Aumento e riduzione del capitale sociale e varie azioni s.r.l. Flashcards

1
Q

Aumento del capitale sociale

A

La disciplina è presso che identica a quella della S.P.A.

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2
Q

Aumento del capitale sociale

—>Aumento di capitale gratuito

A

—>𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼
Non si dà vita ad un aumento reale dell’attivo patrimoniale, consiste in una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, vi è un passaggio di denaro dalle riserve o da altri fondi disponibili al patrimonio netto. Il valore nominale delle quote accresce proporzionalmente, anche se il rapporto aritmetico tra la partecipazione e capitale deve restare immutata (es. se una quota di
1000 euro è pari al 10% del capitale, se aumento di capitale, il valore nominale della quota sale ma rappresenta sempre il 10% del capitale).

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3
Q

Aumento del capitale sociale

—->Aumento di capitale reale/oneroso

A

—->𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲/𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼
C’è un effettivo incremento dell’attivo patrimoniale, il capitale viene aumentato mediante nuovi 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 effettuati dai soci o da terzi. L’aumento del capitale può portare all’accrescimento delle quote preesistenti (se vi è una sottoscrizione da parte dei soci, anche non proporzionale se uno decide di sottoscrivere di più) o la creazione di nuove quote.

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4
Q

Aumento del capitale sociale
—->Aumento di capitale reale/oneroso
La decisione

A

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 spetta ai soci ma può essere anche competenza degli amministratori se previsto nell’atto costitutivo. Non può esserci un aumento fino a quando i conferimenti in precedenza non siano stati integralmente liberati.

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5
Q

Aumento del capitale sociale
—->Aumento di capitale reale/oneroso
I conferimenti

A

I conferimenti devono essere versati rispetto a quanto previsto dallo statuto, l’aumento deve essere 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 a meno che non si decida un 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗻𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 (il capitale aumenta per la somma delle sottoscrizioni raccolte). Come nella S.P.A., c’è il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗽𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Al socio spetta il diritto di sottoscrivere il capitale in proporzione alle partecipazioni possedute (per poter mantenere invariata il suo potere decisorio). Lo statuto può anche prevedere che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, senza introdurre un sovrapprezzo. Per il socio questo potrebbe essere uno
svantaggio, infatti colui che non acconsente all’aumento di capitale, gli viene riconosciuto il
diritto di recesso.

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6
Q

La riduzione del capitale sociale

A

Le riduzioni per perdite si distinguono in:

  • 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci).
  • 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege.
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7
Q

La riduzione del capitale sociale

- 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci).

A
  • 𝗙𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (da parte dei soci). Quando si verifica una perdita che è 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗱 𝟭/𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: gli amministratori devono convocare l’assemblea ordinaria per appositi provvedimenti con una dichiarazione riguardo la situazione patrimoniale della società, con un parere dell’organo di controllo.

L’assemblea non è tenuta d’obbligo a ridurre il capitale, ma lo è nel caso in cui la perdita persista anche nell’esercizio successivo: l’assemblea deve essere
nuovamente convocata per approvare il bilancio e la riduzione del capitale; in mancanza interviene il Tribunale.

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8
Q

La riduzione del capitale sociale

- 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege.

A
  • 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 ex lege. Quando vi è una perdita che è 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗱 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟭/𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 è 𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲; gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento di una cifra superiore al minimo.

In alternativa l’assemblea può scegliere per lo scioglimento della società con la nomina dei liquidatori, o effettuare una trasformazione (in una società di persone che non abbia minimi legali).

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9
Q

La riduzione del capitale sociale

• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲

A

• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲
Comporta un’effettiva diminuzione del capitale sociale e può presentarsi tale situazione quando:

  • Vengono rimborsate le quote pagate ai soci.
  • Mediante liberazione all’obbligo di versamenti ancora dovuti.
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10
Q

La riduzione del capitale sociale
• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲
La decisione

A

Deve essere una decisione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 e il verbale deve essere redatto dal 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗶𝗼 che provvederà a depositare la delibera presso il registro delle imprese. Il capitale però verrà diminuito solamente 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝟵𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 dall’iscrizione se nessun creditore ne ha fatto opposizione.

Nella S.R.L., non come nella S.P.A., 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 tali riduzioni, l’importante è che si rispetti il minimo legale. Principalmente lo si fa perché i soci non sono più interessati a mantenere vincolata la quota nel capitale.

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11
Q

La riduzione del capitale sociale

• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲

A

• 𝗥𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲
Si parla di una semplice operazione contabile riguardo un adeguamento del capitale sociale, a fronte di una perdita che in realtà si è già verificata.

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12
Q

I prestiti dei soci nella s.r.l.

A

A tutela dei creditori sociali, nella disciplina delle S.R.L. è inoltre prevista una 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 dei prestiti effettuati dai soci a favore della società. In via generale, chi è già socio può liberamente finanziare la società anche mediante 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 (che può anzi avvenire a condizioni più vantaggiose per la società rispetto al credito di terzi), ma se la società si trova in difficoltà, il finanziamento del socio, pur costituendo un sostegno e un possibile mezzo di ripresa dell’andamento dell’impresa, può comportare un consapevole trasferimento del rischio di tale investimento sugli altri creditori.

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13
Q

I prestiti dei soci nella s.r.l.

Rischio di insufficienza patrimoniale

A

Se la società è esposta a un concreto 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 nell’ambito di una
liquidazione (volontaria o concorsuale), un nuovo prestito può avvantaggiare sia i soci che i creditori sociali, nel caso in cui consenta alla società di superare la crisi e riprendere un andamento fisiologico dell’attività.

Ma nel caso non consenta di superare il dissesto, si traduce in un aggravamento della posizione dei creditori preesistenti.

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14
Q

I prestiti dei soci nella s.r.l.
Rischio di insufficienza patrimoniale
L’art che disciplina la crisi

A

Per questo, in ragione del tipico coinvolgimento del socio di S.R.L. nella gestione dell’impresa, se il socio concede, in qualsiasi forma, un finanziamento alla società quando essa si trova in una situazione finanziaria di crisi (art. 2467):

  • La soddisfazione del credito deve essere 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗴𝗮𝘁𝗮 alla soddisfazione degli altri crediti.
  • Il rimborso del credito deve essere 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼, se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare può richiedere la somma rimborsata al socio creditore.
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15
Q

I prestiti dei soci nella s.r.l.
Rischio di insufficienza patrimoniale
L’art che disciplina la crisi
L’applicazione della disciplina

A

Sebbene prevista solo per le S.R.L., si discute se la disciplina sia 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗦.𝗣.𝗔., in presenza di circostanze paragonabili (in particolare, di un coinvolgimento del socio nella gestione).

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16
Q

I titoli di debito

A

Se l’atto costitutivo lo prevede, le S.R.L. possono 𝗲𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 quindi titoli obbligazionari.

Anche una S.R.L. non qualificabile come PMI potrebbe far appello al pubblico risparmio.

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17
Q

I titoli di debito

Regolamentazione

A

La possibilità di emettere titoli di debito di massa, destinati alla circolazione in un mercato secondario, fanno sì che:

  • La regolamentazione della decisione e delle condizioni di emissione è rimessa 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼.
  • Le condizioni del prestito e la modalità di rimborso è rimessa alla 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲. Questa deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.
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18
Q

I titoli di debito

Da chi possono essere sottoscritti

A

I titoli possono però essere sottoscritti solo da 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 soggetti a vigilanza
prudenziale (banche e altri intermediari finanziari) che potranno farli circolare nel mercato finanziario, ma se non circolano nelle mani di professionali, i professionisti assumono la garanzia del credito.

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19
Q

Il recesso del socio

A

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 del recesso del socio ricalca la disciplina per le S.P.A. chiuse, disciplina pensata 𝗮 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 che ha come rimedio di contrappeso verso la maggioranza di recedere dalla società se l’ultima effettua delle scelte radicali nella società. Il recesso può anche essere parziale.

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20
Q

Il recesso del socio

Cause inderogabili

A

Sono presenti delle 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 ai soci che non hanno acconsentito a: cambiamento dell’oggetto sociale significativo, cambiamento del tipo si società (trasformazione), fusione, scissione, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede
all’estero, eliminazione di una o più cause di recesso statutarie, compimento di operazioni che comportano una sostanziale (ma non formale) modifica dell’oggetto sociale, rilevante modifica dei diritti particolari dei soci, ma soprattutto se la società è costituita a tempo indeterminato (con preavviso di 6 mesi).

21
Q

Il recesso del socio

Cause di recessi ulteriori

A

Si ha però 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à; infatti, tutte le S.R.L. possono aggiungere delle 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶(es. mancato raggiungimento di risultati aziendali, o trasferimento del socio all’estero).

22
Q

Il recesso del socio

Modalità di esercizio

A

Riguardo le 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼, la regolamentazione spetta all’atto costitutivo; in mancanza di espressione si deve mandare una raccomandata alla società entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera/trascrizione nel libro delle decisioni dei soci se non è prevista iscrizione. Oppure, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto legittimante.

𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 con la quale si deve rimborsare la quota di partecipazione è di 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗶.

23
Q

Il recesso del socio

Modalità di attuazione disinvestimento

A

𝗟𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del disinvestimento sono stabilite dall’atto costitutivo; di regola:

• Si cede la quota in prelazione agli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, o
anche a terzi indicati dai soci.

• In mancanza di offerte, la quota è liquidata tramite riserve disponibili (o utili) della società, e si
accresceranno proporzionalmente le quote dei soci restanti.

• Se le riserve non bastano, si procede alla riduzione reale del capitale estinguendo la partecipazione; con la conseguenza che i creditori si possono opporre alla riduzione e quindi anche al rimborso. La società allora viene posta in liquidazione (il recedente partecipa con i
creditori alla liquidazione e il recedente viene rimborsato solo al termine della liquidazione).

24
Q

Il recesso del socio

Valore della somma

A

𝗜𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮 (corrispettivo, se è stata ceduta la partecipazione – rimborso, se è stata pagata da riserve) deve essere determinato in 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, con criteri di valutazione non contabili, ma che devono prendere in considerazione il 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 del patrimonio al momento dell’efficacia del recesso.

25
Q

Il recesso del socio

La legittimazione

A

𝗟𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 spetta ai soci non consenzienti (ovvero quelli contrari, astenuti o assenti) e il recesso è legittimato ad ogni socio nel caso in cui si parli di società a tempo indeterminato. In particolari ipotesi (es. trasferimento del socio all’estero) il legittimato è solo colui che si trova in quella situazione.

26
Q

Esclusione per giusta causa del socio

A

Nelle S.P.A.vi è la clausola di riscatto, si vende l’azione). A 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼, se si verificano fatti relativi a un socio, che rendono oggettivamente inopportuna la presenza di questo; si ricorre a un’espulsione che è involontaria.

27
Q

Esclusione per giusta causa del socio

Ipotesi per sussistere la giusta causa

A

Deve 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮, e può consistere in ipotesi di:

  • 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, diversi dall’obbligo di conferimento (inadempimento di ciò è già causa di esclusione).
  • Comportamenti del socio incompatibili con l’attività sociale (es. esercizio impresa concorrente).
  • Perdita di requisiti soggettivi (iscrizione all’albo).
  • Sopravvenire di 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 (condanne penali).
28
Q

Esclusione per giusta causa del socio

Presupposto di legittimazione

A

La giusta causa è un 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, opera come criterio di valutazione della gravità e rilevanza del fatto verificato in concreto. La clausola per essere valida dovrebbe identificare 𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗯𝗲𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 stabilite tassativamente dallo statuto.

29
Q

Esclusione per giusta causa del socio

Procedura e l’opposizione

A

La procedura di esclusione può essere 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮, ma anche 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, attribuibile alla collettività dei soci/amministratori. L’escluso di fronte a ciò ha il diritto di 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘀𝗶 davanti al Tribunale che richiamerà la
sospensione dell’esecuzione. In base all’attuazione dell’esclusione, c’è un rinvio al recesso.

30
Q

La struttura organizzativa

A

𝗜𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 di S.R.L. sollecita e in certi casi obbliga ad indicare come 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 verrà impostata la struttura organizzativa.

Se non previsto nulla, si opta per il modello tradizionale della S.P.A. se le dimensioni patrimoniali della società superano una certa soglia (anche se non è una disciplina pienamente compatibile con la S.P.A., ad esempio l’azionista non può controllare chi gestisce).

31
Q

La struttura organizzativa

Varianti

A

A seconda delle scelte statutarie vi sono moltissime varianti (𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼), costituendo assetti flessibili e formali (come una società di persone) fino a poter costituire un assetto rigido (come una S.P.A. piccola).

L’atto costitutivo può inoltre snellire le procedure collegiali riguardo la gestione che il controllo,
facilitando la velocità delle decisioni.

32
Q

La struttura organizzativa

Potere di ingerenza e controllo dei soci

A

𝗜𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 è la
caratteristica fondamentale indipendentemente dalle scelte i soci sono coinvolti attivamente e direttamente riguardo la gestione della società se non gestiscono controllano in modo incisivo chi gestisce. I soci sono di regola pochi, e generalmente la disciplina è flessibile ma anche lacunosa, per consentire modalità più rapide.

33
Q

La struttura organizzativa

S.R.L. PMI

A

Nella 𝗦.𝗥.𝗟. 𝗣𝗠𝗜, riguardo 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, i soci-imprenditori non hanno così tanta flessibilità, data la struttura semi capitalistica che rimarca il modello della S.P.A. Questi non partecipano alla gestione della società ed effettuano un controllo limitato.

34
Q

Il ruolo dei soci

A

Anche a prescindere dagli ampi spazi lasciati all’autonomia negoziale, già nella disciplina legale
viene articolato sotto più aspetti un diretto coinvolgimento dei soci nella gestione.

  • 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶
  • 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶, 𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶
  • 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶
  • 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲
35
Q

Il ruolo dei soci

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

A

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

  • Modifiche dell’atto costitutivo
  • Decisione di operazioni che comportano un sostanziale cambiamento dell’oggetto sociale o
    dei diritti dei soci.
  • Approvazione del bilancio.
  • Nomina e revoca del titolare di controllo e del revisore contabile.
36
Q

Il ruolo dei soci

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶, 𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

A

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶, 𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

  • Diritti particolari inerenti all’amministrazione (es.: poteri di nomina o di veto).
  • Distribuzione degli utili.
  • Diritto di percepire utili risultanti da bilancio a prescindere da ogni decisione dei soci (nella
    S.P.A. la decisione è necessaria).
37
Q

Il ruolo dei soci

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶

A

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶

  • Viene ampliata la competenza dell’assemblea dei soci anche riguardo a decisioni gestionali senza limiti a qualsiasi operazione imprenditoriale, se ne fanno richiesta almeno 1/3 dei soci o se ne fa richiesta l’amministratore.
38
Q

Il ruolo dei soci

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲

A

• 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲

  • Se previsto dallo statuto, i soci hanno poteri ulteriori e hanno competenze rafforzate in ambito gestorio (es. possono emettere titoli di debito). Si può assegnare quindi il potere vincolante verso gli amministratori. Dunque, qualsiasi altra decisione (es. gestionale) può
    essere sottoposta alla decisione dei soci.
39
Q

Il ruolo dei soci

Atti e disciplina restrittiva

A

𝗔 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 di questo maggior coinvolgimento dei soci nella gestione:

  • È prevista una responsabilità per atti di gestione, in via solidale con gli amministratori, anche a carico del socio che li abbia decisi o autorizzati (art. 2476, comma 7).
  • Sono sottoposti a una disciplina restrittiva i prestiti dei soci alla società (art. 2467).
40
Q

Procedimento assembleare e non assembleare

• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶

A

• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Se previsto nell’atto costitutivo, si possono prendere decisioni anche 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹𝗲 (es. consultazioni scritte), purché tutti i soci siano informati e possano partecipare (art. 2479, comma 3 e 5).

41
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
La libertà sulla procedura

A

Si lascia ampia libertà per determinare questo iter procedimentale, in quanto in realtà 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼 (fax, mail) è legittimo se agevola sulla velocità delle decisioni e abbassa i costi di transazione.

L’atto costitutivo ha libertà sulla 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮, questa può essere scandita in fasi prestabilite (determinando mezzi e termini entro il quale i soci devono esprimere il loro parere ad esempio), ma sono ammissibili forme destrutturate.

42
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Quorum costitutivo e deliberativo

A

Per il 𝗾𝘂𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 è prevista non la sola maggioranza; mentre c’è un’eccezione per il 𝗾𝘂𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: per poter deliberare occorre almeno la metà del capitale.

43
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
L’atto costitutivo

A

L’atto costitutivo può quindi introdurre regole che integrano o derogano il procedimento assembleare, che rimane necessario per l’assunzione di alcune delle decisioni di maggiore importanza (es. modifica dell’atto costitutivo, operazioni gestorie fondamentali) (comma 4).

La disciplina dell’invalidità delle decisioni dei soci ricalca la disciplina prevista per le S.P.A.,
attribuendo però la legittimazione attiva a ciascun socio non consenziente (art. 2479-ter)

44
Q

Procedimento assembleare e non assembleare

• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶

A

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦.𝗣.𝗔.: la fase si snoda nella convocazione, discussione, intervento dei soci, votazione, proclamazione e verbalizzazione. Anche se vi sono delle lacune che non permettono di applicare in via analogica la disciplina.

45
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
La convocazione

A

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 avviene nelle forme indicate nell’atto costitutivo, che assicura una tempestiva informazione verso i soci. Se non è previsto nulla, si procede con una 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮 spedita almeno 𝟴 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲.

Si presume siano gli amministratori a convocarla, o l’organo di controllo. Se prendono iniziativa 1/3 del capitale, si dovrà avvisare l’amministrazione. Si può intervenire personalmente (𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲) e nel caso in cui sia permesso tramite rappresentante. Tutti i soci possono partecipare alle decisioni, salvo il caso in
cui una PMI emetta categorie di quote senza voto/limitato/subordinato.

46
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Da chi è presieduta l’assemblea

A

L’assemblea è 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗲𝗱𝘂𝘁𝗮 da colui che è indicato nell’atto costitutivo (di solito è il presidente del C.D.A.).
Il voto ha un 𝗽𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 (salvo per le categorie di quote con voto non proporzionale nelle PMI).

47
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Da chi è presieduta l’assemblea
Quorum costitutivi

A

Sono previsti 𝗾𝘂𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗶 (la metà del capitale avente diritti di voto) e 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 (maggioranza del capitale presente, in caso di modifiche dell’atto costitutivo almeno la metà del capitale sociale); ma l’atto costitutivo può modificare i quorum legali per tutte o alcune decisioni (si può arrivare anche al consenso unanime dei soci, o azzerare i quorum).

48
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Differenziazione di assemblea ordinaria o straordinaria

A

Non vi è una differenziazione per il tipo di assemblea ordinaria o straordinaria, ma le 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶ù 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗽𝗶ù 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗶𝗴𝗶𝗱𝗲 (verbalizzazione notaio).

49
Q

Procedimento assembleare e non assembleare
• 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶
Differenziazione di assemblea ordinaria o straordinaria
Regolamentazione verbale

A

Non ci sono nemmeno regolamentazioni riguardo alla prima e alla seconda convocazione. Il 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 deve essere necessariamente redatto. Se si tratta di deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo occorre 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼.

Il verbale si deve trascrivere nel libro delle decisioni dei soci, inoltre deve essere redatto senza ritardo e deve allegare almeno l’identità dei partecipanti e il
voto espresso da ciascuno di essi. Una volta adottate, le delibere sono immediatamente efficaci, tranne quelle modificative dell’atto costitutivo che acquistano efficacia con l’iscrizione nel registro delle imprese.