I compensi Flashcards

1
Q

I compensi

A

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico di amministratore è 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 in sede di nomina, ma i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche (presidente e amministratori delegati) sono stabiliti dal C.D.A. con il parere del collegio sindacale:

• Se previsto dallo statuto, l’assemblea può stabilire (solo) un 𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 a questi compensi

• Per incentivare gli amministratori esecutivi a gestire al meglio l’impresa, spesso parte dei loro compensi è costituita dall’attribuzione di diritti di acquisto di azioni della società a prezzo prestabilito (𝗰.𝗱. 𝘀𝘁𝗼𝗰𝗸 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀). Abbiamo quindi una componente fissa di remunerazione e una componente variabile legata ai risultati. Nelle società questa parte variabile è data da
diritti di opzioni per l’acquisto futuro di azione che, nel momento in cui la società viene gestita
bene, aumentano di valore.

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2
Q

I compensi

Guadagno a breve e lungo termine

A

Gli amministratori per guadagnare di più puntano ai risultati di breve termine, tutti i guadagni che cercano di ottenere alla società, si vogliono far materializzare in poco tempo (anche se non è un fattore positivo per il lungo termine).

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3
Q

I compensi

Remunerazione illegittime

A

Remunerazioni eccessive sono 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲 per la lesione dell’interesse sociale e la deliberazione
sarà annullabile. Per rafforzare il controllo sui compensi dei manager, nelle società quotate è richiesto al C.D.A. di sottoporre ogni anno all’approvazione dell’assemblea dei soci, una 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che illustri:

  • 𝗟𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗺𝘂𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 da adottare per i successivi esercizi. Su questa politica l’assemblea vota con un 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲.
  • 𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 dai componenti degli organi di amministrazione e controllo. In questo ambito l’assemblea vota con un 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲.
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4
Q

I poteri di rappresentanza

A

La società opera all’esterno attraverso delle persone fisiche, quindi si devono individuare coloro che agiranno in nome e per conto della società. Si fa riferimento 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 (che è un direttore generale) che non necessariamente fa parte del C.D.A.

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5
Q

I poteri di rappresentanza

Tutela

A

Al fine di 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶, le ripartizioni dei compiti interne all’organo amministrativo 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶:

• Nello statuto, e quindi nel registro delle imprese, devono essere indicati gli amministratori che hanno la rappresentanza della società che normalmente sono amministratori con incarichi esecutivi.

• Il potere di rappresentanza è 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲. Il rappresentante generale può compiere qualsiasi
tipo di atto.

• Le eventuali limitazioni a questo potere di rappresentanza generale, anche quando risultanti
dallo statuto o da altra decisione iscritta nel registro delle imprese, sono opponibili ai terzi
solo se si prova che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Abbiamo quella che viene definita 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗹𝗼

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6
Q

I poteri di rappresentanza

Rappresentanza speciale

A

Rimane ferma la possibilità per i rappresentanti legali di conferire ad altri soggetti ulteriori poteri di 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, regolati dalla disciplina dell’impresa (rappresentanza commerciale) o dal diritto privato mediante la procura.

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7
Q

I poteri di rappresentanza

L’opponibilità al terzo

A

Se l’amministratore non ha potere di rappresentanza (singolo) perché vi è una clausola che la attribuisca congiuntamente a diversi amministratori; l’inefficacia dell’atto compiuto da parte di un solo di questi sarà sempre opponibile al terzo.

Se si compie un tipo di 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, questo atto sarà opponibile ai
terzi. Se il rappresentante agisce nel suo potere ma spende il nome della società senza un atto deliberativo del C.D.A; se il potere di decidere per un certo atto spetti al C.D.A. (e non vi siano deleghe) solo il presidente ha potere di rappresentanza. Quindi l’atto è inopponibile al terzo. Nei casi di invalidità di un atto deliberativo interno, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

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8
Q

La responsabilità degli amministratori

A

Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai diversi 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝗼 [es. adempimenti in caso di conflitto di interessi, divieto di concorrenza, accertamento tempestivo della perdita del capitale sociale].

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9
Q

La responsabilità degli amministratori

Come devono comportarsi

A

Più in generale, nell’assolvimento del loro incarico, devono comportarsi:

  • Con la 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie specifiche competenze e in particolare sono tenuti ad agire in modo informato
  • Con 𝗹𝗲𝗮𝗹𝘁à 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 e in particolare non possono approfittare della propria posizione per conseguire vantaggi personali a danno della società
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10
Q

La responsabilità degli amministratori

Danni che potrebbe causare in caso mancata obbligo

A

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, gli amministratori rispondono dei danni causati dalle
loro violazioni nei confronti:

• Della 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à e in questo caso si parla di responsabilità contrattuale per inadempimento
dell’obbligo di corretta amministrazione, per violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, per violazione dell’obblighi che possono essere generali di diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (imperizia, imprudenza e negligenza delle scelte) oppure specifici
(comportamento tipizzato nella legge). È fondata su un criterio soggettivo di colpevolezza.

  • 𝗗𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶
  • 𝗗𝗲𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 che sono pregiudicati direttamente.
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11
Q

La responsabilità degli amministratori

Vincolo di solidarietà

A

La stessa disciplina di responsabilità vale anche per i 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 nominati dall’assemblea o dal C.D.A. su disposizione statutaria. In via generale, gli amministratori sono 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶.

Tale vincolo di solidarietà è però 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼:

• Dall’attribuzione di 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲 salvo il caso di inerzia o di colpevole ignoranza dell’amministratore non delegato rispetto a fatti pregiudizievoli

• Da 𝘂𝗻’𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮, verbalizzata nella riunione consiliare e resa nota
all’organo di controllo

• Da un diverso tipo di diligenza eventualmente esigibile. Se la colpa è attribuibile solo ad alcuni amministratori allora tale danno non può essere imputato a tutti gli amministratori che magari non erano competenti allo svolgimento di quel determinato danno

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12
Q

L’azione sociale di responsabilità

A

La responsabilità degli amministratori per danni al patrimonio sociale può essere fatta valere dalla società con 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, la cui iniziativa è deliberata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮.

La deliberazione assembleare comporta anche la 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 dell’amministratore contro cui è proposta, se approvata da soci che rappresentano più del 20% del capitale sociale.

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13
Q

L’azione sociale di responsabilità

Quando può essere esercitata

A

𝗟’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à può essere esercitata 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 dalla cessazione dell’amministratore dalla carica o dalla manifestazione del danno se essa è successiva.

L’approvazione del bilancio non comporta la liberazione degli amministratori per eventuali inadempimenti avvenuti nel relativo esercizio (art. 2434), ma è ammessa la possibilità che l’assemblea deliberi espressamente 𝗹’𝗲𝘀𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 dalla responsabilità degli amministratori per specifiche operazioni.

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14
Q

L’azione sociale di responsabilità

Fondazione della responsabilità

A

Poiché l’esercizio di un’attività di impresa comporta un inevitabile rischio di insuccesso (rischio di impresa), la responsabilità non può essere fondata sui soli risultati negativi della gestione ma su specifici inadempimenti che abbiano causato tali risultati (𝗰.𝗱. 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗷𝘂𝗱𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝘂𝗹𝗲).

Tuttavia, in ragione del rischio di giudizi ex post guidati dal “senno di poi”, il pericolo della responsabilità per il solo insuccesso delle operazioni imprenditoriali può costituire un significativo deterrente sulle scelte gestionali degli amministratori (anche in considerazione dell’ingente dimensione dei danni potenziali).

Per questo nella prassi (perlomeno delle società di maggiori dimensioni) gli amministratori normalmente ricorrono a polizze assicurative contro il rischio di responsabilità civile (c.d. 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘇𝘇𝗲 𝗗&𝗢), sottoscritte a spese della stessa società, per limitare almeno parzialmente il rischio di responsabilità.

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15
Q

L’azione di minoranza

A

Nelle società (soprattutto chiuse) controllate stabilmente da uno o più soci, l’azione sociale di
responsabilità tende a rimanere in realtà una possibilità remota, anche in presenza di inadempimenti gravi degli amministratori poiché la maggioranza che deve deliberare l’azione di responsabilità è la stessa che ha nominato gli amministratori (e i componenti dell’organo di controllo),

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16
Q

L’azione di minoranza

Quando l’azione viene promosso

A

L’azione viene di fatto promossa soltanto quando:

  • Avviene un cambio dei soci di controllo.
  • La società entra in una procedura concorsuale, nel qual caso l’azione può essere esercitata direttamente dal curatore fallimentare

Per dare maggiore deterrenza allo strumento dell’azione di responsabilità anche in casi simili, è
stata allora introdotta la possibilità di 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 (art. 2393- bis).

17
Q

L’azione di minoranza

Limite del rischio di azioni

A

Per limitare il rischio di azioni pretestuose, i 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝗴𝗶𝗿𝗲 devono possedere (anche
congiuntamente) una 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 (2,5% del capitale nelle S.P.A. aperte e 20% nelle società chiuse).

L’azione rimane esercitata per conto della società ed è diretta al 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 (non dei soci di minoranza). Di conseguenza, la società conserva la possibilità di disporre dell’azione (rinuncia o transazione), con deliberazione dell’assemblea ordinaria, purché però non risulti il voto contrario sempre di una minoranza qualificata (art. 2393, comma 6).

18
Q

L’azione di minoranza

Eventualità remota

A

In concreto, però, l’azione di minoranza resta a sua volta 𝘂𝗻’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗮, in quanto
permangono diversi elementi che scoraggiano l’iniziativa dei soci di minoranza soprattutto
legati ai costi necessari per affrontare il giudizio.

19
Q

L’azione dei creditori

A

𝗦𝗲 𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗶, i creditori possono agire nei confronti della società e soddisfarsi sul patrimonio sociale, purché però questo risulti capiente. In caso contrario, i creditori possono agire per il risarcimento del danno nei confronti degli
amministratori, se la mancata soddisfazione del credito è stata causata dall’inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

20
Q

L’azione dei creditori

Risarcimento diretto al patrimonio

A

Sebbene riguardi anch’essa un danno al patrimonio della società, l’azione consente ai creditori di ottenere un 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 al loro patrimonio:

  • 𝗟𝗮 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 della società all’azione di responsabilità per lo stesso danno non pregiudica quindi l’azione dei creditori.
  • 𝗠𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della società relativa all’azione di responsabilità per lo stesso danno ha effetto anche nei confronti dei creditori
21
Q

L’azione dei creditori

Quando può essere esercitata

A

L’azione può essere esercitata nel 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 dalla manifestazione dell’insufficienza del patrimonio sociale che normalmente emerge nell’ambito di una procedura concorsuale e perciò l’azione viene solitamente esercitata dal 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲.

22
Q

L’azione individuale di soci e terzi

A

Le violazioni degli amministratori ai propri obblighi possono causare anche un 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹
𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 di tutti o di alcuni dei 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶.

23
Q

L’azione individuale di soci e terzi

Come i soci possono lamentare per le scorrettezze degli amministratori

A

I soci si possono lamentare per scorrettezze degli amministratori a vario titolo:

• 𝗗𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗶𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼: si lamentano se hanno causato un danno alla società e di riflesso ai soci stessi
(l’azione però non può avere ad oggetto danni riflessi).

• 𝗗𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼: non esercitano l’azione sociale perché non hanno causato un danno al patrimonio sociale, ma hanno causato direttamente un danno ai soci

In questi casi il singolo socio o il singolo terzo possono 𝗮𝗴𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 per ottenere un risarcimento del danno causato direttamente al loro patrimonio.

24
Q

L’azione individuale di soci e terzi

Quando si prescrive

A

L’azione si 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 dal compimento della violazione ma su questa disposizione sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale, in considerazione della possibilità che il danno possa manifestarsi anche dopo molto tempo.