Il regime di nullità e L’organo amministrativo Flashcards

1
Q

Il regime di nullità

A

𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁à è più grave in quanto fa riferimento a dei vizi più gravi rispetto a quelli previsti per il regime di annullabilità.

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2
Q

Il regime di nullità

Leggittimazione di impugnare

A

𝗟𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 una deliberazione 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 spetta a 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 entro un termine di 𝟯 𝗮𝗻𝗻𝗶 dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze assembleari. Viene meno il limite quando l’oggetto della delibera è una modificazione sociale che lo rende illecito o
impossibile.

Come nel diritto privato, la nullità potrebbe essere 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗱’𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 da parte del giudice. Tutte le volte in cui la nullità delle deliberazione entra nella cognizione del giudice quest’ultimo può rilevare tale vizio in maniera autonoma.

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3
Q

Il regime di annullabilità

A

𝗟𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 una deliberazione 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 spetta ai 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝘀𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 tra quelli che abbiano diritto di voto nella deliberazione in questione. Inoltre tali soci devono raggiungere, anche congiuntamente, soglie minime di partecipazioni dotate di diritto di voto che variano a seconda delle diverse società (0.1% nelle società aperte e 5% nelle società chiuse).

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4
Q

Il regime di annullabilità

L’impugnazione organi di amministrazione e controllo

A

Possono impugnare anche gli 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼. La possibilità di
impugnare è prevista entro un termine di 𝟵𝟬 𝗴𝗴 dalla deliberazione o, se prevista, dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre i soci che non raggiungono le soglie minime di
partecipazione, o che non hanno diritto di voto, possono agire chiedendo il 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 entro il medesimo termine. Esistono delle ipotesi in cui il danno non esiste e quindi, secondo alcuni, comporta una limitazione eccessiva della tutela degli interessi dei soci.

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5
Q

Limitazione degli effetti dell’invalidità

A

I regimi di nullità e annullabilità sono poi accomunati da alcuni profili di disciplina volti a circoscrivere ulteriormente gli 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁à in vari casi in cui ricorrano 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 della stabilità delle deliberazioni ritenute prioritarie rispetto alla tutela della loro regolarità.

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6
Q

Limitazione degli effetti dell’invalidità

L’esigenze e il vizio

A

Tali esigenze sono:

  • 𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲 (art. 2377, comma 7) sono salvi da eventuali nullità e annullabilità delle deliberazioni.
  • 𝗜𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à (artt. 2377, comma 8, e 2379-bis) se si sostituisce il vizio con un’altra delibera assembleare (es. delibera senza verbalizzazione si può correre ai ripari andando a sottoscrivere i verbali prima dell’assemblea successiva) non potendo quindi procedere all’annullamento o alla nullità.

Viene fatto valere il vizio solo se dal punto di vista pratico cambia qualcosa e quindi il vizio è stato determinante per l’esito della deliberatoria.

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7
Q

Limitazione degli effetti dell’invalidità

Preclusioni dell’impugnazione

A

Esistono ulteriori preclusioni all’impugnazione motivate da 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 come 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼. Quando si approva il bilancio questo ha senso fino all’approvazione del bilancio successivo.

La delibera che approvava il bilancio precedente, nel
caso in cui dovesse essere viziata, non potrà essere impugnata in quanto sarebbe inutile dichiarare la nullità della delibera viziata. Quindi la nullità per le delibere di approvazione di un bilancio ha un termine equivalente alla durata dell’esercizio.

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8
Q

Limitazione degli effetti dell’invalidità

L’operazioni speciali

A

Per quanto riguarda le 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, con cui si cambiano i connotati strutturali della società, le nullità possono essere rilevate fino al momento in cui non viene iscritto nel registro delle imprese l’atto straordinario.

Nel momento in cui tale atto viene iscritto si producono una serie di effetti sul piano giuridico che sono difficilmente reversibili e quindi il codice prevede
una preclusione all’impugnazione delle delibere invalide dopo l’iscrizione nel registro delle
imprese di questi atti.

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9
Q

Limitazione degli effetti dell’invalidità

Termini ridotti per le decisioni

A

Infine per quanto riguarda le 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗹’𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 abbiamo un termine molto ridotto in caso di nullità che viene ridotto a 180 gg dall’iscrizione nel registro delle imprese. Per le società quotate l’invalidità non può essere pronunciata dopo l’esecuzione di queste delibere.

Data questa marcata irreversibilità degli effetti, nella prassi assume grande importanza il ricorso d’urgenza per sospendere, mediante 𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲, l’esecuzione della deliberazione mediante il quale il giudice ordina alle parti di non dare corso alla delibera facendo si che ci sia maggior tempo per l’impugnazione.

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10
Q

L’organo amministrativo

A

L’assemblea dei soci fa da base della struttura di governo della s.p.a in quanto i soci sono i ‘proprietari’ di tale società. Questi però non gestiscono l’attività di impresa che viene gestita dall’amministrazione. Quindi nella s.p.a. la 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 spetta ad un 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 in via 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.

Il codice civile prevede che lo statuto societario può solo attribuire alla assemblea dei soci poteri di autorizzare determinati atti di gestione anche se resta ferma la responsabilità decisionale ultima dell’organo amministrativo.

L’autorizzazione è prevista semplicemente come un via libera per l’esecuzione della decisione.

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11
Q

L’organo amministrativo

Società chiuse e società aperte

A

Nella prassi 𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 può assumere configurazione molto differenti a seconda del tipo di s.p.a. Infatti nelle

  • 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 l’organo tende ad avere una composizione ristretta e a mantenere uno stretto collegamento con i soci di controllo

mentre

  • 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 e soprattutto quelle quotate, l’organo ha una composizione e un funzione molto più complessi e articolati in quanto risponde del proprio operato anche nei confronti di una platea di investitori
    potenzialmente ampia.

Per questo la disciplina dell’amministrazione delle società quotate è arricchita da alcune specifiche disposizioni di legge e da disposizioni di auto regolamentazione di settore contenute nel codice di Corporate Governance delle società quotate.

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12
Q

L’organo amministrativo

La composizione dell’organo

A

𝗟’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 può essere composto da un 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 o, più normalmente, 𝗱𝗮 𝗽𝗶ù 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 che costituiscono il 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Il numero dei componenti dell’organo amministrativo è determinato dallo statuto o dalla assemblea.

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13
Q

L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
La nomina e revoca

A

Gli amministratori sono 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 secondo le regole previste per l’assemblea ordinaria che possono essere derogate dallo statuto che può prevedere, dove ci sono diverse azioni di categorie, un sistema elettorale per garantire che ciascuna categoria di azioni nomini un componente.

Il numero dei componenti dell’organo amministrativo è determinato dallo statuto o dalla assemblea.

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14
Q

L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
Figura dell’amministratore

A

Nella s.p.a la 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 tende ad avere una 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, cosa che non succede negli altri tipi di società.

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15
Q

L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
Figura dell’amministratore
Elementi di professionalità che deve avere

A

La legge 𝗻𝗼𝗻 definisce quali elementi di professionalità l’amministratore debba avere ma da diverse disposizioni si può ricavare che:

  • Gli amministratori potrebbe non essere soci della società
  • Non può essere nominato amministratore chi è stato soggetto alla limitazione della capacita di agire, fallimento o a condanna con interdizione da pubblici uffici

• Gli amministratori, secondo l’art. 2392, sono tenuti a svolgere i propri compiti con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze

• Lo statuto può prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per chi assume l’incarico

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16
Q
L’organo amministrativo
La composizione dell’organo
Figura dell'amministratore
Elementi di professionalità che deve avere
Società quotate
A

Inoltre nelle s.p.a quotate l’organo amministravo deve essere necessariamente 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 per garantire anche la presenza di amministratori nominati da soci di minoranza e di amministratori indipendenti.

17
Q

L’organo amministrativo

- 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲, lo statuto con la partecipazione

A

Nelle 𝘀.𝗽.𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶, lo statuto può prevedere il diritto di tali soggetti di nominare un numero di amministratori proporzionali alla partecipazione. Rimane discusso se possa assumere l’incarico di amministratore anche un
soggetto giuridico che non sia una persona fisica.

18
Q

L’organo amministrativo
Figura dell’amministratore
Cessazione dell’incarico

A

Per quanto riguarda la 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶, si verifica nell’ipotesi:

  • 𝗗𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗼 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 dell’amministratore (art. 2385): non richiedono la forma scritta e non viene riconosciuta una giustificazione/indennità. La rinuncia ha effetto solamente nel momento della sostituzione dell’organo.
  • 𝗗𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮, per mancanza sopravvenuta dei requisiti previsti dalla legge (ed eventualmente dallo statuto) (artt. 2382 e 2387).
  • 𝗦𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮, che non può durare per più di 3 esercizi (ma è possibile la rielezione, se lo statuto non dispone diversamente) (art. 2383, comma 2 e 3). Anche se ha cessato la sua funzione, l’amministratore permane in carica con i suoi poteri fino a quando non sarà sostituito. Cessata la carica però ha la possibilità di essere rinominato dall’assemblea.
  • 𝗥𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗲 (art. 2383, comma 3); senza vincoli di tempo o di motivazione, ma, in mancanza di giusta causa, con diritto al risarcimento del danno per l’amministratore revocato.
19
Q

L’organo amministrativo
Figura dell’amministratore
Cessazione dell’incarico di più amministratori

A

Se interviene la cessazione di uno o più amministratori (per cause diverse dalla revoca) si dovranno sostituire:

• Se rimane in carica la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si ha il 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲
𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗼𝗽𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗗𝗔; con la deliberazione del CDA (quelli rimasti in carica). Tali amministratori rimangono in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

• Se viene meno però la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli
rimasti in carica devono 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 per sostituire i mancanti.

  • Se venissero meno tutti gli amministratori e non vi sia la prorogazione della carica (es. morte); il collegio sindacale dovrà 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮, il collegio potrà esercitare poteri di amministrazione ordinaria.
  • Lo statuto può prevedere la 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗮 “𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹 𝘀𝘁𝗮𝗯𝘂𝗻𝘁 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘁”: se viene a mancare uno dei membri cesserà l’intero consiglio, dunque si convocherà l’assemblea per rinnovarlo.
20
Q

L’organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione

A

𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è un organo collegiale le cui deliberazione sono assunte con la presenza di almeno la 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo la presenza di diverse soglie previste dallo statuto.

21
Q

L’organo amministrativo
Il consiglio di amministrazione
Da chi è affidato il potere

A

Il corretto funzionamento di questo organo collegiale è affidato al 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰.𝗱.𝗮. Il presidente è uno degli amministratori scelto dallo stesso c.d.a. tra i suoi componenti, se non è già stato nominato dall’assemblea.

22
Q

L’organo amministrativo
Il consiglio di amministrazione
Che potere ha

A

Ha sia il 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 che 𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 presiedere allo 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹𝗶 tra cui la convocazione, la fissazione dell’ordine del giorno, l’informazione di tutti i componenti sulle materie da trattare, la direzione della discussione e della deliberazione, la proclamazione dei risultati e la verbalizzazione.

Tale carica 𝗻𝗼𝗻 va confusa con quello che è l’amministratore delegato.

23
Q

L’organo amministrativo

L’invalidità delle deliberazioni

A

Essendo un organo collegiale le deliberazioni del c.d.a potrebbero essere soggette a delle invalidità. 𝗟’𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟯𝟴𝟴 prevede che le deliberazioni del c.d.a. non conformi alla legge o allo statuto sono soggette ad un 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à delle deliberazioni assembleari.

24
Q

L’organo amministrativo
L’invalidità delle deliberazioni
Da chi vengono impugnati

A

Tali delibere possono essere 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 che non hanno concorso alla
deliberazione o dall’organo di controllo oppure da ciascun socio ma solo se tale deliberazione lede i suoi diritti.

25
Q

L’organo amministrativo
L’invalidità delle deliberazioni
Da chi vengono impugnati
Entro quando possono farsi valere

A

L’invalidità deve essere fatta valere entro 𝟵𝟬 𝗴𝗴 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Analogamente alle deliberazioni assembleari, tra le possibili cause di invalidità è regolata specificatamente l’ipotesi in cui il voto dell’amministratore sia condizionato da interessi particolari e contrastanti

26
Q

L’organo amministrativo

Il conflitto di interessi

A

Qualora un 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 sia coinvolto nella deliberazione del c.d.a. la legge si occupa dell’ipotesi di qualsiasi interesse personale dell’amministratore coinvolto nella deliberazione del c.d.a.

In queste ipotesi l’amministratore deve 𝗱𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 agli altri amministratori e agli organi di controllo. Inoltre è prevista la possibilità di votare a meno che tale soggetto non sia l’amministratore unico.

27
Q

L’organo amministrativo
Il conflitto di interessi
Decisione collegiale

A

In caso di 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹𝗲 può partecipare alla votazione anche l’amministratore in conflitto di interessi ma la deliberazione deve essere adottata esplicitando le 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 e la 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 della decisione per la società.

La delibera può essere 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 solo se 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 o se il 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 e la sua decisione può comportare un 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à.

28
Q

L’organo amministrativo

La ripartizione interna dei compiti

A

L’amministrazione è affidata ad un organo collegiale, salvo il caso dell’amministratore unico, ma in concreto l’amministrazione, nelle realtà più articolate, è guidata da una 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗶.

Per rendere più efficace la gestione dell’impresa lo statuto della s.p.a, nelle società di una certa dimensione, può prevede che le 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 vengano delegate, all’interno dell’organo amministrativo, solo ad alcuni amministratori.

29
Q

L’organo amministrativo
La ripartizione interna dei compiti
Comitato esecutivo

A

Con questa opzione amministrativa l’esercizio della funzione amministrativa si articola in una ulteriore ripartizione di compiti secondo cui 𝗮 𝘂𝗻𝗼 𝗼 𝗽𝗶ù 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶, che vanno a formare il 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼, che si occupano della gestione diretta dell’impresa.

30
Q

L’organo amministrativo
La ripartizione interna dei compiti
Amministratori non delegati

A

Agli 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 resta il compito di vigilare sulla gestione degli amministratori delegati ed assumere le decisioni di indirizzo generale della gestione come la riesaminazione dei piani strategici o la valutazione periodica dell’andamento della gestione.

Questa divisione interna comporta una diversificazione netta della composizione del c.d.a in quanto l’amministratore delegato si occupa della società a tempo pieno mentre l’amministratore non delegato lo fa solamente periodicamente.

31
Q

L’organo amministrativo
La ripartizione interna dei compiti
Compito di informare

A

Al fine di preservare una 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 dell’impresa gli amministratori delegati devono 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗰.𝗱.𝗮. 𝗲 𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼, almeno ogni 6 mesi, circa l’andamento della gestione, le sue prospettive e le principali operazioni effettuate.

Inoltre il consiglio può sempre 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 agli amministratori delegati o avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe. In ogni caso, alcune decisioni particolarmente importanti 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲 come ad esempio la redazione del progetto di bilancio o gli adempimenti in caso di perdita del capitale.