Categorie di invalidità Flashcards

1
Q

L’invalidità

A

Abbiamo due livelli di disciplina delle invalidità definiti dalle 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁à e dalle 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 che derivano da tali invalidità.

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2
Q

Le categorie di invalidità

A

Come nella disciplina dei contratti l’invalidità si suddivide in 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁à 𝗲 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à.

Contrariamente alla disciplina dei contratti, però, la 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁à è configurata come 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 e quindi si ricorre ad essa solo nei casi specificatamente indicati mentre 𝗹’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à è la 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲.

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3
Q

Le categorie di invalidità

La nullità

A

Si ricorre alla 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁à solo in caso di:

  • 𝗜𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 della deliberazione
  • 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
  • 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲
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4
Q

Le categorie di invalidità

Illiceità

A

Si fa ricorso all’illiceità dell’oggetto della deliberazione in riferimento alle ipotesi in cui il bilancio sia contrario ad una norma imperativa.

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5
Q

Le categorie di invalidità

L’annullabilità

A

𝗟’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à è invece configurata in tutte le altre ipotesi di 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝗼.

In questa impostazione è implicita anche la scelta di negare spazio alla configurazione di altre categorie di vizi come ad esempio 𝗹’𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 che veniva spesso applicata, in passato, dalla giurisprudenza.

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6
Q

Le categorie di invalidità

Operatività di alcune cause di invalidità

A

L’operatività di alcune cause di invalidità, come la partecipazione di soggetti non legittimati, il mancato raggiungimento del quorum o l’irregolarità della convocazione o del verbale, è circoscritta solo in casi di una loro 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮.

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7
Q

Il conflitto di interessi e l’abuso di maggioranza

A

Tra le ipotesi di annullabilità rientrano anche le patologie relative alla 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮𝗿𝗲 che connota frequentemente le dinamiche decisionali della s.p.a.

In linea di principio il voto di ciascun socio è rimesso al suo libero apprezzamento e 𝗻𝗼𝗻 può essere sindacato a posteriori da terzi. Esiste però un 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 secondo cui l’esercizio del voto non può sconfinare in 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 e dirette a 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: immaginiamo di essere soci di una società e per varie ragioni un soggetto ha una partecipazione maggiore. Tale socio è stato anche nominato socio della società. Tale soggetto, in virtù della sua carica, può decidere di acquistare un immobile di sua proprietà con il patrimonio della società. In questa ipotesi potremmo avere un conflitto di interessi dovuto al fatto che tale socio vuole ottenere il prezzo più alto mentre la società, in quanto compratore, vuole ottenere il prezzo più basso. Essendo io sia compratore che venditore potrei mirare ad ottenere un prezzo
molto più alto rispetto al valore effettivo di quell’immobile. L’amministratore ha dunque un
interesse personale in conflitto con quello della società.

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8
Q

Il conflitto di interessi e l’abuso di maggioranza

Atti di gestioni

A

A livello giuridico però l’assemblea non è competente per quanto riguarda gli atti di gestione ma può capitare che lo statuto può prevedere che certe 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, che spetterebbero all’amministratore, debbano essere autorizzate dalla assemblea dei soci. È però evidente che, in caso di conflitto di interesse personale con l’interesse societario, è molto
difficile per il socio prendere una posizione all’interno di questa votazione.

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9
Q

Il conflitto di interessi e l’abuso di maggioranza

Conflitti di interessi con la società

A

Per quanto riguarda il 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à l’art. 2373 del cc prevede che se il socio, in relazione ad una certa deliberazione, ha un 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 con quello della società può partecipare alla votazione ma la deliberazione è annullabile se il suo voto è 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 o se la decisione può causare un 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à.

È possibile anche che il conflitto si crei tra l’interesse di un socio di maggioranza e gli interessi dei soci di minoranza

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il socio di maggioranza, che detiene il 40% del capitale sociale, si allea con un altro sono che è proprietario del 30% del capitale sociale. A questo punto i due soci possono, mediante l’assemblea dei soci, delirare lo scioglimento della società al fine di sbarazzarsi dei soci di minoranza. Successivamente a questo scioglimento i due soci decidono di iniziare una nuova società in cui non hanno l’intralcio dei soci di minoranza.

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10
Q

Il conflitto di interessi e l’abuso di maggioranza
Conflitti di interessi con la società
Abuso di maggioranza

A

In queste situazioni si parla di 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 in quanto, in queste ipotesi, non sono state violate le regole dello statuto ne abbiamo approvato una deliberazione dannosa per la società ma abbiamo abuso in quanto abbiamo perseguito il risultato di danneggiare i soci di minoranza. Tale ipotesi non è regolata dalla legge ma, nel tempo, i giudici sono arrivati a caratterizzarla come una causa di annullabilità della delibera assembleare in quanto abbiamo una violazione dei 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 nei rapporti negoziali (art. 1375 cc).

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11
Q

Il conflitto di interessi e l’abuso di maggioranza
Conflitti di interessi con la società
Abuso di maggioranza
Richiesta d’annullamento

A

Chi agisce per richiedere l’annullamento di tale deliberazione deve dimostrare che questa aveva come 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗼 quello di danneggiare i soci di minoranza. Questa ipotesi è tutt’altro che semplice e scontata.

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12
Q

L’abuso di minoranza

A

Potremmo avere quello che è 𝗹’𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 che è un problema che si pone in relazione all’esercizio del voto da parte dei soci che hanno partecipazioni non determinanti per approvare le deliberazioni ma sufficienti per impedire l’approvazione. È l’ipotesi delle cosiddette 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼.

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13
Q

L’abuso di minoranza

Casi di conflitto della maggioranza

A

Anche in questa ipotesi possono ricorrere cause di invalidità analoghe ai casi di conflitto della maggioranza.

In questa ipotesi abbiamo però un ulteriore limite dovuto al fatto che 𝗹’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 non può produrre automaticamente una deliberazione positiva e quindi non può rimediare direttamente al pregiudizio lamentato. Per questo motivo i giuristi si trovano spesso in una situazione di smarrimento in quanto l’annullamento della delibera
negativa non porta all’ottenimento del risultato pratico che si voleva perseguire.

Fortunatamente questo fenomeno si verifica molto raramente.

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