Il regime di nullità e L’organo amministrativo Flashcards
Il regime di nullità
𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁à è più grave in quanto fa riferimento a dei vizi più gravi rispetto a quelli previsti per il regime di annullabilità.
Il regime di nullità
Leggittimazione di impugnare
𝗟𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 una deliberazione 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 spetta a 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 entro un termine di 𝟯 𝗮𝗻𝗻𝗶 dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze assembleari. Viene meno il limite quando l’oggetto della delibera è una modificazione sociale che lo rende illecito o
impossibile.
Come nel diritto privato, la nullità potrebbe essere 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗱’𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 da parte del giudice. Tutte le volte in cui la nullità delle deliberazione entra nella cognizione del giudice quest’ultimo può rilevare tale vizio in maniera autonoma.
Il regime di annullabilità
𝗟𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 una deliberazione 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 spetta ai 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝘀𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 tra quelli che abbiano diritto di voto nella deliberazione in questione. Inoltre tali soci devono raggiungere, anche congiuntamente, soglie minime di partecipazioni dotate di diritto di voto che variano a seconda delle diverse società (0.1% nelle società aperte e 5% nelle società chiuse).
Il regime di annullabilità
L’impugnazione organi di amministrazione e controllo
Possono impugnare anche gli 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼. La possibilità di
impugnare è prevista entro un termine di 𝟵𝟬 𝗴𝗴 dalla deliberazione o, se prevista, dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Inoltre i soci che non raggiungono le soglie minime di
partecipazione, o che non hanno diritto di voto, possono agire chiedendo il 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 entro il medesimo termine. Esistono delle ipotesi in cui il danno non esiste e quindi, secondo alcuni, comporta una limitazione eccessiva della tutela degli interessi dei soci.
Limitazione degli effetti dell’invalidità
I regimi di nullità e annullabilità sono poi accomunati da alcuni profili di disciplina volti a circoscrivere ulteriormente gli 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁à in vari casi in cui ricorrano 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 della stabilità delle deliberazioni ritenute prioritarie rispetto alla tutela della loro regolarità.
Limitazione degli effetti dell’invalidità
L’esigenze e il vizio
Tali esigenze sono:
- 𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲 (art. 2377, comma 7) sono salvi da eventuali nullità e annullabilità delle deliberazioni.
- 𝗜𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à (artt. 2377, comma 8, e 2379-bis) se si sostituisce il vizio con un’altra delibera assembleare (es. delibera senza verbalizzazione si può correre ai ripari andando a sottoscrivere i verbali prima dell’assemblea successiva) non potendo quindi procedere all’annullamento o alla nullità.
Viene fatto valere il vizio solo se dal punto di vista pratico cambia qualcosa e quindi il vizio è stato determinante per l’esito della deliberatoria.
Limitazione degli effetti dell’invalidità
Preclusioni dell’impugnazione
Esistono ulteriori preclusioni all’impugnazione motivate da 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 come 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼. Quando si approva il bilancio questo ha senso fino all’approvazione del bilancio successivo.
La delibera che approvava il bilancio precedente, nel
caso in cui dovesse essere viziata, non potrà essere impugnata in quanto sarebbe inutile dichiarare la nullità della delibera viziata. Quindi la nullità per le delibere di approvazione di un bilancio ha un termine equivalente alla durata dell’esercizio.
Limitazione degli effetti dell’invalidità
L’operazioni speciali
Per quanto riguarda le 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, con cui si cambiano i connotati strutturali della società, le nullità possono essere rilevate fino al momento in cui non viene iscritto nel registro delle imprese l’atto straordinario.
Nel momento in cui tale atto viene iscritto si producono una serie di effetti sul piano giuridico che sono difficilmente reversibili e quindi il codice prevede
una preclusione all’impugnazione delle delibere invalide dopo l’iscrizione nel registro delle
imprese di questi atti.
Limitazione degli effetti dell’invalidità
Termini ridotti per le decisioni
Infine per quanto riguarda le 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗹’𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 abbiamo un termine molto ridotto in caso di nullità che viene ridotto a 180 gg dall’iscrizione nel registro delle imprese. Per le società quotate l’invalidità non può essere pronunciata dopo l’esecuzione di queste delibere.
Data questa marcata irreversibilità degli effetti, nella prassi assume grande importanza il ricorso d’urgenza per sospendere, mediante 𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲, l’esecuzione della deliberazione mediante il quale il giudice ordina alle parti di non dare corso alla delibera facendo si che ci sia maggior tempo per l’impugnazione.
L’organo amministrativo
L’assemblea dei soci fa da base della struttura di governo della s.p.a in quanto i soci sono i ‘proprietari’ di tale società. Questi però non gestiscono l’attività di impresa che viene gestita dall’amministrazione. Quindi nella s.p.a. la 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 spetta ad un 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 in via 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.
Il codice civile prevede che lo statuto societario può solo attribuire alla assemblea dei soci poteri di autorizzare determinati atti di gestione anche se resta ferma la responsabilità decisionale ultima dell’organo amministrativo.
L’autorizzazione è prevista semplicemente come un via libera per l’esecuzione della decisione.
L’organo amministrativo
Società chiuse e società aperte
Nella prassi 𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 può assumere configurazione molto differenti a seconda del tipo di s.p.a. Infatti nelle
- 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 l’organo tende ad avere una composizione ristretta e a mantenere uno stretto collegamento con i soci di controllo
mentre
- 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 e soprattutto quelle quotate, l’organo ha una composizione e un funzione molto più complessi e articolati in quanto risponde del proprio operato anche nei confronti di una platea di investitori
potenzialmente ampia.
Per questo la disciplina dell’amministrazione delle società quotate è arricchita da alcune specifiche disposizioni di legge e da disposizioni di auto regolamentazione di settore contenute nel codice di Corporate Governance delle società quotate.
L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
𝗟’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 può essere composto da un 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 o, più normalmente, 𝗱𝗮 𝗽𝗶ù 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 che costituiscono il 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Il numero dei componenti dell’organo amministrativo è determinato dallo statuto o dalla assemblea.
L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
La nomina e revoca
Gli amministratori sono 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 secondo le regole previste per l’assemblea ordinaria che possono essere derogate dallo statuto che può prevedere, dove ci sono diverse azioni di categorie, un sistema elettorale per garantire che ciascuna categoria di azioni nomini un componente.
Il numero dei componenti dell’organo amministrativo è determinato dallo statuto o dalla assemblea.
L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
Figura dell’amministratore
Nella s.p.a la 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 tende ad avere una 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, cosa che non succede negli altri tipi di società.
L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
Figura dell’amministratore
Elementi di professionalità che deve avere
La legge 𝗻𝗼𝗻 definisce quali elementi di professionalità l’amministratore debba avere ma da diverse disposizioni si può ricavare che:
- Gli amministratori potrebbe non essere soci della società
- Non può essere nominato amministratore chi è stato soggetto alla limitazione della capacita di agire, fallimento o a condanna con interdizione da pubblici uffici
• Gli amministratori, secondo l’art. 2392, sono tenuti a svolgere i propri compiti con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze
• Lo statuto può prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per chi assume l’incarico