Lo scopo della società Flashcards
Lo scopo della società
L’ultimo segmento della definizione di società riguarda lo 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 di questa ovvero quello di 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶.
Si dice che lo scopo tipico del contratto di società sta nella 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮.
Lo scopo di lucro
La causa tipica del contratto di società sta nella finalità dei soci di produrre un 𝗴𝘂𝗮𝗱𝗮𝗴𝗻𝗼, appunto un 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼, da dividersi a titolo di 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼
L’ordinamento prevede però delle forme societarie in cui lo scopo di lucro oggettivo è combinato con uno scopo soggettivo pur sempre egoistico ma di diverso tipo.
Lo scopo di lucro
Le società cooperative
Sono regolate dagli art 2511 e seguenti del cc e sono
società con uno 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 ovvero quello di fornire ai soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose.
Lo scopo di lucro
Le società consortili
Un’altra ipotesi di società guidate da una finalità egoistica ma non lucrativa che è l’ipotesi delle società consortili, disciplinate dall’art. 2615 ter, che hanno uno 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗲.
Tale scopo consiste nel coordinamento di parti dell’attività di impresa tra più imprese per ottenere
minori costi o maggiori vantaggio dall’attività di ciascun socio.
Lo scopo di lucro
L’origine
Negli anni’80 l’idea prevalente era che le società lucrative avevano come 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 la 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 in quanto in quella fase storica ed economica prevalse l’idea che massimizzare la valorizzazione dell’interesse degli azionisti si soddisfava l’interesse di tutti gli altri soggetti connessi.
Nell’ultimo ventennio è tornato in primo piano uno
sguardo critico a questa idea di fondo e, sopratutto negli ultimi 10 anni, la critica di questa idea si è sviluppata attorno ad una tematica di 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.
Fermo restando che la società deve generare un lucro e che coloro che hanno diritto al guadagno residuale sono i soci resta comunque un ampio margine di opzioni nella concretizzazione di come questo scopo di lucro viene perseguito.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: 𝘢 C𝘩𝘪𝘤𝘢𝘨𝘰 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘴𝘦𝘣𝘢𝘭𝘭. 𝘕𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 60 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪
𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘩𝘢 𝘭𝘪𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢
𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵à 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘶𝘳𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘨𝘶𝘢𝘥𝘢𝘨𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘪ù.
𝘐𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘢𝘷𝘢 𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘭’𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢
𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘦𝘥𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭
𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵à 𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢 𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘰 𝘥𝘪
𝘭𝘶𝘤𝘳𝘰.
Società di benefit
Allo scopo lucrativo o mutualistico si può aggiungere il perseguimento di una 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 a beneficio di alcune categorie di stakeholders.
Tali società assumono, secondo la legge n. 218 del 2015, la qualifica di 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁 È ancora poco chiaro quali siano le prerogative giuridiche di questa qualifica ma è comunque un primo passo per
segnalare l’interesse generale della società.
La questione delle società benefit è una questione di cui bisogna 𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 perché è possibile che una società promuova tante cose positive all’interno del suo statuto senza che abbiamo alcun tipo di rilevanza a livello giuridico.
I tipi di società
Per gli 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮, come i negozi giudici, vale il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶𝘁à secondo cui i tipi contrattuali espressamente regolati dalla legge non esauriscono il campo dei contratti.
Quindi le parti possono concludere un accordo con un contenuto che possono determinare loro in maniera autonoma.
Per tutti gli atti di autonomia che danno vita ad una 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à invece vale il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶𝘁à secondo cui possono essere costituite solo società rientranti in uno dei tipi disciplinati dalla legge.
I tipi di società
La ragione per il principio di tipicità
La ragione sta nel fatto che facendo sorgere 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗲𝗿𝗴𝗮 𝗼𝗺𝗻𝗲𝘀 non sostituibili
solo contatti di autonomia privata, come la separazione patrimoniale, la costituzione di società si configura come una 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲(art. 2740) e per questo richiede un espresso riconoscimento normativo.
I tipi di società
Origine
All’origine dell’evoluzione storica la costituzione di società era consentita per 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 del re che veniva fatta caso per caso.
Successivamente le condizioni per la concessione degli effetti della separazione patrimoniale sono stati formalizzati in una 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 che subordina
la produzione di tali effetti al 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶.
I tipi di società
Vincoli e i due aspetti fondamentali
Per meglio adattarsi alle varie realtà di impresa questi vincoli sono modulati i diversi tipi, tra cui l’autonomia dei privati è libera di 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 che meglio si adatta all’iniziativa imprenditoriale che vuole essere perseguita.
Nel nostro ordinamento i 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, e in particolare la suddivisione tra 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 e 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶, si distinguono tra loro per una disciplina differenziata dei due fondamentali aspetti dell’ente quali la:
- 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲
- 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
Per questo motivo ciascun interessato che vuole costituire una società può scegliere tra questi modelli quali sia il migliore per lui.
𝗟𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 tra questi modelli può avvenire non soltanto all’inizio, in 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, ma anche successivamente mediante una 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à.
I tipi di società
I tipi di società lucrative
I tipi di società lucrative sono:
• 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 che possono essere:
- 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶, in 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼
- 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲
• 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶 che possono essere:
- 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮
- 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶
I tipi di società
I tipi di società lucrative
La scelta tra i tipi
La scelta tra questi tipi è in via generale 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 con l’eccezione del 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 per esercitare 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲( art. 2249).
Inoltre alcune speciali discipline di stare possono prevedere l’adozione di solo certi tipi sociali per l’esercizio di alcune attività e integrare o derogare la disciplina del tipo.
La rigidità della distinzione tra i tipi rimane fondamentale ma può risultare significativamente
attenuata sul piano sostanziale sia perché ogni tipo societario prevede 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝗽𝗶ù 𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à alle norme derogabili previste dalla legge sia per la possibilità di partecipazione di una società in un’altra società di altro tipo.
Le società di persone
Tali società sono regolate in un modo particolare nel senso che abbiamo una 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮 per quanto riguarda le 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶 mentre le 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 sono soggette alla stessa disciplina delle società semplici con 𝗹’𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲.
Le società di persone
Le società in accomandita
Infine le 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 sono soggette alla disciplina delle società in nome collettivo a cui si aggiungono o derogano alcune disposizioni
specifiche legate al fatto che le società in accomandita sono caratterizzate da due tipi di soci:
- gli 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶 che sono soci con responsabilità illimitata
- gli 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗶 che sono soci con responsabilità limitata.
Le società di persone
Le società in accomandita
Le caratteristiche
A livello generale la disciplina delle società di persone contengono molte 𝗹𝗮𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝗺𝗽𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à e quindi c’è ampio spazio a integrazioni e/o deroghe dell’autonomia privata.
Abbiamo poi norme che riguardano la 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 e la 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁à.
In ambito organizzativo, infine, abbiamo una 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗴𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Tutte queste caratteristiche rendono le società di persone società normalmente utilizzate per
esercitare attività di impresa di piccola o media dimensione con un numero ristretto di soci.