Invalidità delle decisioni s.r.l. Flashcards
Invalidità delle decisioni
Riguardo dell’invalidità delle decisioni (sia assembleari che non) 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦.𝗣.𝗔. con delle minime differenze. I vizi invalidanti si dividono in due e permettono l’impugnazione, non richiamando “annullabilità” e “nullità”
Invalidità delle decisioni
• 𝗡𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼
• 𝗡𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼: nelle ipotesi di mancanza del verbale (è causa di annullabilità in S.R.L., nella S.P.A. è nullità), di conflitto di interessi, l’abuso del diritto di voto.
Invalidità delle decisioni
• 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
• 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 in caso di decisione non collegiale (mancata comunicazione ad uno o più soci) e illeceità/impossibilità dell’oggetto (contrarietà alle norme imperative, buon costume o ordine pubblico, o impossibilità materiale o giuridica del contenuto della decisione).
Invalidità delle decisioni
• 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Il diritto di impugnazione
Il diritto di impugnazione è imprescrittibile. L’impugnazione è 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗮 da ciascun socio
che non abbia acconsentito alla decisione indipendentemente dalla quota; da ciascun amministratore e l’organo di controllo.
𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 è 𝗱𝗶 𝟵𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 e il procedimento è lo stesso.
L’amministrazione
Gli amministratori 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶, ma solo se previsto dall’atto costitutivo (art. 2475, comma 1). In ogni caso, la figura dell’amministratore ha una 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 e non professionale (a meno che l’atto costitutivo non richieda profili di professionalità, analogamente a quelli previsti nelle S.P.A.). La diligenza che si pretende è la 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝘂𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮, non c’è una connotazione professionale della figura.
L’amministrazione
La nomina
𝗟𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 avviene con decisione presa dai soci stessi (spesso un socio può direttamente nominarne uno se ha questo diritto speciale), è necessario che vi sia l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’amministrazione
La composizione, competenze e il funzionamento
𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 dell’organo amministrativo sono quasi completamente affidate alla regolazione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼:
- Hanno 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲, che non è esclusiva in quanto i soci hanno spesso un potere decisori sugli atti di gestione e gli amministratori devono rispettare le loro decisioni. Hanno l’obbligo di agire in modo informato e hanno l’obbligo di intervento.
- 𝗟𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 della carica non è prevista dalla legge – se ne occupa l’atto costitutivo (è legittima la nomina a tempo indeterminato).
• In caso di 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮, è legittima anche quella senza giusta causa, ma l’amministratore ha diritto al
risarcimento del danno. Ogni socio può chiedere la revoca in via giudiziaria in caso di gravi irregolarità. Se un socio ha avuto il diritto di nominarne uno, la revoca non sussiste se non nel caso di gravi irregolarità.
• Gli amministratori assumono decisioni con 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹𝗲, ma l’atto costitutivo può prevedere anche modalità diverse di decisione collettiva (es. consultazione scritta) (art. 2475, comma 4), tranne che per alcune decisioni (es. redazione del bilancio), l’adozione delle 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶𝘀𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 (ogni amministratore decide da solo, la gestione è più agile e informale) 𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 (adottare decisioni a maggioranza per snellire le procedure decisionali rispetto al sistema consiliare, o all’unanimità che consente a ciascun gestore un potere di veto nei
confronti di qualsiasi operazione), proprie delle società di persone (art. 2475, comma 3). Ciò funziona se vi è intesa e collaborazione tra gli amministratori.
• 𝗟’𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 del consiglio di amministrazione è espressamente prevista solo nel caso di conflitto di interessi (art. 2475-ter). Ogni amministratore/collegio sindacale può impugnare entro 90 giorni dall’adozione.
L’amministrazione
Rappresentati legali
Gli amministratori sono 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo; spesso è o il presidente del C.D.A. o l’amministratore delegato nel sistema consiliare:
- Se si parla di modalità disgiuntiva è attribuita ad ogni amministratore.
- Se di congiuntiva è attribuita a tutti con firma congiunta.
L’amministrazione
Limiti inopponibili
Spesso è generale e senza limiti, ma anche se risultante dall’atto costitutivo non è opponibile a
terzi (a meno che non abbiano agito con dolo a danno della società).
𝗧𝗿𝗮 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 rientrano il difetto di potere gestorio e l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale. Mentre sono 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 i limiti legali e il conflitto di interessi del rappresentante (l’atto è annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo).
L’amministrazione
La responsabilità
La disciplina dei poteri di rappresentanza degli amministratori ripropone, più sinteticamente,
quella prevista per le S.P.A. (art. 2475-bis).
L’amministrazione
La responsabilità
La disciplina
La disciplina della responsabilità degli amministratori segue il 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦.𝗣.𝗔., tranne alcune 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁à:
- Gli amministratori sono 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 verso la società dei danni derivanti l’inosservanza dei doveri imposti per legge, e dall’atto costitutivo. Ciascuno risponde dell’intero danno nei confronti della società, anche se la responsabilità non si estende a chi è immune dalla colpa o da chi ne era dissenziente. È importante ricordare che ne risponde anche colui che non sapeva nulla, in quanto l’amministratore aveva un obbligo di vigilanza (il consiglio lo ha nei confronti dei delegati).
- 𝗟’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à verso la società può essere esercitata anche dal 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼, ma può essere oggetto di rinuncia o transazione con voto dei soci rappresentanti 2/3 del capitale e senza l’opposizione di soci rappresentanti 1/10.
- Con la recente riforma del diritto della crisi (2019), è stata reintrodotta anche per la S.R.L. l’azione dei creditori sociali (art. 2476, comma 6).
- Anche i 𝘀𝗼𝗰𝗶 sono responsabili se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il fatto dannoso
L’amministrazione
I controlli
Nelle S.R.L. il controllo sull’amministrazione è affidato principalmente al potere attribuito inderogabilmente a 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 di acquisire informazioni dagli amministratori (art. 2476, comma 2).
Questa regola costituisce un tratto caratterizzante del tipo sociale e uno dei principali aspetti che rendono inadeguata la S.R.L. per società con elevato numero di soci. Infatti, ciascun socio ha diritto a 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 in relazione all’amministrazione (nella S.P.A. può consultare il libro dei soci e quello delle assemblee), in quanto i soci sono pochi.
L’amministrazione
I controlli
La promozione di un’azione sociale di responsabilità
Inoltre, ciascun socio è individualmente legittimato a 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à contro gli amministratori e a richiedere la loro revoca con una domanda giudiziale cautelare.
L’amministrazione
I controlli
La revisore contabile e organo di controllo
La presenza di un 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 e di un 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 è necessaria solo per le 𝗦.𝗥.𝗟. 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 (di bilancio o di dipendenti: superare per due esercizi successivi 8 milioni di fatturato o di 50 dipendenti) o se sono 𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗽𝗶ù 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à (art. 2477, comma 2).
L’amministrazione
I controlli
La revisore contabile e organo di controllo
L’unipersonalità dell’organo di controllo
L’organo di controllo è 𝘂𝗻𝗶𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, se non è diversamente disposto nell’atto costitutivo (comma 1) ed è soggetto alla disciplina prevista per il collegio sindacale (comma 4). Se non c’è il revisore dovrà verificare la regolare tenuta della contabilità ed esprimere una relazione sul bilancio.
Negli altri casi, l’atto costitutivo può comunque prevedere la nomina di un organo di controllo e
di un revisore contabile, determinandone i compiti e il funzionamento (comma 1).