Imprese pubbliche, imprese private e la società Flashcards

1
Q

Distinzione tra soggetti pubblici e i soggetti privati

A

Soggetti pubblici:
Sono soggetti che operano mediante 𝗺𝗲𝗰𝗰𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼

Soggetti privati:
Sono soggetti che operano mediante 𝗺𝗲𝗰𝗰𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼.

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2
Q

Le imprese pubbliche

A

L’espressione impresa pubblica fa riferimento ad un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o riconducibile ad un 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 (ente pubblico).

In particolare, un’attività commerciale può costituire oggetto esclusivo o principale di un ente pubblico, che allora si è soliti qualificare come 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼; ma può essere anche un’iniziativa secondaria di un ente che allora si è soliti qualificare come 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼.

Infine, è possibile che un ente pubblico detenga il controllo di una società (𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮).

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3
Q

Le imprese pubbliche:

• Enti pubblici economici

A

Il loro fine istituzionale è perseguito esclusivamente o
principalmente mediante l’attività commerciale.
Si tratta di una conformazione dell’impresa pubblica che in passato assumeva una grande importanza, ma che ormai assume una dimensione più circoscritta.
𝘎𝘭𝘪 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘳𝘪𝘮𝘢𝘴𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘭’𝘈𝘨𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘋𝘦𝘮𝘢𝘯𝘪𝘰, 𝘭’𝘈𝘨𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘌𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘭𝘢 𝘚𝘐𝘈𝘌.

La ragione di questo mutamento sta nel fatto che gran parte degli enti pubblici economici, specie quelli a rilevanza nazionale, (a causa in particolare dell’impulso comunitario) sono stati interessati da un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che ne ha comportato la “trasformazione” in società (di capitali) (es. la SIP (cabine telefoniche) era un ente di diritto pubblico che aveva il monopolio delle comunicazioni telefoniche fino agli anni Novanta;

Oggi, dopo varie trasformazioni, è diventata Telecom ed è una società privata.

𝘈𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘌𝘕𝘐, 𝘭’𝘌𝘕𝘌𝘓, 𝘭𝘢 𝘉𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘓𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰, 𝘭𝘦 𝘍𝘚 (𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢); 𝘥𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘴𝘰 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦; è 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘶𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘦𝘱𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢).

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4
Q

Le imprese pubbliche:

Imprese pubbliche privatizzate

A

Il fatto che le imprese pubbliche siano state privatizzate 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝘂𝗼𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮, sono quasi del tutto spariti gli enti pubblici, cioè i soggetti di diritto pubblico. Infatti, bisogna distinguere tra:

  • Privatizzazione formale
  • Privatizzazione sostanziale
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5
Q

Le imprese pubbliche:
Imprese pubbliche privatizzate
- Privatizzazione formale

A

Trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto privato (soprattutto S.P.A.), ma permanenza di partecipazioni di controllo in capo allo Stato o ad altre amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, queste imprese sono soggette alla disciplina dell’impresa e delle società come
un soggetto privato.

È 𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 è 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘕𝘰𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢, 𝘪𝘯𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘭𝘢 𝘚𝘐𝘗, 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰,
è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘚.𝘗.𝘈., 𝘮𝘢 𝘭𝘦 𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘮𝘢𝘴𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢.

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6
Q

Le imprese pubbliche:
Imprese pubbliche privatizzate
- Privatizzazione sostanziale

A

Trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto privato e vendita delle partecipazioni a privati (mediante offerta al pubblico o trattativa privata).

Un esempio può essere Telecom; c’è, però una differenza tra Telecom e ad esempio Fastweb dovuta dal fatto che quando lo Stato ha dismesso le partecipazioni ha voluto mantenere un
controllo residuale sulle imprese che vengono considerate avere una rilevanza strategica per
gli interessi nazionali.

Infatti, la Telecom controlla tutta la infrastruttura nella quale passano i dati delle telecomunicazioni.
Dunque, se si tratta di settori strategici, sono rimasti poteri speciali (golden power) dello Stato su alcuni aspetti più delicati per gli interessi nazionali.

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7
Q

Le imprese pubbliche:

• Società in mano pubblica

A

Sono comuni società caratterizzate dal fatto che la partecipazione di controllo è detenuta da un ente pubblico (es. casa da gioco comunale). Tra queste vi sono 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, nelle quali tra l’ente-socio e la società intercorre una relazione talmente intensa da essere qualificata come interorganica più che intersoggettiva.

Nel senso che, secondo la giurisprudenza, la gestione è per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dall’ente pubblico sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai
sensi del Codice civile.

𝘐𝘯 𝘵𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰, 𝘴𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴.

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8
Q

Le imprese pubbliche:

• Enti pubblici non economici

A

I loro fini istituzionali sono perseguiti attraverso un’azione dalla conformazione assai variegata, che si articola in numerose iniziative (anche produttive), le quali non presentano tipicamente i caratteri dell’impresa (soprattutto per il requisito dell’economicità), ma che talvolta possono essere vere e proprie imprese.

L’esempio più importante sono gli 𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 (Comuni o Regioni) in quanto in certi casi, anche direttamente, esercitano una attività economica il cui oggetto può consistere anche nella fornitura di un servizio pubblico.

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9
Q

Le imprese pubbliche:

I servizi pubblici

A

I servizi pubblici che possono assumere le fattezze dell’attività commerciale si distinguono in:

  • 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗰.𝗱. 𝗮 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮
  • 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗰.𝗱. 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮
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10
Q

Le imprese pubbliche:
I servizi pubblici
𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗰.𝗱. 𝗮 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮

A

(che è possibile fornire con l’obiettivo di realizzare un
margine di profitto e per i quali è perciò possibile immaginare un mercato concorrenziale di riferimento: tipicamente, i servizi nei settori energetici come il gas, la luce, l’acqua).

La loro gestione può essere effettuata direttamente dall’ente pubblico, ma deve essere affidata
necessariamente ad una società in house, cioè una società di diritto privato costituite dal Comune e interamente partecipate da esso o da più Comuni messi insieme (es. ATM).

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11
Q

Le imprese pubbliche:
I servizi pubblici
𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗰.𝗱. 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮

A

(fornibili solo con l’obiettivo di copertura dei costi e
per i quali non è perciò immaginabile un mercato concorrenziale di riferimento: tipicamente, i servizi sociali).

La loro gestione è lasciata a discrezionalità dell’ente pubblico che può affidarla ad una società in house o ad un’autonomia funzionale con soggettività giuridica (𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, che si sostanzia in un vero e proprio ente pubblico economico: es. ospedali) o priva
di soggettività giuridica (in sostanza, l’attività è esercitata direttamente dall’ente pubblico non
economico, o nella orma 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗶𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮).

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12
Q

Le imprese pubbliche:

La disciplina applicabile

A
  1. Nel caso in cui assuma la forma giuridica di diritto privato, cioè la società, l’applicazione
    della disciplina d’impresa dovrebbe avvenire in maniera non diversa da una qualsiasi altra società; in quanto la natura pubblica del socio di controllo non sono motivi sufficienti a giustificare un’applicazione differente.
  2. Nel caso in cui l’impresa assuma la forma giuridica di diritto pubblico, cioè l’ente pubblico, occorre muovere dall’art. 2093, il quale dispone, nei riguardi degli enti pubblici economici l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro V e nei riguardi degli enti pubblici
    non economici l’applicazione delle disposizioni del Libro V limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Dunque, non sembra che la forma pubblica dell’impresa possa incidere significativamente sulla disciplina operante.

Ma questa conclusione deve essere valutata alla luce degli artt. 2201 e 2221, i quali, riferendosi specificamente agli enti pubblici che esercitano un’impresa, stabiliscono:

  • Il primo, che quelli aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (enti pubblici economici) sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
  • Il secondo, che gli enti pubblici sono esclusi dalle procedure di fallimento e dal concordato preventivo.

La 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 di queste disposizioni si coglie nell’esigenza di adeguare le modalità di applicazione del diritto dell’imprese alla forma giuridica pubblica rivestita dalla stessa.

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13
Q

Le imprese pubbliche:

Funzionamento interno

A

Tutta la disciplina riguardante il 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼, ovvero riguardante l’apparato decisionale e la garanzia patrimoniale di tali enti è oggetto del 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼.

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14
Q

Le imprese private

A

Con l’espressione impresa privata si fa riferimento ad un fenomeno produttivo imprenditoriale, che assume la
𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼: vale a dire, la 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮 (impresa individuale), la 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à (impresa societaria) o un altro 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 (gruppo europeo di interesse economico, consorzio tra imprenditori con attività esterna, rete d’impresa,
associazione o fondazione del Libro I).

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15
Q

Le imprese private:

Le forme che assumono

A

1-Se l’impresa assume la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲, sembra che non si verifichino particolari ripercussioni riguardo la disciplina applicabile

2-Se l’impresa assume la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮, sembra potersi replicare la stessa conclusione. Con
la precisazione che, se si tratta di società c.d. 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 (S.N.C, S.A.S., S.R.L. e società azionarie) 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, la disciplina della forma giuridica implementa sempre alcune regole mutuate dalla disciplina dell’impresa commerciale: l’obbligo di pubblicità e di tenuta delle scritture contabili.

3-Se l’impresa assume la forma di 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼; cioè enti, soggetti di diritto privato costituititi per altri fini istituzionali, ma nel perseguirli svolgono anche una attività di impresa; la conclusione non è così immediata.
Ciò in quanto nella sistematica del Codice civile manca qualsiasi riferimento in merito all’applicazione della disciplina dell’impresa nei confronti degli enti non societari, che invece si limita a considerare le sole varianti dell’impresa pubblica, impresa individuale e impresa societaria.

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16
Q

Le imprese private:
Le forme che assumono
𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮
Le attività di impresa

A

Accanto alle società, l’attività di impresa può essere imputata a:

  • 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 (artt. 2602 e 2612 c.c.) che sono delle organizzazioni tra imprese istituite per svolgere alcune fasi comuni delle rispettive attività.
  • 𝗥𝗲𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 (d.l. n. 5/2009) che sono forme di collaborazioni tra imprese che avvengono per contratto e che hanno più o meno la stessa logica dei consorzi ma una forma giuridica diversa.
  • 𝗚𝗘𝗜𝗘 (gruppi europei di interesse economico) (Reg. CE 1985/2137) che sono delle specie di consorzi di diritto comunitario.

• 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗶𝘂𝗴𝗮𝗹𝗶 (art. 177, lett. d, c.c.) che sono imprese esercitate imputandone la titolarità ad entrambi i coniugi e che seguono il regime della comunione legale.
Ognuna di queste forme è soggetta ad una sua 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲.

Infine, vi sono delle qualificazioni di attività di impresa che 𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼; ad esempio le 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 che sono imprese che possono essere di società, fondazioni, associazioni qualificate come imprese sociali perché le
caratteristiche dell’attività che esercitano rientrano in certi requisiti di utilità sociale. Dunque, 𝘀𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 (𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à) 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗱 𝗵𝗼𝗰, cioè la legge sulle imprese sociali.

17
Q

Le imprese private:

Il problema della disciplina applicate alle fondazioni e associazione del Libro 1

A

Queste che possono svolgere attività di impresa 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗲:

  • Tale attività sia funzionale al perseguimento del fine istituzionale (es. fondazioni che gestiscono ospedali o case di cura, associazioni sportive o musicali che gestiscono anche punti vendita o di ristorazione)
  • Gli utili eventualmente ricavati dall’attività di impresa siano reimpiegati per lo scopo di natura ideale dell’ente (e non distribuiti tra i soggetti coinvolti).
18
Q

Le imprese private:
Il problema della disciplina applicate alle fondazioni e associazione del Libro 1
Controversie

A

Recentemente, si sono viste imprese famose che hanno usato la fondazione per programmare il passaggio generazionale: ad esempio Armani per programmare il passaggio ha istituito una fondazione.

Si ritiene che anche se sono enti di diritto privato che non nascono per svolgere una attività di impresa 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 e quindi anche le associazioni e le fondazioni possono fallire, però, le 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 sono quelle previste dal Libro I del Codice civile

19
Q

Le società

A

Le 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à sono la 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮 prevista dall’ordinamento più adatta allo 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.

L’art. 2247 del codice civile asserisce che ‘𝘊𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵à 𝘥𝘶𝘦 𝘰 𝘱𝘪ù 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗼 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝘱𝘦𝘳 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 di 𝘂𝗻’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à
𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪’.

20
Q

Le società

Cosa contraddistingue la società?

A

Prima di tutto si dice che la società è un 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼. Questo significa che all’origine della società c’è un 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮.

Ormai è possibile costituire delle società per 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 e quindi sono ammesse le società caratterizzate, sin dalla costituzione, da un unico socio (vedi s.p.a. unipersonali).

La società è un contratto soprattutto nel senso che 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à la legge ricollega un 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗲𝗿𝗴𝗮 𝗼𝗺𝗻𝗲𝘀 aventi degli effetti che vanno ben oltre gli effetti inter partes dei rapporti contrattuali.

21
Q

Le società
Cosa contraddistingue la società?
L’effetto della società

A

Il primo e principale di questi effetti, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista dell’evoluzione storica, è costituito dalla creazione di un patrimonio autonomo dell’ente separato da quello personale dei soci.

Per questo motivo si dice che il patrimonio conferito dai soci va a costituire un 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 che rappresenta la 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 nascenti nell’ambito dell’attività di impresa.
Questo effetto produce effetti nei confronti dei terzi perché questo patrimonio non cade dal cielo ma deriva dal patrimonio personale di ciascun socio.

22
Q

Le società
Cosa contraddistingue la società?
L’effetto della società, creditori

A

Facendo così io sto 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗿𝗮𝗲𝗻𝗱𝗼 una parte del mio patrimonio dalla portata dei miei 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 che non potranno più soddisfarsi su quella parte di patrimonio che ho conferito alla società, ovvero un soggetto che non esiste e che io sto cercando di creare.

Questo effetto, per avere un valore giuridico, deve essere riconosciuto dalla legge per non ledere i diritti dei creditori.

23
Q

Le società

Divisione del patrimonio

A

La società consente ai soci di 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 e destinarlo all’attività di impresa.
Questo significa che i creditori dei singoli soci hanno 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 alle pretese dei creditori dell’impresa sul patrimonio della società e, inoltre, hanno limitata o nessuna possibilità di agire in via esecutiva per ottenere la liquidazione della quota di patrimonio della società di spettanza del proprio debitore.

Quindi in caso di 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à vengono prima soddisfatti i crediti dei creditori dell’impresa, la parte restante viene suddivisa tra i singoli soci e solo a quel punto, sulla quota che spetta al singolo socio, che potranno intervenire i creditori personali di quest’ultimo. Senza questa 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 a favore dei creditori dell’impresa sarebbe molto
complicato per l’impresa entrare in 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮.

24
Q

Le società
Divisione del patrimonio
La separazione patrimoniale

A

La separazione patrimoniale è molto importante anche per i terzi in quanto se nasce un 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗼 con un soggetto giuridico, il soggetto terzo deve essere sicuro che tale ente esercita l’attività di impresa disponendo di un 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮.

Per cui il primo effetto di questo conferimento di beni è 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗼 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 dai soci o dai creditori personali.
Se i conferimenti che i soci fanno nel momento della costituzione della società, per iniziare l’attività di impresa, possono essere ritirati in qualsiasi momento verrebbe meno la stabilita del patrimonio dell’impresa e dunque la 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮.