Il nuovo codice della crisi, procedimento fallimentare Flashcards

1
Q

Il nuovo Codice della crisi

A

Nel nuovo Codice della crisi (come già nella Legge fallimentare), la procedura di base è costituita dalla 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 che rappresenta quello che prima veniva definito come fallimento.

Il fallimento scatta nel momento in cui 𝗹’𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗲 Ú 𝗶𝗻𝘀𝗌𝗹𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲, ovvero 𝗻𝗌𝗻 è più in grado 𝗱𝗶 𝘀𝗌𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗎𝗌𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗜𝗿𝗌𝗜𝗿𝗶𝗲 𝗌𝗯𝗯𝗹𝗶𝗎𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗶 𝗜𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗻𝗌𝗻 𝗜𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲, e viene sottoposto al procedimento dal Tribunale su istanza di ogni singolo creditore dell’imprenditore, del pubblico ministero e, in casi estremamente rari, da parte dell’imprenditore stesso.

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2
Q

Il procedimento fallimentare

A

Con l’apertura del procedimento fallimentare sono 𝗜𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗲 le azioni esecutive individuali dei creditori e, se già iniziate, vengono 𝗯𝗹𝗌𝗰𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝘀𝗌𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 dal procedimento fallimentare con cui il patrimonio dell’imprenditore è affidato a un 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗌𝗿𝗲, che lo deve gestire e liquidare in funzione della miglior soddisfazione possibile dei 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶.

I creditori 𝗰𝗌𝗻𝗰𝗌𝗿𝗿𝗌𝗻𝗌 𝘀𝘂 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗜𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮, fatte salve le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗹𝗲𝗎𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗜𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲.

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3
Q

L’insolvenza

A

Anche detto come 𝗜𝗿𝗲𝘀𝘂𝗜𝗜𝗌𝘀𝘁𝗌 𝗌𝗎𝗎𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗌 𝗱𝗲𝗹
𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌, non coincide sempre con l’insufficienza del patrimonio rispetto ai debiti.

Questo succede quando io ho dei creditori pecuniari ma mi trovo in una 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗟𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁à ovvero, ad esempio, ho una fabbrica con tanti macchinari ma, dato che non ho clienti, mi trovo in una situazione di mancanza di liquidità.

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4
Q

PerchÚ un imprenditore deve fallire solo perchÚ si trova in una situazione di illiquidità e non in una situazione di insolvenza patrimoniale?

A

𝘍𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘊𝘯𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘊 𝘳𝘪𝘊𝘎𝘀𝘊 𝘢 𝘀𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘊 𝘪 𝘀𝘰𝘎𝘵𝘪 𝘀𝘰𝘯 𝘪 𝘳𝘪𝘀𝘢𝘷𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪 𝘥𝘊𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘊𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢 𝘎𝘀𝘢𝘥𝘊𝘯𝘻𝘢 𝘎𝘢𝘳à 𝘪𝘯 𝘚𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘀𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘭𝘪 𝘮𝘊𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘊 𝘪 𝘳𝘪𝘀𝘢𝘷𝘪 𝘱𝘊𝘳𝘀𝘊𝘱𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘊 𝘶𝘯 𝘥𝘊𝘵𝘊𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘊𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪
𝘵𝘊𝘮𝘱𝘰. 𝘘𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘊𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘊𝘭𝘭𝘢 𝘎𝘀𝘢𝘥𝘊𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘊𝘪 𝘥𝘊𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘊𝘯𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘊 𝘱𝘶ò 𝘎𝘊𝘮𝘱𝘳𝘊 𝘎𝘱𝘊𝘳𝘢𝘳𝘊 𝘥𝘪 𝘀𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘊 𝘪 𝘎𝘶𝘰𝘪 𝘥𝘊𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘀𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘚𝘊𝘯𝘊𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘎𝘶𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à.

𝗟’𝗶𝗹𝗹𝗶𝗟𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁à però Ú importante in quanto se io non pago in tempo il mio creditore avvia una azione ingiuntiva che sfocia nella 𝗹𝗶𝗟𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗌𝗻𝗶𝗌 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗌𝗿𝗲 in modo da soddisfarsi sul ricavato.
In questa liquidazione frammentata il patrimonio del debitore scende di valore.

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5
Q

Rimedio per un’impresa in situazione di illiquidità

A

Il rimedio per un’impresa in salute che si trova in una situazione di illiquidità Ú quello di chiedere un 𝗜𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗌 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮.

Quindi se un’impresa ha un 𝗜𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗌𝗻𝗶𝗌 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗌 Ú 𝘀𝘂𝗜𝗲𝗿𝗶𝗌𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗜𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗌 e ha la possibilità di 𝘀𝘂𝗜𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗌𝘀𝘁𝗶 𝗰𝗌𝗻 𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 può risolvere il suo problema di
liquidità mediante un prestito.

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6
Q

Gli strumenti preventivi alla procedura fallimentare

A

La disciplina prevede degli 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗜𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗶 rispetto alla procedura fallimentare con cui 𝗹’𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶, che quindi rischia di diventare insolvente, può proporre ai creditori soluzioni almeno in 𝗜𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗌𝗻𝗰𝗌𝗿𝗱𝗮𝘁𝗲.

Questo può avvenire sia in maniera stragiudiziale ma, nel caso in cui non sia semplice trovare questi accorsi in via stragiudiziale, la legge prevede delle forme di accordo che vengono definite come 𝗰𝗌𝗻𝗰𝗌𝗿𝗱𝗮𝘁𝗌 𝗜𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗌 𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗌𝗿𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗶.

Tali accordi sono esperibili su 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗌 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗌 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗌𝗿𝗲, e sono finalizzate a evitare l’epilogo della liquidazione giudiziale e, se possibile, a risanare
l’impresa.

Al tempo stesso, queste soluzioni possono incontrare il 𝗳𝗮𝘃𝗌𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗶 nella misura in cui offrono loro una 𝘀𝗌𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗺𝗶𝗎𝗹𝗶𝗌𝗿𝗲 rispetto a quella che ci si può attendere dalla liquidazione giudiziale che potrebbe realizzarsi in un periodo di tempo molto lungo.

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7
Q

Gli strumenti preventivi alla procedura fallimentare nel nuovo codice civile

A

Affinché tali strumenti preventivi possano essere validi devono essere approvati dalla maggioranza dei creditori e diventa 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗌𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 per tutti i creditori compresi quelli che si erano dimostrati contrari a questa soluzione.

Il nuovo Codice della crisi ha inoltre introdotto delle 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗲 𝗜𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 che sono finalizzate a far emergere e contrastare la crisi sin dai suoi primi segnali di manifestazione.

Quando un’impresa Ú in crisi o Ú già insolvente a rimetterci sono soprattutto i 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗶 ma se
una impresa viene gestita da un curatore che la liquiderà a rimetterci saranno anche i 𝗱𝗶𝗜𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 di tale impresa.

𝘌𝘎𝘊𝘮𝘱𝘪𝘰: 𝘈𝘭𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 Ú 𝘶𝘯’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘊𝘎𝘢 𝘀𝘩𝘊 𝘯𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘊𝘎𝘀𝘊 𝘢 𝘀𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘊 𝘀𝘰𝘯 𝘪 𝘀𝘰𝘎𝘵𝘪 𝘀𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘀𝘢𝘷𝘪 𝘀𝘩𝘊 𝘩𝘢 𝘚𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘊𝘮𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘪𝘵à. 𝘛𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘚𝘰𝘷𝘊𝘳𝘯𝘪 𝘀𝘩𝘊 𝘎𝘪 𝘎𝘰𝘯𝘰 𝘎𝘶𝘎𝘎𝘊𝘚𝘶𝘪𝘵𝘪 𝘯𝘊𝘚𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘀𝘊𝘳𝘀𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘊𝘷𝘪𝘵𝘢𝘳𝘊 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘮𝘊𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘊𝘎𝘵𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘊𝘎𝘢 𝘱𝘊𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘊𝘭𝘢𝘳𝘊 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘚𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘊𝘪 𝘥𝘪𝘱𝘊𝘯𝘥𝘊𝘯𝘵𝘪 𝘀𝘩𝘊 𝘳𝘪𝘎𝘀𝘩𝘪𝘊𝘳𝘊𝘣𝘣𝘊𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘊𝘳𝘥𝘊𝘳𝘊 𝘪𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰.

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8
Q

Le procedure speciali

A

Oltre alla soddisfazione dei crediti le 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗎𝗎𝗶𝗌𝗿𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗌𝗻𝗶 fanno
solitamente emergere anche altre esigenze concomitanti(simultanei) in quanto comportano numero più elevato di esternalità negative.

Il principali obbiettivi che vengono perseguiti sono:

• 𝗊𝗮𝗹𝘃𝗮𝗎𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗌𝗺𝗜𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗜𝗿𝗌𝗱𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶
(per preservare, principalmente, i rapporti di lavoro)

• 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗎𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗜𝗌𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮
In quanto se una determinata impresa va in crisi tale crisi potrebbe portare gravi problemi a tutto il sistema economico
(esempio la crisi dei grandi colossi finanziari americani nel 2007 che ha generato una grande crisi economica anche in Europa)

Per questo sono state introdotte altre leggi che hanno previsto 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗌𝗿𝗶 𝗜𝗿𝗌𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗌𝗻𝗰𝗌𝗿𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶 alternative al 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌, ora liquidazione giudiziale, e finalizzate a realizzare un 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌 o una 𝗹𝗶𝗟𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝘀𝗲 in cui sia dato maggior peso alle istanze di ordine generale come la preservazione delle posizioni di lavoro.

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9
Q

Procedure concorsuali chi sono

A

Sono 𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗌𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗎𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 e delle 𝗮𝗜𝗜𝗌𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗜𝗿𝗌𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶
𝗹𝗶𝗟𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗰𝗌𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 che vengono sottoposte ad una disciplina molto approfondita.

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10
Q

Per un debitore che svolge un attività di impresa Ú conveniente essere sottoposto alla procedura di fallimento?

A

Se possibile il debitore eviterebbe il fallimento in quanto a livello di immagine Ú negativo il
fallimento della impresa.

Allo stesso tempo però in caso di mancanza di fallimento in debitore sarebbe esposto alle azioni esecutive individuali dei creditori che porterebbero alla distruzione del suo patrimonio.
Quindi oggi essere soggetti alle procedure concorsuali sarebbe un vantaggio per il creditore in quanto porta a una massimizzazione del valore ricavabile
dall’impresa.

Questo porta a un vantaggio anche per i debitori in quanto se l’impresa può essere sottoposta a tali procedure i creditori sono più propensi a fornire dei prestiti.

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11
Q

Concezione del fallimento nel passato e adesso

A

Sino alle riforme degli ultimi 15 anni il 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀𝘁𝗌 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗲 veniva considerato in termini 𝗻𝗲𝗎𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 dalla legge. Questo derivava da una idea tramandata nel corso dei secoli che concepiva il 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌 come 𝘀𝗲𝗎𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗌𝗹𝗜𝗮.

Dal 2005 la disciplina considera il fallimento dell’impresa in maniera più 𝗌𝗎𝗎𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
Secondo tale concezione assume preminenza la finalità di 𝗎𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗌𝗱𝗌 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗜𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶.

Nonostante questo le eventuali colpe del dissesto sono presidiate da responsabilità civili e penali, ma sono 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗌𝗻𝗶 𝗜𝗲𝗿𝘀𝗌𝗻𝗮𝗹𝗶 (es.: il registro dei falliti è stato abrogato)

Di conseguenza, da quel momento in poi, essere soggetti alle procedure concorsuali è oggi più
un 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗎𝗎𝗶𝗌 che uno svantaggio per l’imprenditore.

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12
Q

I presupposti del fallimento:

Presupposto soggettivo

A

Secondo quanto chiarito all’art. 1 l.fall. le procedure concorsuali si applicano all’imprenditore:

  • che eserciti una attività commerciale;
  • le dimensioni della cui azienda consentano di quantificarlo come “non piccolo”
  • “privato”. Quindi sono esclusi gli enti pubblici (anche se non lo sono dalla liquidazione coatta amministrativa).

Se la sussistenza di tali requisiti (presupposto soggettivo) Ú 𝗰𝗌𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 perché possa
aprirsi una procedura fallimentare, essa 𝗻𝗌𝗻 Ú 𝗜𝗲𝗿ò 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, dovendo essere al contempo un
presupposto oggettivo: secondo l’art. 5, infatti, Ú dichiarato fallito l’imprenditore “𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗌𝘃𝗮 𝗶𝗻
𝘀𝘁𝗮𝘁𝗌 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗌𝗹𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮”.

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13
Q

I presupposti del fallimento:

Presupposto oggettivo

A

L’art. 5 comma 2 prevede che: “𝘭𝘰 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗌 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝗌𝗹𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘎𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘊𝘎𝘵𝘢 𝘀𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘢𝘥𝘊𝘮𝘱𝘪𝘮𝘊𝘯𝘵𝘪 𝘰𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘊𝘎𝘵𝘊𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪, 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘎𝘵𝘳𝘪𝘯𝘰 𝘀𝘩𝘊 𝘪𝘭 𝘥𝘊𝘣𝘪𝘵𝘰𝘳𝘊 𝘯𝘰𝘯 Ú 𝘱𝘪ù 𝘪𝘯 𝘚𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘎𝘰𝘥𝘥𝘪𝘎𝘧𝘢𝘳𝘊 𝘳𝘊𝘚𝘰𝘭𝘢𝘳𝘮𝘊𝘯𝘵𝘊 𝘭𝘊 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘊 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘚𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪”

Emergono da questa norma definitoria due importanti profili del presupposto oggettivo del fallimento:

  • 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌
  • 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌
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14
Q

I presupposti del fallimento:
Presupposto oggettivo
• 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌

A

Legato alla condizione di obbiettiva impotenza finanziaria. Dunque, riguarda l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Innanzitutto, deve rilevarsi che 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗜𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗜𝗶𝗲𝗿𝗲 le proprie obbligazioni rappresenta
una situazione pregiudizievole 𝗻𝗌𝗻 𝘀𝗌𝗹𝗌 𝗜𝗲𝗿 𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗌𝗿𝗶 la cui pretesa possa essere già fatta valere, ma rischiosa per la generalità di tutti coloro che vantino crediti, quantunque non scaduti, nei confronti dell’imprenditore già insolvente.

Si tratta dell’art. 15 comma 9 secondo il quale: “𝘯𝘰𝘯 𝘎𝘪 𝘧𝘢 𝘭𝘶𝘰𝘚𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘀𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘊 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘮𝘊𝘯𝘵𝘰 𝘎𝘊 𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗌𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶 𝗲 𝗻𝗌𝗻 𝗜𝗮𝗎𝗮𝘁𝗶 𝘳𝘪𝘎𝘶𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘊 𝘥𝘢𝘚𝘭𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘊𝘭𝘭’𝘪𝘎𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘊𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘮𝘊𝘯𝘵𝘢𝘳𝘊 Ú 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐞𝐮𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐊𝐢𝐥𝐚’’

Ciò Ú per esigenze di razionalità e di efficienza economica della procedura.

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15
Q

I presupposti del fallimento:
Presupposto oggettivo
• 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌, requisito di regolarità

A

La condizione prevista dalla legge, facendo riferimento alla “incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni” consente poi di chiarire meglio il rapporto di non necessaria coincidenza tra 𝗶𝗻𝘀𝗌𝗹𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗺𝗜𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌.

A tal proposito viene in questione il 𝗿𝗲𝗟𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗌 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗎𝗌𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁à da quale deriva che potrebbe
ben esservi un’incapacità a adempiere regolarmente anche quando non consisti ancora alcun inadempimento.

La regolarità dei pagamenti non riguarda solo l’integralità e la puntualità dei singoli adempimenti, bensì anche le modalità attraverso le quali li si effettua o ci si procura il denaro necessario.

Non risulterebbe capace di adempiere regolarmente chi ricorrerebbe ad esempio a 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗮𝗻𝗌𝗺𝗮𝗹𝗶 (es. datio in solutum), ovvero procurandosi denaro in modo anomalo (es. svendendo a prezzi rovinosi i propri beni)
ma sarà 𝗿𝗲𝗎𝗌𝗹𝗮𝗿𝗲 ad esempio chi chiede denaro a intermediari finanziari (se il prestito Ú ottenuto in condizioni normali).

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16
Q

I presupposti del fallimento:
Presupposto oggettivo
• 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌, requisito di regolarità
Il concetto di capacità nei fallimenti

A

Il concetto di “capacità” esprime una mera 𝗜𝗌𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à.

Potrebbe così esservi capacità ad adempiere regolarmente pur in presenza di uno o più inadempimenti, in quanto questi potrebbero dipendere da ragioni diverse rispetto all’incapacità finanziaria del debitore (es. quando il debitore si rifiuta di adempire perché contesta la pretesa del creditore).

17
Q

I presupposti del fallimento:
Presupposto oggettivo
• 𝗣𝗿𝗌𝗳𝗶𝗹𝗌 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝗌

A

Legato alla soggettiva percettibilità della questione attraverso fatti esteriori che la manifestino.

L’art. 5 della l.fall. prevede che l’incapacità ad adempiere regolarmente alle
obbligazioni deve 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗌𝗻 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗺𝗜𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 (es. sentenza di condanna a pagare, decreti ingiuntivi) 𝗌 𝗰𝗌𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗌𝗿𝗶 (es. risultanze contabili come il bilancio, anche se uno sbilancio patrimoniale che riguarda un sovraindebitamento non pregiudica la regolarità degli adempimenti).

18
Q

Il fallimento dell’imprenditore cessato o defunto

A

Gli artt. 10 e 11, prevedono il fallimento “dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio
dell’impresa” e “dell’imprenditore defunto” (cioÚ dell’imprenditore persona fisica morto prima della dichiarazione del fallimento).

Queste norme consentono di dichiarare fallita l’impresa anche dopo che l’imprenditore sia morto o che abbia cessato l’attività a condizione che l’insolvenza si manifesta entro l’anno da quel momento.

19
Q

Il fallimento dell’imprenditore cessato o defunto:

A cosa serve

A

Questo per non privare i creditori dalla tutela fornita dalla disciplina fallimentare.

Non si può però parlare di “fallimento senza impresa” o di “fallimento senza imprenditore”. La particolarità consiste nel fatto che gli effetti della procedura potranno protrarsi e farsi valere anche nei confronti di soggetti diversi, da individuarsi in base ai rapporti giuridici con l’imprenditore fallito.

20
Q

L’apertura della procedura di fallimento

A

Il fallimento Ú dichiarato dal Tribunale civile per:

  • 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮
  • 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮
21
Q

L’apertura della procedura di fallimento

• 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮

A

𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮 di uno o di più creditori che fanno ricorso al Tribunale provando l’esistenza del loro credito e allegando la sussistenza dei presupposti per il fallimento, eventualmente offrendo delle prove a supporto della tesi.

A volte anche il debitore stesso potrebbe presentare l’apertura della procedura (𝗮𝘂𝘁𝗌𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌).

Per quanto riguarda le società. Se poi si tratta di società di persone la decisione Ú presa dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale, mentre in caso di società di capitali tale dovrà essere sotto iniziativa degli amministratori salvo previsto
diversamente.

22
Q

L’apertura della procedura di fallimento

• 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗜𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮

A

In questo caso la richiesta Ú affidata ad un PM (pubblico amministrativo) al quale risulti l’insolvenza
sia per effetto della 𝗻𝗌𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 di alcuno di quei “fatti esteriori” rivelatori dello stato di insolvenza e sia sulla base di quanto emerga da un procedimento penale al quale egli stesso partecipa; compresi i procedimenti da lui intrapresi per far valere un reato fallimentare.

La notizia potrebbe anche derivare da una segnalazione di un giudice civile che l’abbia rilevata
nel corso di un procedimento.

23
Q

L’apertura della procedura di fallimento

Il Tribunale competente

A

Il Tribunale competente Ú quello del luogo dove si trova la sede principale dell’impresa (cioÚ quella legale o, se diversa, quella effettiva nella quale si concentra la direzione dell’impresa).

24
Q

L’apertura della procedura di fallimento

Il procedimento

A

Il procedimento per la dichiarazione del fallimento Ú volto a dare un accertamento dei presupposti che la legittimano (c.d. fase istruttoria fallimentare) e si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Esso si concluderà tendenzialmente con una sentenza dichiarativa di fallimento o con un decreto di rigetto.

25
Q

L’apertura della procedura di fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento

A

Deve essere necessariamente motivata e ha innanzitutto natura di accertamento costitutivo quanto allo stato di fallito.

Si produrranno tutti gli effetti connessi all’apertura della procedura fallimentare nei confronti delle parti, dopo che sia stata notificata o comunicata ad esse, e nei confronti dei terzi successivamente all’iscrizione nel
registro delle imprese.

26
Q

L’apertura della procedura di fallimento

Ulteriori provvedimenti alla sentenza dichiarativa di fallimento

A

Conterrà inoltre ulteriori provvedimenti di natura ordinatoria per la prosecuzione della procedura stessa: nominando alcuni organi della procedura (𝘪𝘭 𝘚𝘪𝘶𝘥𝘪𝘀𝘊 𝘥𝘊𝘭𝘊𝘚𝘢𝘵𝘰 𝘊 𝘪𝘭 𝘀𝘶𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘊 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘮𝘊𝘯𝘵𝘢𝘳𝘊); ordinando al fallito il deposito della documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria, ove già non vi abbia provveduto; stabilendo i termini entro i quali
dovrà tenersi l’adunanza(consiglio) per l’esame dello stato passivo.

27
Q

L’apertura della procedura di fallimento

Decreto di rigetto

A

Laddove non sussistano i presupposti del fallimento o della soglia minima dei trentamila euro di
debiti scaduti, vi sarà un motivato 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗌 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗎𝗲𝘁𝘁𝗌.

Anche questo potrà essere oggetto di reclamo dinanzi la Corte di Appello se viene impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 22).