Aumento e riduzione del capitale sociale e varie azioni s.r.l. Flashcards
Aumento del capitale sociale
La disciplina è presso che identica a quella della S.P.A.
Aumento del capitale sociale
—>Aumento di capitale gratuito
—>𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼
Non si dà vita ad un aumento reale dell’attivo patrimoniale, consiste in una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, vi è un passaggio di denaro dalle riserve o da altri fondi disponibili al patrimonio netto. Il valore nominale delle quote accresce proporzionalmente, anche se il rapporto aritmetico tra la partecipazione e capitale deve restare immutata (es. se una quota di
1000 euro è pari al 10% del capitale, se aumento di capitale, il valore nominale della quota sale ma rappresenta sempre il 10% del capitale).
Aumento del capitale sociale
—->Aumento di capitale reale/oneroso
—->𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲/𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼
C’è un effettivo incremento dell’attivo patrimoniale, il capitale viene aumentato mediante nuovi 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 effettuati dai soci o da terzi. L’aumento del capitale può portare all’accrescimento delle quote preesistenti (se vi è una sottoscrizione da parte dei soci, anche non proporzionale se uno decide di sottoscrivere di più) o la creazione di nuove quote.
Aumento del capitale sociale
—->Aumento di capitale reale/oneroso
La decisione
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 spetta ai soci ma può essere anche competenza degli amministratori se previsto nell’atto costitutivo. Non può esserci un aumento fino a quando i conferimenti in precedenza non siano stati integralmente liberati.
Aumento del capitale sociale
—->Aumento di capitale reale/oneroso
I conferimenti
I conferimenti devono essere versati rispetto a quanto previsto dallo statuto, l’aumento deve essere 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 a meno che non si decida un 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗻𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 (il capitale aumenta per la somma delle sottoscrizioni raccolte). Come nella S.P.A., c’è il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗽𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Al socio spetta il diritto di sottoscrivere il capitale in proporzione alle partecipazioni possedute (per poter mantenere invariata il suo potere decisorio). Lo statuto può anche prevedere che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, senza introdurre un sovrapprezzo. Per il socio questo potrebbe essere uno
svantaggio, infatti colui che non acconsente all’aumento di capitale, gli viene riconosciuto il
diritto di recesso.
La riduzione del capitale sociale
Le riduzioni per perdite si distinguono in:
- 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci).
- 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege.
La riduzione del capitale sociale
- 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci).
- 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci). Quando si verifica una perdita che è 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗱 𝟭/𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: gli amministratori devono convocare l’assemblea ordinaria per appositi provvedimenti con una dichiarazione riguardo la situazione patrimoniale della società, con un parere dell’organo di controllo.
L’assemblea non è tenuta d’obbligo a ridurre il capitale, ma lo è nel caso in cui la perdita persista anche nell’esercizio successivo: l’assemblea deve essere
nuovamente convocata per approvare il bilancio e la riduzione del capitale; in mancanza interviene il Tribunale.
La riduzione del capitale sociale
- 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege.
- 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege. Quando vi è una perdita che è 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗱 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟭/𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 è 𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲; gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento di una cifra superiore al minimo.
In alternativa l’assemblea può scegliere per lo scioglimento della società con la nomina dei liquidatori, o effettuare una trasformazione (in una società di persone che non abbia minimi legali).
La riduzione del capitale sociale
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲
Comporta un’effettiva diminuzione del capitale sociale e può presentarsi tale situazione quando:
- Vengono rimborsate le quote pagate ai soci.
- Mediante liberazione all’obbligo di versamenti ancora dovuti.
La riduzione del capitale sociale
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲
La decisione
Deve essere una decisione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 e il verbale deve essere redatto dal 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗶𝗼 che provvederà a depositare la delibera presso il registro delle imprese. Il capitale però verrà diminuito solamente 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝟵𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 dall’iscrizione se nessun creditore ne ha fatto opposizione.
Nella S.R.L., non come nella S.P.A., 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 tali riduzioni, l’importante è che si rispetti il minimo legale. Principalmente lo si fa perché i soci non sono più interessati a mantenere vincolata la quota nel capitale.
La riduzione del capitale sociale
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲
Si parla di una semplice operazione contabile riguardo un adeguamento del capitale sociale, a fronte di una perdita che in realtà si è già verificata.
I prestiti dei soci nella s.r.l.
A tutela dei creditori sociali, nella disciplina delle S.R.L. è inoltre prevista una 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 dei prestiti effettuati dai soci a favore della società. In via generale, chi è già socio può liberamente finanziare la società anche mediante 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 (che può anzi avvenire a condizioni più vantaggiose per la società rispetto al credito di terzi), ma se la società si trova in difficoltà, il finanziamento del socio, pur costituendo un sostegno e un possibile mezzo di ripresa dell’andamento dell’impresa, può comportare un consapevole trasferimento del rischio di tale investimento sugli altri creditori.
I prestiti dei soci nella s.r.l.
Rischio di insufficienza patrimoniale
Se la società è esposta a un concreto 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 nell’ambito di una
liquidazione (volontaria o concorsuale), un nuovo prestito può avvantaggiare sia i soci che i creditori sociali, nel caso in cui consenta alla società di superare la crisi e riprendere un andamento fisiologico dell’attività.
Ma nel caso non consenta di superare il dissesto, si traduce in un aggravamento della posizione dei creditori preesistenti.
I prestiti dei soci nella s.r.l.
Rischio di insufficienza patrimoniale
L’art che disciplina la crisi
Per questo, in ragione del tipico coinvolgimento del socio di S.R.L. nella gestione dell’impresa, se il socio concede, in qualsiasi forma, un finanziamento alla società quando essa si trova in una situazione finanziaria di crisi (art. 2467):
- La soddisfazione del credito deve essere 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗴𝗮𝘁𝗮 alla soddisfazione degli altri crediti.
- Il rimborso del credito deve essere 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼, se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare può richiedere la somma rimborsata al socio creditore.
I prestiti dei soci nella s.r.l.
Rischio di insufficienza patrimoniale
L’art che disciplina la crisi
L’applicazione della disciplina
Sebbene prevista solo per le S.R.L., si discute se la disciplina sia 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗦.𝗣.𝗔., in presenza di circostanze paragonabili (in particolare, di un coinvolgimento del socio nella gestione).
I titoli di debito
Se l’atto costitutivo lo prevede, le S.R.L. possono 𝗲𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 quindi titoli obbligazionari.
Anche una S.R.L. non qualificabile come PMI potrebbe far appello al pubblico risparmio.
I titoli di debito
Regolamentazione
La possibilità di emettere titoli di debito di massa, destinati alla circolazione in un mercato secondario, fanno sì che:
- La regolamentazione della decisione e delle condizioni di emissione è rimessa 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼.
- Le condizioni del prestito e la modalità di rimborso è rimessa alla 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲. Questa deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.
I titoli di debito
Da chi possono essere sottoscritti
I titoli possono però essere sottoscritti solo da 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 soggetti a vigilanza
prudenziale (banche e altri intermediari finanziari) che potranno farli circolare nel mercato finanziario, ma se non circolano nelle mani di professionali, i professionisti assumono la garanzia del credito.
Il recesso del socio
𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 del recesso del socio ricalca la disciplina per le S.P.A. chiuse, disciplina pensata 𝗮 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 che ha come rimedio di contrappeso verso la maggioranza di recedere dalla società se l’ultima effettua delle scelte radicali nella società. Il recesso può anche essere parziale.