Società patrimonio, conferimenti e capitale sociale e nominale Flashcards
Le due fronti della disciplina della società
La disciplina delle società ha due fronti:
- 𝗶𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼
- 𝗶𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮.
Nelle s.p.a. il fronte patrimoniale ruota attorno 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
Il conferimento delle risorse
La società deve essere costituita nelle modalità che abbiamo indicato precedentemente. Dal punto di vista materiale per venire in esistenza ha bisogno di costituirsi un capitale.
Costituendo una società i soci si assumono l’impegno di conferire, o conferiscono direttamente, risorse economiche alla società. 𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 del socio e rappresenta la sua principale prestazione contrattuale. Le risorse conferite dai soci sono sottoposte ad un 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 allo svolgimento dell’oggetto sociale.
Rispetto ad altre società, la disciplina delle s.p.a. vincola in termini più rigorosi le 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 sia nel merito alla loro effettiva consistenza (𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲) sia in merito al loro utilizzo (𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲).
I conferimenti
𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 predispone un 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗼 ai rischi implicati nella limitazione di responsabilità con regole volte a:
- Prevenire alcune 𝗱𝗶𝘀𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮
- Informare correttamente i terzi sulla 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à
A questi fini noi abbiamo regole volte ad assicurare che l’insieme dei conferimenti dei soci formi 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 sia quanto alla misura sia quanto alla disponibilità effettiva di queste risorse. Il rispetto di queste regole costituisce condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese ed è quindi oggetto di controllo notarile in sede di costituzione.
I conferimenti
Il denaro
Tendenzialmente si conferisce del 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 e quindi la stessa legge prevede che se l’atto costitutivo non prevede diversamente il 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 è 𝗱𝗼𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼. Il conferimento deve essere depositato, nel caso di società plurilaterale, almeno per il 𝟮𝟱% 𝗴𝗶à 𝗮𝗹𝗹𝗮
𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 mentre deve essere versato totalmente nel caso delle società uni personali.
I conferimenti
Il denaro, i termini e vincoli
Il versamento di quanto ancora dovuto 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 ma finché il socio non ha effettuato tutto il conferimento rimangono 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à, e quindi la società non può aumentare il capitale, e sul 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼.
Le azioni possono essere vendute anche se il socio non ha completato i conferimenti che verranno completati dall’acquirente. Il socio alienante rimarrà
obbligato in solido per 3 anni dalla vendita.
I conferimenti
Il denaro, i termini e vincoli
Se il socio non adempie
Se il socio 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗲 alla richiesta degli amministratori di completare il conferimento, oltre
alla possibile azione esecutiva:
- Il socio moroso 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶
- 𝗟𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝘂𝘁𝗲 ad altri soci o a terzi. In caso contrario il socio potrebbe decadere
I conferimenti
Beni in natura o crediti
Possono essere oggetto di conferimento anche 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 (i cosiddetti 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮).
I beni in natura possono essere conferiti alla società in 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁à o in 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
Nella 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 si applica la 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 in relazione al passaggio dei rischi e alle garanzie del venditore mentre nella 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 il rischio resta a carico del socio e si applica la 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 in relazione alle garanzie.
I conferimenti
I crediti al regime di cessione
I crediti sono sottoposti al 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗱𝗼 in cui il socio conferente risponde dell’insolvenza del debitore ceduto.
I conferimenti
Conferimenti in natura
Per i 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 le cose sono leggermente più 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 in relazione alle complicazione che l’istituzione di tale patrimonio potrebbe avere nei confronti dei terzi.
Per questo motivo i conferimenti in natura sono sottoposti a 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗶ù 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 in quanto potrebbero comportare maggiori difficoltà di acquisizione dell’apporto in caso di inadempimento e per questo motivo il loro conferimento deve essere 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗼 già alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
Inoltre, dato il possibile 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à nella determinazione del loro valore, sono assoggettati ad un procedimento di stima finalizzato a rafforzare l’attendibilità della valutazione del conferimento.
I conferimenti
Deroghe alla relazione di stima
Sono previste delle 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 dove la valutazione è più semplice.
Ad esempio se conferisco dei titoli finanziari quotati in mercati regolamentati, soggetti a una valutazione quotidiana costante, in questo caso la valutazione del perito sarebbe superflua.
I conferimenti
Deroghe alla relazione di stima
Raggiri di vincoli
Questi vincoli potrebbero essere 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗿𝗮𝘁𝗶 con operazioni successive alla costituzione. È il problema dei cosiddetti 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à negli anni successivi alla costituzione.
Immaginiamo di essere un socio che potrebbe conferire la proprietà di uno stabile che ha il valore di 50000€ ma vorrebbe entrare come socio a 100000€. Potrei richiedere un prestito di 100000€ a una banca e a questo punto, alla costituzione della società, vendo l’immobile alla società al prezzo di 100000€ riuscendo cosi a ripagare la banca.
Per evitare tali raggiri sono 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 anche le operazioni di entità significativa con cui le società acquisisce beni o crediti di soci o di amministratori nei due anni successivi all’iscrizione.
I conferimenti
s.p.a.
Non possono essere oggetto di conferimento
Nel caso delle s.p.a. le prestazioni di opera e di servizi 𝗻𝗼𝗻 possono essere oggetto di conferimento per più 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶.
I conferimenti
s.p.a.
Non possono essere oggetto di conferimento
Le ragioni
- La prima ragione è legata alla 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁à 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 di queste opere e servizi
- La seconda ragione è dovuto al fatto che vi è 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 dell’apporto.
Questo potrebbe andare a sfavore dei creditori della società in quanto si avrebbe una 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 diretta per i creditori sociali.
Il punto è che non si può imputare a capitale il conferimento di opere e servizi.
I conferimenti
s.p.a.
L’atto costitutivo di prestazione
L’atto costitutivo però può prevedere a carico del socio l’obbligo di una 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮 non in denaro non imputata a capitale che viene regolata distintamente. Tale prestazione viene collegata alla 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 e quindi sono solamente trasferibili con il consenso degli amministratori.
Proprio per questo motivo non sono molto comuni.
Il capitale sociale
Le risorse conferite nella s.p.a sono soggette a un regime di destinazione vincolata che ruota attorno al 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 è un valore monetario pari alla somma del valore dei conferimenti e deve essere interamente sottoscritto in sede di costituzione.
Questo significa che nell’atto costitutivo deve essere indicato il valore del capitale sociale.