La fattispecie, il come e in che limiti vengono applicate Flashcards
I limiti
Ci permette di capire chi è sottoposto a determinati obblighi e chi no oppure chi è sottoposto al fallimento e chi no.
Esistono alcune linee di confine tra ciò che ricade nella fattispecie impresa e cosa invece no. Tali linee di confine si pongono in posizioni diverse in quanto una è 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 alla fattispecie mentre l’altra è 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 alla fattispecie.
I limiti:
Fattispecie soggettiva
In primo luogo abbiamo una fattispecie soggettiva in quanto dobbiamo capire a quale soggetto giuridico 𝘃𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮(chi è l’imprenditore?) in quanto la realtà di impresa è una realtà in cui partecipano tante persone con ruoli diversi e quindi 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗲 capire a chi va imputata l’attività di impresa che materialmente viene svolta da tante persone giuridiche.
Verrebbe da pensare, anche sulla base della struttura gerarchica dell’impresa, che l’imprenditore è il soggetto che comanda anche se in realtà la questione non è cosi scontata.
I limiti:
𝗟’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮
Spendita di nome
𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 è la cosiddetta 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗲 (𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟳𝟬𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗰) secondo cui un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato compiuto.
𝗦𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 si presume che un soggetto agisca in 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 mentre in caso di 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 l’atto è 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼, a condizione che chi agisca abbia il potere di compiere atti in nome del rappresentato.
Come detto la fonte di tale potere è la legge o la procura.
Tale regola vale, in linea di principio, anche per l’attività di impresa (esempio un genitore in nome del minore o il rappresentante legale il nome dell’ente collettivo)
I limiti:
𝗟’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲
Nei 𝗰𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗴𝗶𝗿𝗲, per gli atti di diritto privato, c’è un tutore incaricato di compiere
atti di ordinaria amministrazione in via autonoma mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice tutelare.
In via generale l’amministrazione del patrimonio
dell’incapace deve perseguire una finalità conservativa e si svolge con un sistema di autorizzazione atto per atto.
I limiti:
𝗟’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲
Problema
Questa impostazione si adatta male 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 che è tipicamente 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗱 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮.
Per questo motivo è prevista una 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 secondo cui
non si può iniziare un’attività di impresa in nome dell’incapace ma, se tale attività è già iniziata,
essa può essere proseguita dal tutore o dal genitore previa autorizzazione del tribunale.
Se autorizzata la continuazione, il tutore o il genitore, può gestire autonomamente l’impresa con la
necessita di autorizzazione solo per gli atti che ne alterano la struttura come ad esempio l’alienazione.
I limiti:
Il criterio della spendita di nome, problema
Esiste però un problema legato al fatto che il criterio della spendita del nome è un 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 che come tutte le regole formali si prestano ad essere 𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼.
Nella prassi si possono verificare diverse 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 che possono spingere un 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 come ad esempio la difesa del patrimonio personale nei confronti dei creditori o l’illusione di un divieto di concorrenza.
In questo caso un soggetto cerca di esercitare di fatto un’attività di impresa nell’interesse proprio imputandola formalmente però ad un soggetto definito 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝗺𝗲.
I limiti:
Il prestanome
Il prestanome svolge la funzione di 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝗲 mentre chi esercita l’attività di impresa imputandola ad un altro soggetto viene definito come 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼.
I limiti:
Il prestanome, i problemi
Si pone il problema di capire se è più 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗼 utilizzare il 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗲 o un 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 in cui l’imprenditore effettivo viene considerato l’imprenditore occulto.
In particolare tale 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 si presenta in concreto per quanto riguarda la 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 in caso di dissesto dell’impresa in quanto secondo il criterio della spendita del nome essi potrebbero agire in via esecutiva solamente sul 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝗺𝗲 che tendenzialmente è molto esiguo e 𝗻𝗼𝗻 sul 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼, anche detto
dominus, che invece è molto più capiente.
I limiti:
Il prestanome, soluzione al problema
L’art 147 della legge fallimentare prevede una soluzione a due possibili casi nei quali si può manifestare tale problema:
- Quando viene dichiarata fallita una società di persone il fallimento è esteso anche a un eventuale 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼 (𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟰)
- Quando viene dichiarato fallito un imprenditore individuale il 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à, oltre che agli altri soci, di cui l’imprenditore risulta in realtà socio illimitatamente responsabile (comma 5)
Non rimane però regolata l’ipotesi del prestanome che eserciti l’impresa unicamente nell’interesse sostanziale di un altro soggetto. Per salvaguardare le ragioni dei creditori sono state elaborate diverse soluzioni interpretative tra cui, in particolare, l’estensione anche a questa ipotesi della soluzione prevista dalla legge fallimentare ovvero la 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲
𝗼𝗰𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼.
L’inizio e la fine dell’attività:
I criteri
Dal punto di vista 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 dobbiamo dire che, cosi come la fattispecie impresa, la fattispecie imprenditore ha una delimitazione temporale.
Per stabilire quando inizia e quando finisce
l’attività di impresa sono impiegabili due criteri:
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲: analizziamo l’iscrizione e la cancellazione dal registro delle imprese
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮: analizziamo quando concretamente inizia e finisce un’attività con le
caratteristiche previste dall’art. 2082 del CC.
L’inizio e la fine dell’attività:
Problema
Il problema non si pone solo per fini descrittivi ma soprattutto in funzione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.
La 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 a tale problema può variare in base agli
scopi della disciplina in questione del caso concreto.
Tendenzialmente viene applicato il 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à, per lo meno in relazione alle norme
che non tutelano gli interessi dell’imprenditore ma dei soggetti terzi.
In caso contrario la tutela dei terzi spetterebbe alla volontà dell’imprenditore.
L’inizio e la fine dell’attività:
La cessazione dell’impresa a che fa eccezione
Fa eccezione 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 in riferimento alla cessazione
dell’impresa in quanto è previsto che i debiti dell’impresa possono rimanere inadempiuti anche
in seguito alla cessazione dell’attività.
𝗟’𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟬 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 asserisce che
l’imprenditore 𝗽𝘂ò 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲.
Questo avviene perché da un lato la regola è diretta a 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à da parte dell’imprenditore e dall’altro privilegia 𝗹’𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶.
I limiti:
I professionisti intellettuali
In via generale si tratta di attività che potrebbero presentare tutti gli elementi indicati 𝟮𝟬𝟴𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗰 𝗺𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 sono oggetto di considerazione separata e di una 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 che sembra presuppone la 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗲 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮
(𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟮𝟮𝟵 𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗖).
In particolare, secondo 𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟮𝟯𝟴, si applica la disciplina dell’impresa 𝘀𝗼𝗹𝗼 se l’attività professionale 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝘂𝗻’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 come il medico che opera in una clinica.
Dunque la professione intellettuale, anche quando è strutturata, non è ritenuta un’attività di impresa.
I limiti:
I professionisti intellettuali, perché non sono imprenditori?
La spiegazione di tutto ciò è dato dal fatto che c’è un 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗼 derivante dal tradizionale prestigio riconosciuto a certe categorie professionali e/o ragioni storiche.
Quindi il professionista intellettuale 𝗻𝗼𝗻 è un imprenditore e bisogna identificare una determinata 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶.
I limiti:
I professionisti intellettuali, l’individuazione
In molti casi l’individuazione di queste professioni è semplificata dalla previsione di 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 che disciplinano l’esercizio di certe attività all’iscrizione a un determinato albo condizionata a determinati requisiti (𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟮𝟮𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗰).
In ogni caso, e in particolare in relazione alla qualificazione delle professioni non protette, la disciplina identifica 𝗱𝘂𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝘁𝗶:
- 𝗟’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 prevista dall’art. 2230 del cc
- Una certa 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che si ha nel momento in cui la prestazione cambia il relazione al soggetto che la svolge. Tale elemento è previsto dall’art. 2232 del cc