Il sistema penale minorile part 1 Flashcards

1
Q

Il sistema penale minorile

A

Questo ambito dell’ordinamento giuridico penale fa riferimento al complesso di norma del diritto penale sostanziale e processuale che regolano la š—±š—¶š˜€š—°š—¶š—½š—¹š—¶š—»š—® š—±š—²š—¹š—¹š—® š—æš—²š˜€š—½š—¼š—»š˜€š—®š—Æš—¶š—¹š—¶š˜Ć  š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² š—®š˜‚š˜š—¼š—æš—² š—±š—¶ š—æš—²š—®š˜š—¼ š—² š—¹š—® š—±š—¶š˜€š—°š—¶š—½š—¹š—¶š—»š—® š—±š—²š—¹ š—½š—æš—¼š—°š—²š˜€š˜€š—¼ š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² š—®š˜‚š˜š—¼š—æš—² š—±š—¶ š—æš—²š—®š˜š—¼.

š—œš—¹ š˜€š—¶š˜€š˜š—²š—ŗš—® š—±š—²š—¹š—¹š—® š—“š—¶š˜‚š˜€š˜š—¶š˜‡š—¶š—® š—½š—²š—»š—®š—¹š—² non ĆØ stato sempre stato uguale a quello attualmente in vigore in Italia, che ĆØ stato introdotto nel 1988, contestualmente alla riforma del Codice di Procedura penale generale che ha sostanzialmente introdotto importanti differenze tra il rito degli adulti e quello dei minori.

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2
Q

Il sistema penale minorile

Processo di differenziazione

A

Quello che noi conosciamo ĆØ l’esito di un š—½š—æš—¼š—°š—²š˜€š˜€š—¼ š—±š—¶ š—±š—¶š—³š—³š—²š—æš—²š—»š˜‡š—¶š—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—² tra i 2 sistemi degli adulti e dei minori che ha una storia abbastanza risalente.

Il momento di nascita del sistema di giustizia minorile potrebbe essere fatto corrispondere alla nascita del Codice Penale nel šŸ­šŸµšŸÆšŸ¬ e con l’istituzione nel šŸ­šŸµšŸÆšŸ°, da parte del regime fascista, del tribunale dei minori.

La giustizia penale dei minori eĢ€ evoluta attraverso un processo di differenziazione rispetto alla giustizia penale degli adulti, che trova la propria giustificazione costituzionale nella particolare š—°š—¼š—»š—±š—¶š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² che giustifica trattamenti differenti.

Minore (adulto incompiuto)
|
|
Minore (persona in evoluzione)
|
|
Minore (soggetto capace di autodeterminazione)
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3
Q

Il sistema penale minorile
Processo di differenziazione
L’evoluzione in Italia

A

Sintetizzando la visione che ha accompagnato l’evoluzione del sistema di giustizia minorile in
Italia e in altri paesi, possa dire che mentre nel momento in cui il legislatore fascista istituisce il
tribunale per i minorenni š˜š—æš—®š˜š˜š—® š—¶š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² š—¶š—» š—ŗš—®š—»š—¶š—²š—æš—® š˜€š—¼š˜€š˜š—®š—»š˜‡š—¶š—®š—¹š—ŗš—²š—»š˜š—² š—¶š—±š—²š—»š˜š—¶š—°š—® š—®š—¹š—¹ā€™š—®š—±š˜‚š—¹š˜š—¼, cioĆØ
dal punto di vista della disciplina del diritto penale sostanziale non si registrano significative differenze se non nella disciplina dell’imputabilitĆ .

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4
Q

Il sistema penale minorile
Processo di differenziazione
L’evoluzione in Italia
Mancanza di differenze

A

Questa mancanza di differenze era legata alla
percezione del minore che veniva equiparato ad una sorta di š—®š—±š˜‚š—¹š˜š—¼ š—¶š—»š—°š—¼š—ŗš—½š—¶š˜‚š˜š—¼ ed essendo equiparato ad esso dal punto di vista della sua condizione personale esso giustificava anche una equiparazione nel trattamento penale.

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5
Q

Il sistema penale minori

Mutazione della concezione del minore

A

Con l’entrata in vigore della Costituzione comincia anche a š—ŗš˜‚š˜š—®š—æš—² š—¹š—® š—°š—¼š—»š—°š—²š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² š—² š—¹ā€™š—¼š—æš—¶š—²š—»š˜š—®š—ŗš—²š—»š˜š—¼ š—±š—²š—¹ š—¹š—²š—“š—¶š˜€š—¹š—®š˜š—¼š—æš—² circa il modo di concepire la responsabilitĆ  del minore e gli interventi che lo stato può adottare nei suoi confronti.

Cambia la concezione del minore sullo sfondo che badate un mutamento di concezione che non rileva sul piano normativo in quanto la disciplina originaria penale rimane invariata ma š—°š—®š—ŗš—Æš—¶š—® š—¹š—® š˜ƒš—¶š˜€š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² che determina un mutamento negli orientamenti e nella operativitĆ  dei professionisti che lavorano nell’ambito della giustizia minorile compresi gli assistenti sociali, educatori e gli psicologi.

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6
Q

Il sistema penale minori
Mutazione della concezione del minore
Soggetti in formazione

A

I minori non vengono considerati come adulti incompiuti ma come š˜€š—¼š—“š—“š—²š˜š˜š—¶ š—¶š—» š—³š—¼š—æš—ŗš—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—² che, in quanto tali, deve essere protetto da parte degli organi giudiziari in quanto non ĆØ ancora totalmente competente di occuparsi delle cose che lo riguardano.

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7
Q

Il sistema penale minori
Mutazione della concezione del minore
Cambiamento scientifico

A

A partire dagli anni ’80 la concezione del minore subisce un ulteriore cambiamento a livello scientifico prima e giuridico successivamente. Il minore continua ad essere considerato come un soggetto che necessita di protezione in quanto non ha ancora raggiunto la maggiore etĆ  tipica dell’adulto, ma nello stesso tempo si riconosce al minore la capacitĆ  di esercitare i propri diritti, che gli competono dalla nascita, mediante scelte libere e responsabili.

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8
Q

Il sistema penale minori

Mutamento nella funzione dell’autoritĆ  giudiziaria

A

Analizzando l’evoluzione storica del sistema della giustizia minorile si vede come ai mutamenti della concezione del minore sia accompagnato da un mutamento nella funzione dell’autoritĆ  giudiziaria da š—ŗš—²š—æš—¼ š—°š—¼š—»š˜š—æš—¼š—¹š—¹š—¼š—æš—² š—²š—± š—²š—æš—¼š—“š—®š˜š—¼š—æš—² š—±š—¶ š—½š˜‚š—»š—¶š˜‡š—¶š—¼š—»š—¶ nei confronti degli adulti e dei minori ad esso equiparati, il sistema della giustizia minorile ĆØ diventato un sistema prima solo di protezione ma successivamente anche un sistema finalizzato alla responsabilizzazione del
minore attraverso attivitĆ  di promozione dei diritti del minore.

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9
Q

Il sistema penale minori

Sostenimento del minore

A

Tutti i professionisti che conoscono il minore nella vicenda devono š˜€š—¼š˜€š˜š—²š—»š—²š—æš—² š—¶š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² per creare le condizioni favorevoli per fare in modo che possa esercitare i diritti che gli vengono riconosciuti dalla legge italiana. Il minore ha un š—±š—¶š—æš—¶š˜š˜š—¼ š—±š—¶ š—®š˜‚š˜š—¼š—±š—²š˜š—²š—æš—ŗš—¶š—»š—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—².

Possiamo concludere che il sistema della giustizia ĆØ passato da un sistema che guardava solo ai bisogni educativi del minore ad un sistema che guarda anche ai diritti del minore definendo che un modo efficace per promuove la crescita sia quello di metterlo in condizione di esercitare i propri diritti. Il nuovo sistema punta all’educazione del minore š˜€š˜š—¶š—ŗš—¼š—¹š—®š—»š—±š—¼ in lui la cosiddetta š—°š—¶š˜š˜š—®š—±š—¶š—»š—®š—»š˜‡š—® š—®š˜š˜š—¶š˜ƒš—®.

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10
Q

Il sistema penale minori

Soggetto titolare di diritti

A

Si eĢ€ passati da una visione del minore come oggetto di diritti spettanti al mondo degli adulti a una visione del minore come š˜€š—¼š—“š—“š—²š˜š˜š—¼ š˜š—¶š˜š—¼š—¹š—®š—æš—² š—±š—¶ š—±š—¶š—æš—¶š˜š˜š—¶ nel quadro di una politica del diritto nazionale e internazionale tendente alla š—½š—æš—¼š—ŗš—¼š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—¶ š—±š—¶š—æš—¶š˜š˜š—¶ š—³š—¼š—»š—±š—®š—ŗš—²š—»š˜š—®š—¹š—¶ š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—², in maniera compatibile con la minore etaĢ€, intesa nel contempo come š˜€š˜š—æš˜‚š—ŗš—²š—»š˜š—¼ š—±š—¶ š—æš—²š˜€š—½š—¼š—»š˜€š—®š—Æš—¶š—¹š—¶š˜‡š˜‡š—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—² š—±š—¶ š˜š˜‚š˜š—²š—¹š—® š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—² š—°š—¼š—ŗš—² š—½š—²š—æš˜€š—¼š—»š—®.

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11
Q

Il sistema penale minori

Interpretazione da parte del giudice

A

L’aspetto peculiare della giustizia minorile ĆØ data dal fatto che consente di guardare al reato dandone una lettura pedagogica. La criminalitĆ  minorile viene interpretata dal giudice come š˜‚š—»š—® š—±š—¶š—³š—³š—¶š—°š—¼š—¹š˜š—®Ģ€ š—±š—¶ š—®š—±š—®š˜š˜š—®š—ŗš—²š—»š˜š—¼ š—®š—¹š—¹š—® š˜ƒš—¶š˜š—® š˜€š—¼š—°š—¶š—®š—¹š—², avente origine in tendenze affettive disordinate o immature.

ƈ un modo diverso di guardare al reato cercando di guardare alle cause e al significato che quel comportamento illecito aveva quando il ragazzo l’ha commesso.

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12
Q

Il sistema penale minori
Interpretazione da parte del giudice
Sintomo di disadattamento

A

Il fatto di reato viene in rilievo non piuĢ€ solo come violazione della legge penale, ma come š˜€š—¶š—»š˜š—¼š—ŗš—¼ š—±š—¶
š—±š—¶š˜€š—®š—±š—®š˜š˜š—®š—ŗš—²š—»š˜š—¼ e occasione per l’intervento educativo. Rispetto al minore l’esigenza punitiva
dello stato passa in secondo piano e la commissione del reato è intesa dallo stato come una occasione per agganciare il minore al fine di una presa in carico educativa attivando nei suoi confronti le risorse professionali necessarie alla sua educazione consentendogli di superare quei blocchi evolutivi dentro il quale si può spiegare la scelta di infrangere la legge.

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13
Q

Il sistema penale minori
Interpretazione da parte del giudice
AttivitĆ  di sostegno

A

š—Øš—» š˜€š—¶š˜€š˜š—²š—ŗš—® š—°š—µš—² š—½š˜‚š—»š˜š—® š—®š—¹š—¹š—® š—½š—æš—¼š—ŗš—¼š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—¶ š—±š—¶š—æš—¶š˜š˜š—¶ di un soggetto che š—»š—¼š—» ha una š—½š—²š—æš˜€š—¼š—»š—®š—¹š—¶š˜Ć  š—³š—¼š—æš—ŗš—®š˜š—® porta il rischio di scaricare su tale soggetto delle responsabilitĆ  che potrebbe non essere in grado di compiere (es. scegliere la strategia difensiva).

Per questo motivo il sistema penale sollecita gli operatori a erogare nei confronti del minore una š—®š˜š˜š—¶š˜ƒš—¶š˜Ć  š—±š—¶ š˜€š—¼š˜€š˜š—²š—“š—»š—¼ anche š—±š—¶ š—°š—®š—æš—®š˜š˜š—²š—æš—² š—®š—³š—³š—²š˜š˜š—¶š˜ƒš—¼ per contenere gli effetti traumatici che il minore vive nel processo e un sostegno di š—°š—®š—æš—®š˜š˜š—²š—æš—² š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ per contenere il rischio di una adultizzazione precoce.

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14
Q

Il sistema penale minori

Linee di indirizzo non uniforme e le critiche

A

Quanto detto fino ad ora descrive le linee di indirizzo della politica criminale minorile recente che non è però del tutto uniforme. A livello politico emergono delle sollecitazione per una maggiore attenzione anche rispetto al contesto della criminalità minorile per esigenze di sicurezza.

Le critiche a questo sistema portano alla contestazione che il sistema risulta eccessivamente attento alle esigenze educative del minore a discapito di esigenze collettive di sicurezza. Da qui nascono delle š—½š—æš—¼š—½š—¼š˜€š˜š—² š—½š—¼š—¹š—¶š˜š—¶š—°š—µš—² soprattutto tese ad abbassare la soglia della rilevanza penale all’etĆ  di 12 anni e a delimitare la possibilitĆ  di concedere istituti di favore come la messa alla prova.

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15
Q

Il sistema penale minori

Il tribunale per minorenni

A

Nel šŸ­šŸµšŸÆšŸ° il legislatore fascista š—¶š˜€š˜š—¶š˜š˜‚š—¶š˜€š—°š—² š—¶š—¹ š˜š—æš—¶š—Æš˜‚š—»š—®š—¹š—² š—½š—²š—æ š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—²š—»š—»š—¶ che nasce dentro il progetto politico fascista, non solo per rispondere agli specifici bisogni evolutivi del minore autore di reato, ma anche per una esigenza politica, di profilassi sociale. La previsione di un tribunale ad hoc per i minori fa tutt’uno con l’istituzione di alcune agenzie sociali tra cui quella
dei Balilla. Il regime fascista aveva pensato a questi istituti per introiettare i valori della cultura e
dell’etica fascista ai minori sin dai primi anni di etĆ .

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16
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Funzione e caratteristica

A

In etĆ  repubblicana, avendo un carattere laico e pluralista, il š˜š—æš—¶š—Æš˜‚š—»š—®š—¹š—² š—°š—¼š—»š˜€š—²š—æš˜ƒš—® š—¹š—® š—³š˜‚š—»š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—¶ š—®š˜‚š˜š—¼š—æš—¶š˜Ć  š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š˜‡š—¶š—®š—æš—¶š—®, volta ad accertare la responsabilitĆ  del minore, e non ĆØ più un soggetto coinvolto un processo di eticizzazione sociale.

Tale tribunale ĆØ un š—¼š—æš—“š—®š—»š—¼ š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š˜‡š—¶š—®š—æš—¶š—¼ š˜€š—½š—²š—°š—¶š—®š—¹š—¶š˜‡š˜‡š—®š˜š—¼ in quanto possiede le competenze extra giuridiche necessarie a quel difficile compito che ĆØ š—¹ā€™š—®š˜š˜š—æš—¶š—Æš˜‚š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—¶ š˜€š—¶š—“š—»š—¶š—³š—¶š—°š—®š˜š—¼ š—²š˜ƒš—¼š—¹š˜‚š˜š—¶š˜ƒš—¼ al reato commesso.

17
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
La competenza

A

Il tribunale che come vedremo ha una competenza mista. Il š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š—°š—² š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—¶š—¹š—² ĆØ un organo collegiale composto da una componente togata, di giudizi in senso proprio che hanno superato il concorso pubblico e una componente non togata laica di giudici onorari che sono soggetti benemeriti dell’assistenza sociale, culturali delle discipline necessari e (possono essere oggi sia maschi che femmine).

Il giudice minorile associa a competenze giuridiche delle competenze non giudichi che servono a conoscere la personalitĆ  del ragazzo e a scegliere le misure penali adeguate ai suoi bisogni evolutivi. Il tribunale ha š—°š—¼š—ŗš—½š—²š˜š—²š—»š˜‡š—® š—¼š—»š—»š—¶š—°š—¼š—ŗš—½š—æš—²š—»š˜€š—¶š˜ƒš—®, nel senso che ha competenza non solo in materia penale per giudicare la responsabilitĆ  penale del minore autore di reato.

18
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
La competenza
Quando ĆØ minore o adulto

A

Quando il minore ĆØ la vittima di un reato, la competenza a giudicare si radica presso il tribunale per i minori solo quando l’autore del reato ĆØ minorenne, al contrario, se ĆØ un adulto ad averlo commesso, la competenza ĆØ del tribunale ordinario.

19
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze

A

Il tribunale minorile ha competenza:

  • š—”š—ŗš—ŗš—¶š—»š—¶š˜€š˜š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—®
  • š—–š—¶š˜ƒš—¶š—¹š—²
  • š—£š—²š—»š—®š—¹š—²

Queste 3 competenze possono essere š—®š˜š˜š—¶š˜ƒš—®š˜š—² š˜€š—²š—½š—®š—æš—®š˜š—®š—ŗš—²š—»š˜š—² dal tribunale ma spesso, quando si apre un procedimento penale nei confronti di un minore, vengono fatti emergere situazioni famigliari compromesse o difficoltĆ  educative dei genitori che giustificano l’adozione del tribunale di misure civili. Può capitare che il tribunale adotti š—°š—¼š—»š˜š—²š—ŗš—½š—¼š—æš—®š—»š—²š—®š—ŗš—²š—»š˜š—²
š—½š—æš—¼š˜ƒš˜ƒš—²š—±š—¶š—ŗš—²š—»š˜š—¶ š—±š—¶ š—»š—®š˜š˜‚š—æš—® š—±š—¶š˜ƒš—²š—æš˜€š—®, penale, amministrativa e civile.

20
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze
• š—”š—ŗš—ŗš—¶š—»š—¶š˜€š˜š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—®

A

• š—”š—ŗš—ŗš—¶š—»š—¶š˜€š˜š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—®: in quanto può adottare le š—ŗš—¶š˜€š˜‚š—æš—² š—®š—ŗš—ŗš—¶š—»š—¶š˜€š˜š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—² š—±š—¶ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—². Tali misure vengono disposte nei confronti di un soggetto che š—»š—¼š—» š—µš—® š—°š—¼š—ŗš—ŗš—²š˜€š˜€š—¼ š˜‚š—» š—æš—²š—®š˜š—¼ quando il giudice accerti che il minore abbia dato prove di irregolaritĆ  della condotta e del carattere.

Questo concetto potrebbe essere fatto coincidere con il concetto di devianza per descrivere il comportamento o possiamo dire che l’irregolaritĆ  comportamentale si ha in tutti quei comportamenti che descrivono un disagio evolutivo del ragazzo. Queste misure sono destinate a minori che non abbiano ancora compiuto il reato e hanno la š—³š˜‚š—»š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—¶ š˜€š—¼š˜€š˜š—²š—“š—»š—¼ š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ del minore e si eseguono nella forma del o di affidamento di prova ai servizi sociali
o nella forma del collocamento del minore in una comunitĆ  educativa;

21
Q

Il sistema penale minori
Il tribunale per minorenni
Tipi di competenze
• š—–š—¶š˜ƒš—¶š—¹š—²

A

• š—–š—¶š˜ƒš—¶š—¹š—²: I provvedimenti civili che ci interessano sono š—½š—æš—¼š˜ƒš˜ƒš—²š—±š—¶š—ŗš—²š—»š˜š—¶ š—°š—µš—² š—¹š—¶š—ŗš—¶š˜š—®š—»š—¼ š—¹š—® š—æš—²š˜€š—½š—¼š—»š˜€š—®š—Æš—¶š—¹š—¶š˜Ć  š—“š—²š—»š—¶š˜š—¼š—æš—¶š—®š—¹š—², che dichiarano la decadenza dei genitori e l’adozione del minore in caso di abbandono morale e materiale del minore;

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Q

Il sistema penale minori

La norma disciplina

A

Una norma centrale del sistema di giustizia minorile ĆØ š—¹ā€™š—®š—æš˜š—¶š—°š—¼š—¹š—¼ šŸµ š—±š—²š—¹ š—±.š—½.š—æ. š—».šŸ®šŸ“šŸ“š—±š—²š—¹ šŸ­šŸµšŸ“šŸ“ š—°š—µš—² š—æš—²š—“š—¼š—¹š—® š—“š—¹š—¶ š—®š—°š—°š—²š—æš˜š—®š—ŗš—²š—»š˜š—¶ š—±š—²š—¹š—¹š—® š—½š—²š—æš˜€š—¼š—»š—®š—¹š—¶š˜Ć  š—±š—²š—¹ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—².

Tale articolo asserisce che ā€˜š˜š˜­ š˜±š˜¶š˜£š˜£š˜­š˜Ŗš˜¤š˜° š˜®š˜Ŗš˜Æš˜Ŗš˜“š˜µš˜¦š˜³š˜° š˜¦ š˜Ŗš˜­ š˜Øš˜Ŗš˜¶š˜„š˜Ŗš˜¤š˜¦ š˜¢š˜¤š˜²š˜¶š˜Ŗš˜“š˜Ŗš˜“š˜¤š˜°š˜Æš˜° š˜¦š˜­š˜¦š˜®š˜¦š˜Æš˜µš˜Ŗ š˜¤š˜Ŗš˜³š˜¤š˜¢ š˜­š˜¦ š˜¤š˜°š˜Æš˜„š˜Ŗš˜»š˜Ŗš˜°š˜Æš˜Ŗ š˜¦ š˜­š˜¦ š˜³š˜Ŗš˜“š˜°š˜³š˜“š˜¦ š˜±š˜¦š˜³š˜“š˜°š˜Æš˜¢š˜­š˜Ŗ, š˜§š˜¢š˜®š˜Ŗš˜­š˜Ŗš˜¢š˜³š˜Ŗ, š˜“š˜°š˜¤š˜Ŗš˜¢š˜­š˜Ŗ š˜¦ š˜¢š˜®š˜£š˜Ŗš˜¦š˜Æš˜µš˜¢š˜­š˜Ŗ š˜„š˜¦š˜­ š˜®š˜Ŗš˜Æš˜°š˜³š˜¦š˜Æš˜Æš˜¦ š˜¢š˜­ š˜§š˜Ŗš˜Æš˜¦ š˜„š˜Ŗ š˜¢š˜¤š˜¤š˜¦š˜³š˜µš˜¢š˜³š˜Æš˜¦ š˜­ā€™š˜Ŗš˜®š˜±š˜¶š˜µš˜¢š˜£š˜Ŗš˜­š˜Ŗš˜µš˜¢Ģ€ š˜¦ š˜Ŗš˜­ š˜Øš˜³š˜¢š˜„š˜° š˜„š˜Ŗ š˜³š˜¦š˜“š˜±š˜°š˜Æš˜“š˜¢š˜£š˜Ŗš˜­š˜Ŗš˜µš˜¢Ģ€, š˜·š˜¢š˜­š˜¶š˜µš˜¢š˜³š˜¦ š˜­š˜¢ š˜³š˜Ŗš˜­š˜¦š˜·š˜¢š˜Æš˜»š˜¢ š˜“š˜°š˜¤š˜Ŗš˜¢š˜­š˜¦ š˜„š˜¦š˜­ š˜§š˜¢š˜µš˜µš˜° š˜Æš˜°š˜Æš˜¤š˜©š˜¦Ģ š˜„š˜Ŗš˜“š˜±š˜°š˜³š˜³š˜¦ š˜­š˜¦ š˜¢š˜„š˜¦š˜Øš˜¶š˜¢š˜µš˜¦ š˜®š˜Ŗš˜“š˜¶š˜³š˜¦ š˜±š˜¦š˜Æš˜¢š˜­š˜Ŗ š˜¦ š˜¢š˜„š˜°š˜µš˜µš˜¢š˜³š˜¦ š˜Øš˜­š˜Ŗ š˜¦š˜·š˜¦š˜Æš˜µš˜¶š˜¢š˜­š˜Ŗ š˜±š˜³š˜°š˜·š˜·š˜¦š˜„š˜Ŗš˜®š˜¦š˜Æš˜µš˜Ŗ š˜¤š˜Ŗš˜·š˜Ŗš˜­š˜Ŗ.

Tali accertamenti servono al giudice per determinare quali š—ŗš—¶š˜€š˜‚š—æš—² š—½š—²š—»š—®š—¹š—¶, š—°š—¶š˜ƒš—¶š—¹š—¶ š—¼ š—®š—ŗš—ŗš—¶š—»š—¶š˜€š˜š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—² š—®š—±š—¼š˜š˜š—®š—æš—² per sostenere il minore nel superamento dei suoi blocchi evolutivi, la situazione di disagio che ha indotto a commettere il reato.

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Q

Il sistema penale minori
La norma disciplina
Servizi minorili

A

Nella prassi š—¹ā€™š—¶š—»š—±š—®š—“š—¶š—»š—² š˜€š—¼š—°š—¶š—®š—¹š—² viene svolta, ex articolo 9, dai š˜€š—²š—æš˜ƒš—¶š˜‡š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—¶š—¹š—¶, o servizi sociali, che raccolgono le informazioni sul minore e su ciò che lo circonda.

Questa scelta risponde all’idea che la personalitĆ  di un soggetto sia correlata ad una pluralitĆ  di fattori ma anche alle relazioni sociali e familiare che ogni persona ha a livello sociale.

Inoltre l’articolo 9 asserisce che ā€˜š˜ˆš˜Øš˜­š˜Ŗ š˜“š˜µš˜¦š˜“š˜“š˜Ŗ š˜§š˜Ŗš˜Æš˜Ŗ š˜Ŗš˜­ š˜±š˜¶š˜£š˜£š˜­š˜Ŗš˜¤š˜° š˜®š˜Ŗš˜Æš˜Ŗš˜“š˜µš˜¦š˜³š˜° š˜¦ š˜Ŗš˜­ š˜Øš˜Ŗš˜¶š˜„š˜Ŗš˜¤š˜¦ š˜±š˜°š˜“š˜“š˜°š˜Æš˜° š˜“š˜¦š˜®š˜±š˜³š˜¦ š˜¢š˜“š˜“š˜¶š˜®š˜¦š˜³š˜¦ š˜Ŗš˜Æš˜§š˜°š˜³š˜®š˜¢š˜»š˜Ŗš˜°š˜Æš˜Ŗ š˜„š˜¢ š˜±š˜¦š˜³š˜“š˜°š˜Æš˜¦ š˜¤š˜©š˜¦ š˜¢š˜£š˜£š˜Ŗš˜¢š˜Æš˜° š˜¢š˜·š˜¶š˜µš˜° š˜³š˜¢š˜±š˜±š˜°š˜³š˜µš˜Ŗ š˜¤š˜°š˜Æ š˜Ŗš˜­ š˜®š˜Ŗš˜Æš˜°š˜³š˜¦š˜Æš˜Æš˜¦ š˜¦ š˜“š˜¦š˜Æš˜µš˜Ŗš˜³š˜¦ š˜Ŗš˜­ š˜±š˜¢š˜³š˜¦š˜³š˜¦ š˜„š˜Ŗ š˜¦š˜“š˜±š˜¦š˜³š˜µš˜Ŗ, š˜¢š˜Æš˜¤š˜©š˜¦ š˜“š˜¦š˜Æš˜»š˜¢ š˜¢š˜­š˜¤š˜¶š˜Æš˜¢ š˜§š˜°š˜³š˜®š˜¢š˜­š˜Ŗš˜µš˜¢Ģ€ā€™.

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Q

Il sistema penale minori
La norma disciplina
Nomina del giudice

A

Mentre il š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š—°š—² š˜š—¼š—“š—®š˜š—¼ ĆØ nominato a seguito di un concorso pubblico il š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š—°š—² š—¼š—»š—¼š—æš—®š—æš—¶š—¼ viene nominato dal CSM e deve essere cultore di alcune materie differenti dalla materia giudiziaria, tra di loro molto varie e questa pluralitĆ  di competenze corrisponde all’idea della personalitĆ  come concetto integrato di una pluralitĆ  di fattori.

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Centri per la Giustizia Minorile Regionali
Il tribunale minorile lavora in stretta collaborazione con i š—°š—²š—»š˜š—æš—¶ š—½š—²š—æ š—¹š—® š—“š—¶š˜‚š˜€š˜š—¶š˜‡š—¶š—® š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—¶š—¹š—² š—æš—²š—“š—¶š—¼š—»š—®š—¹š—¶, di cui fanno parte: * š—Øš—¦š—¦š—  – Ufficio del servizio sociale ministeriale; * š—œš—£š—  – Istituto penale per i minorenni; * š—–š—£š—” – Centri di prima accoglienza; * š—œš—¦š—Ÿ – Istituti di semilibertaĢ€ e semidetenzione; • š—–š—¼š—ŗš˜‚š—»š—¶š˜š—®Ģ€ š—½š—²š—æ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—²š—»š—»š—¶: il sistema della giustizia minorile ĆØ innovativo sotto più aspetti anche per la scelta di aver scelto di utilizzare come luogo di esecuzione provvedimenti incidenti sulla libertĆ  anche delle istituzioni aperte. L’idea della pena detentiva come estrema ratio nel sistema minorile trova la sua massima realizzazione.
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Centri per la Giustizia Minorile Regionali | La disciplina dei servizi minorili
In un sistema di giustizia come quello minore che attribuisce grande rilevanza alla rieducazione del reo non possono che assumere un ruolo fondamentale i servizi sociali che collaborano con il giudice non solo per attivitĆ  di osservazione, ma anche per attivitĆ  di progettazione degli interventi e di attivitĆ  di attuazione. š—Ÿā€™š—®š—æš˜š—¶š—°š—¼š—¹š—¼ šŸ² del d.p.r.n. 448 asserisce che ā€˜š˜š˜Æ š˜°š˜Øš˜Æš˜Ŗ š˜“š˜µš˜¢š˜µš˜° š˜¦ š˜Øš˜³š˜¢š˜„š˜° š˜„š˜¦š˜­ š˜±š˜³š˜°š˜¤š˜¦š˜„š˜Ŗš˜®š˜¦š˜Æš˜µš˜° š˜­'š˜¢š˜¶š˜µš˜°š˜³š˜Ŗš˜µš˜¢Ģ€ š˜Øš˜Ŗš˜¶š˜„š˜Ŗš˜»š˜Ŗš˜¢š˜³š˜Ŗš˜¢ š˜“š˜Ŗ š˜¢š˜·š˜·š˜¢š˜­š˜¦ š˜„š˜¦š˜Ŗ š˜“š˜¦š˜³š˜·š˜Ŗš˜»š˜Ŗ š˜®š˜Ŗš˜Æš˜°š˜³š˜Ŗš˜­š˜Ŗ š˜„š˜¦š˜­š˜­'š˜¢š˜®š˜®š˜Ŗš˜Æš˜Ŗš˜“š˜µš˜³š˜¢š˜»š˜Ŗš˜°š˜Æš˜¦ š˜„š˜¦š˜­š˜­š˜¢ š˜Øš˜Ŗš˜¶š˜“š˜µš˜Ŗš˜»š˜Ŗš˜¢. š˜šš˜Ŗ š˜¢š˜·š˜·š˜¢š˜­š˜¦ š˜¢š˜­š˜µš˜³š˜¦š˜“š˜ŖĢ€ š˜„š˜¦š˜Ŗ š˜“š˜¦š˜³š˜·š˜Ŗš˜»š˜Ŗ š˜„š˜Ŗ š˜¢š˜“š˜“š˜Ŗš˜“š˜µš˜¦š˜Æš˜»š˜¢ š˜Ŗš˜“š˜µš˜Ŗš˜µš˜¶š˜Ŗš˜µš˜Ŗ š˜„š˜¢š˜Øš˜­š˜Ŗ š˜¦š˜Æš˜µš˜Ŗ š˜­š˜°š˜¤š˜¢š˜­š˜Ŗā€™.
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Centri per la Giustizia Minorile Regionali | La disciplina delle comunitĆ  per minorenni
Per quanto riguarda le comunitĆ  per minorenni š—¹ā€™š—®š—æš˜š—¶š—°š—¼š—¹š—¼ šŸ­šŸ¬ š—±š—²š—¹ š—±š—²š—°š—æš—²š˜š—¼ š—¹š—²š—“š—¶š˜€š—¹š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ šŸ®šŸ³šŸ® prevede che le š—°š—¼š—ŗš˜‚š—»š—¶š˜Ć  š—½š—²š—æ š—ŗš—¶š—»š—¼š—æš—²š—»š—»š—¶ siano strutture di dimensioni ridotte, aventi una capienza non superiore alle dieci unitaĢ€ con caratteristiche organizzative di tipo familiare operanti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni interessate. Tali comunitĆ  sono connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, con una scarsissima funzione restrittivo di stampo istituzionale. Il minore può uscire dalla comunitĆ  a meno che sia collocato in comunitĆ  in esecuzione di una š—ŗš—¶š˜€š˜‚š—æš—® š˜€š—²š—“š—æš—²š—“š—®š—»š˜š—² š—˜š˜€š—²š—ŗš—½š—¶š—¼: il minore socialmente pericoloso può essere destinatario di una misura di sicurezza che prende il nome di š—æš—¶š—³š—¼š—æš—ŗš—®š˜š—¼š—æš—¶š—¼ š—“š—¶š˜‚š—±š—¶š˜‡š—¶š—®š—¹š—², unica misura di sicurezza detentiva per il minore che si esegue con il collocamento del minore in comunitĆ  educativa. A differenza dei compagni, il minore che si trova in esecuzione di una misura di sicurezza non può uscire dalla comunitĆ .
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I principi del processo penale minorile
* š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š˜€š˜‚š˜€š˜€š—¶š—±š—¶š—®š—æš—¶š—²š˜Ć  * š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¶š—ŗš—® š—¼š—³š—³š—²š—»š˜€š—¶š˜ƒš—¶š˜Ć  * š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼
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I principi del processo penale minorile | • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š˜€š˜‚š˜€š˜€š—¶š—±š—¶š—®š—æš—¶š—²š˜Ć 
• š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š˜€š˜‚š˜€š˜€š—¶š—±š—¶š—®š—æš—¶š—²š˜Ć  ĆØ relativo alle fonti che regolano il processo e prevede che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del š—±.š—½.š—æ. š—». šŸ°šŸ°šŸ“ š—±š—²š—¹ šŸ­šŸµšŸ“šŸ“ e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice penale ordinario.
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I principi del processo penale minorile | • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¶š—ŗš—® š—¼š—³š—³š—²š—»š˜€š—¶š˜ƒš—¶š˜Ć 
• š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¶š—ŗš—® š—¼š—³š—³š—²š—»š˜€š—¶š˜ƒš—¶š˜Ć  prevede che le disposizioni sul processo sono interpretate ed applicate, tenendo conto della personalitaĢ€ del minore e delle sue esigenze educative, al fine di sostenere il minore e contenere gli effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo. Questa norma contenuta dall’articolo 1, ĆØ una norma che dal punto di vista contenutistico e del linguaggio utilizzato non sembra una norma giuridica in senso proprio in quanto si occupa delle conseguenze sociali, psicologiche degli strumenti penali. Una norma che da una indicazione di metodo sul piano dell’interpretazione al giudice.
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I principi del processo penale minorile • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—±š—¶ š—ŗš—¶š—»š—¶š—ŗš—® š—¼š—³š—³š—²š—»š˜€š—¶š˜ƒš—¶š˜Ć  L'art 1 Dice in quale prospettiva il giudice deve interpretare e applicare le norme, lo deve fare tenendo conto dell’interesse del minore. PerchĆ©?
PerchĆ© se ĆØ vero che nei confronti del minore lo Stato non rinuncia alla propria pretesa punitiva ĆØ anche vero che lo Stato si dimostra consapevole delle conseguenze secondarie dell’essere connesse alla condizione esistenziale di chi ĆØ indagato o imputato in un processo. Tra gli escamotage usati dal legislatore penale minorile uno di quelli più comuni ĆØ quello di concludere il processo nel modo più veloce possibile per fare in modo di concedere alcuni benefici che determinano la chiusura anticipata del procedimento.
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niente
nada
33
Niente di nuovo perché sembra che ho riscritto quest'ultima parte più volte
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
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I principi del processo penale minorile • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ Il giudice incaricato a informare il minore
• š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ ĆØ strettamente connesso alle funzioni del penale minorile in quanto la funzione educativa per il minore ĆØ prevalente rispetto alle esigenze di sicurezza generale e alle esigenze retributive. Questa concezione educativa del penale minorile emerge dall’ultimo comma dell’articolo 1 d.p.r.n. 448 il quale prevede che il giudice giudice illustra all'imputato il significato delle attivitaĢ€ processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni.
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I principi del processo penale minorile • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ Il giudice incaricato a informare il minore
Il legislatore si ĆØ immaginato il minore disorientato e ha incaricato il giudice dell’onere di informare il minore di ciò che sta accadendo dimostrando l’attenzione con cui lo stato si occupa dei ragazzi che sbagliano mettendoli in condizione di capire ciò che accadrĆ  in tribunale. Questa spiegazione ĆØ funzionale a mettere in condizione il minore di esercitare il diritto all’autodeterminazione che ĆØ previsto nei suoi confronti. Inoltre il giudice ĆØ incaricato, dopo aver preso la decisione di assoluzione o di condanna, deve spiegare il contenuto al minore. Questa norma assume un rilievo peculiare in relazione alle decisioni con cui il giudice dichiara l’esistenziale del reato a seguito della concessione di alcuni benefici come il perdono giudiziale, l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova che comportano che ancorchĆ© il giudice abbia accertato la responsabilitĆ  penale del minore, il minore non vada incontro a nessuna conseguenza (non ĆØ un’assoluzione).
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I principi del processo penale minorile • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ Il giudice incaricato a informare il minore Non dichiara la responsabilitĆ  dell'autore
Certifica però che il reato ĆØ stato commesso, ma nonostante questo il minore non va incontro a sentenze giuridiche. Il non dichiarare la responsabilitĆ  di un soggetto autore di un reato ha una valenza educativo quando le conseguenze connesse alla condanna rischino di essere dannose per il minore. Pensiamo al minore autore di un reato bagattellare, di un piccolo furto, di un danneggiamento di un bene, per il quale la sanzione potrebbero avere delle conseguenze sul minore sproporzionate rispetto al fatto. Il processo ĆØ costruito in maniera da funzionare come strumento educativo del minore grazie a questi oneri comportamentali che il d.p.r. attribuisce all’autoritĆ  giudiziaria e anche grazie all’intervento di operatori sociali. Dopo aver dichiarato l’estinzione del reato spiega al minore le ragioni etico sociali di quella decisione. Gli spiegherĆ  che si ĆØ deciso di non dichiarare la sua responsabilitĆ  nonostante sia stata raggiunta la prova certa del fatto che sia stato lui a commettere il reato, perchĆ© la storia personale del ragazzo ha giĆ  dimostrato come il reato sia stato un comportamento occasionale rispetto al modo in cui si comporta solitamente oppure lo si giustifica spiegando che il giudice ha favorevolmente considerato il fatto che il minore ha dimostrato di aver giĆ  intrapreso un percorso di cambiamento, oppure perchĆ© in seguito alla messa alla prova ha dimostrato che un cambi lamento c’è stato.
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I principi del processo penale minorile • š—œš—¹ š—½š—æš—¶š—»š—°š—¶š—½š—¶š—¼ š—æš—¶š—²š—±š˜‚š—°š—®š˜š—¶š˜ƒš—¼ Il giudice incaricato a informare il minore Non dichiara la responsabilitĆ  dell'autore Interruzione della sequenza reato-pena
La sequenza reato-pena può interrompersi per la soddisfazione di un interesse alternativo alla punizione in senso stretto ma che ha a che fare con la funzione dell’attivarsi delle misure penali.