Processo tributario: Trattazione della controversia e la decisione Flashcards
Fissazione della data di trattazione
Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell’art. art. 27, D. Lgs. n° 546/92, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria:
- l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;
- la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti;
Qualora non ravvisi i presupposti per l’emanazione di provvedimenti di cui sopra, il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore . La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
Trattazione della controversia
La data di trattazione dell’udienza è comunicata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.
Sia nel caso della trattazione in camera di consiglio sia in pubblica udienza viene redatto processo verbale dal segretario. Al termine dell’udienza, il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
Articolo 276 c pc il giudice deve risolvere prima le questioni pregiudiziali e poi quelle di merito punto deve seguire l’ordine di graduazione dei motivi prescelto dal ricorrente salva parola l’applicazione della regola e della cosiddetta ragione più liquida (rapido scrutinio). Nel processo tributario non sono ammesse sentenze non definitive o parziali. La sentenza deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori, concisa esposizione dei fatti di causa e le richieste delle parti, la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto ed il dispositivo.
L’assenza di talune dirette indicazione può comportare l’annualità della sentenza.
Sentenza
La sentenza viene sottoscritta dal presidente e dell’estensore .
E nulla la sentenza emessa da una Corte di giustizia tributaria munita della sottoscrizione del giudice estensore ma non anche dal presidente del collegio. Si tratta non di meno di una nullità sanabile trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante. La sentenza è resa pubblica entro 30 giorni dalla deliberazione mediante deposito nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.
Nei successivi 10 giorni il sole dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite dalla segreteria. Ai sensi dell’articolo 38 le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle parti. Se la parte vittoriosa provvede alla notifica della sentenza la controparte soccombente che intende impugnarla deve provvedervi entro 60 giorni da quando la notifica si perfeziona se invece la sentenza non viene notificata l’impugnazione può essere promossa entro sei mesi .
Notifica della sentenza
La notifica della sentenza nei confronti della parte pubblica può essere eseguita sia presso la sede centrale sia presso l’ufficio periferico che ha emanato l’atto. Nei successivi 30 giorni dalla notifica va depositato presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza l’originale nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario o copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta . L’omesso deposito comporta la non operatività del termine breve nel senso che ancorché notificata la sentenza resta impugnabile nel termine a lungo.