
Q

Il sistema penale minori
La norma disciplina
Nomina del giudice

A

Mentre il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼 è nominato a seguito di un concorso pubblico il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 viene nominato dal CSM e deve essere cultore di alcune materie differenti dalla materia giudiziaria, tra di loro molto varie e questa pluralità di competenze corrisponde all’idea della personalità come concetto integrato di una pluralità di fattori.

25
Q

Centri per la Giustizia Minorile Regionali

A

Il tribunale minorile lavora in stretta collaborazione con i 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, di cui fanno parte:

  • 𝗨𝗦𝗦𝗠 – Ufficio del servizio sociale ministeriale;
  • 𝗜𝗣𝗠 – Istituto penale per i minorenni;
  • 𝗖𝗣𝗔 – Centri di prima accoglienza;
  • 𝗜𝗦𝗟 – Istituti di semilibertà e semidetenzione;

• 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗻𝗶: il sistema della giustizia minorile è innovativo sotto più aspetti anche per la scelta di aver scelto di utilizzare come luogo di esecuzione provvedimenti incidenti sulla libertà anche delle istituzioni aperte. L’idea della pena detentiva come estrema ratio nel sistema minorile trova la sua massima realizzazione.

26
Q

Centri per la Giustizia Minorile Regionali

La disciplina dei servizi minorili

A

In un sistema di giustizia come quello minore che attribuisce grande rilevanza alla rieducazione del reo non possono che assumere un ruolo fondamentale i servizi sociali che collaborano con il giudice non solo per attività di osservazione, ma anche per attività di progettazione degli interventi e di attività di attuazione.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲 del d.p.r.n. 448 asserisce che ‘𝘐𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘭’𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘴𝘪 𝘢𝘷𝘷𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦
𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢. 𝘚𝘪 𝘢𝘷𝘷𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴𝘪̀ 𝘥𝘦𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪’.

27
Q

Centri per la Giustizia Minorile Regionali

La disciplina delle comunità per minorenni

A

Per quanto riguarda le comunità per minorenni 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝟮𝟳𝟮 prevede che le 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗻𝗶 siano strutture di dimensioni ridotte, aventi una capienza non superiore alle dieci unità con caratteristiche organizzative di tipo familiare operanti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni interessate.

Tali comunità sono connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, con una scarsissima funzione restrittivo di stampo istituzionale. Il minore può uscire dalla comunità a meno che sia collocato in comunità in
esecuzione di una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il minore socialmente pericoloso può essere destinatario di una misura di sicurezza che prende il nome di 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, unica misura di sicurezza detentiva per il minore che si esegue con il collocamento del minore in comunità educativa. A differenza dei compagni, il minore che si trova in esecuzione di una misura di sicurezza non può uscire dalla comunità.

28
Q

I principi del processo penale minorile

A
  • 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à
  • 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁à
  • 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
29
Q

I principi del processo penale minorile

• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à

A

• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à è relativo alle fonti che regolano il processo e prevede che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del 𝗱.𝗽.𝗿. 𝗻. 𝟰𝟰𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟴 e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice penale ordinario.

30
Q

I principi del processo penale minorile

• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁à

A

• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁à prevede che le disposizioni sul processo sono interpretate ed applicate, tenendo conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative, al fine di sostenere il minore e contenere gli effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo.

Questa norma contenuta dall’articolo 1, è una norma che dal punto di vista contenutistico e del linguaggio utilizzato non sembra una norma giuridica in senso proprio in quanto si occupa delle conseguenze sociali, psicologiche degli strumenti penali. Una norma che da una indicazione di metodo sul piano dell’interpretazione al giudice.

31
Q

I principi del processo penale minorile
• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁à

L’art 1 Dice in quale prospettiva il giudice deve interpretare e applicare le norme, lo deve fare tenendo conto dell’interesse del minore. Perché?

A

Perché se è vero che nei confronti del minore lo Stato non rinuncia alla propria pretesa punitiva è anche vero che lo Stato si dimostra consapevole delle conseguenze secondarie dell’essere connesse alla condizione esistenziale di chi è indagato o imputato in un processo.

Tra gli escamotage usati dal legislatore penale minorile uno di quelli più comuni è quello di concludere il processo nel modo più veloce possibile per fare in modo di concedere alcuni benefici che determinano la chiusura anticipata del procedimento.

32
Q

niente

A

nada

33
Q

Niente di nuovo perché sembra che ho riscritto quest’ultima parte più volte

A

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

34
Q

I principi del processo penale minorile
• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
Il giudice incaricato a informare il minore

A

• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 è strettamente connesso alle funzioni del penale minorile in quanto la
funzione educativa per il minore è prevalente rispetto alle esigenze di sicurezza generale e alle esigenze retributive.

Questa concezione educativa del penale minorile emerge dall’ultimo comma dell’articolo 1 d.p.r.n. 448 il quale prevede che il giudice giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni.

35
Q

I principi del processo penale minorile
• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
Il giudice incaricato a informare il minore

A

Il legislatore si è immaginato il minore disorientato
e ha incaricato il giudice dell’onere di informare il minore di ciò che sta accadendo dimostrando l’attenzione con cui lo stato si occupa dei ragazzi che sbagliano mettendoli in condizione di capire ciò che accadrà in tribunale.

Questa spiegazione è funzionale a mettere in condizione il minore di esercitare il diritto all’autodeterminazione che è previsto nei suoi confronti. Inoltre il giudice è incaricato, dopo aver preso la decisione di assoluzione o di condanna, deve spiegare il contenuto al minore. Questa norma assume un rilievo peculiare in relazione alle decisioni con cui il giudice dichiara l’esistenziale del reato a seguito della concessione di alcuni benefici come il perdono giudiziale, l’irrilevanza del fatto e la messa alla
prova che comportano che ancorché il giudice abbia accertato la responsabilità penale del minore, il minore non vada incontro a nessuna conseguenza (non è un’assoluzione).

36
Q

I principi del processo penale minorile
• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
Il giudice incaricato a informare il minore
Non dichiara la responsabilità dell’autore

A

Certifica però che il reato è stato commesso, ma nonostante questo il minore non va incontro a sentenze giuridiche. Il non dichiarare la responsabilità di un soggetto autore di un reato ha una valenza educativo quando le conseguenze connesse alla condanna rischino di essere dannose per il minore. Pensiamo al minore autore di un reato bagattellare, di un piccolo furto, di un danneggiamento di un bene, per il quale la sanzione potrebbero avere delle conseguenze sul minore sproporzionate rispetto al fatto.

Il processo è costruito in maniera da funzionare come strumento educativo del minore grazie a questi oneri comportamentali che il d.p.r. attribuisce all’autorità giudiziaria e anche grazie all’intervento di operatori sociali. Dopo aver dichiarato l’estinzione del reato spiega al minore le ragioni etico sociali di quella
decisione.

Gli spiegherà che si è deciso di non dichiarare la sua responsabilità nonostante sia stata raggiunta la prova certa del fatto che sia stato lui a commettere il reato, perché la storia personale del ragazzo ha già dimostrato come il reato sia stato un comportamento occasionale rispetto al modo in cui si comporta solitamente oppure lo si giustifica spiegando che il giudice ha favorevolmente considerato il fatto che il minore ha dimostrato di aver già intrapreso un percorso di cambiamento, oppure perché in seguito alla messa alla prova ha dimostrato che un cambi lamento c’è stato.

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Q

I principi del processo penale minorile
• 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼
Il giudice incaricato a informare il minore
Non dichiara la responsabilità dell’autore
Interruzione della sequenza reato-pena

A

La sequenza reato-pena può interrompersi per la
soddisfazione di un interesse alternativo alla punizione in senso stretto ma che ha a che fare con la funzione dell’attivarsi delle misure penali.