Processo tributario: Giurisdizione Flashcards
Giurisdizione
La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (D. Lgs. n° 545/92 e D. Lgs n. 546/92 delle Legge 31 agosto 2022, n. 130)
Le Corti di Giustizia Tributaria operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.
Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono istituite presso ciascun capoluogo di regione.
Oggetto della giurisdizione (II)
Sono oggetto della giurisdizione tributaria:
- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92
- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D. Lgs. N° 546/92)
Oggetto di giurisdizione tributaria (II):
- le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/92);
- in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 2, D. Lgs. N° 546/92).
Sono esclusi da giurisdizione
Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.
Nozione di tributo
La giurisdizione tributaria è stata estesa ai “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Si ravvisa la natura di tributo ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una prestazione patrimoniale, imposta in via coattiva/coercitiva sprovvista dei caratteri del corrispettivo di natura privatistica teso a remunerare una prestazione resa dall’ente impositore, funzionalmente connotata dalla destinazione a finanziare una spesa pubblica.
Giurisdizione: Limiti esterni
Art.2 comma 1: Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati , compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
In via incidentale, il giudice tributario può conoscere delle questioni pregiudiziali, che rientrano nella sfera di competenza di altro giudice e da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione tributaria.
Giurisdizione: Limiti esterni(II)
Il giudice tributario non può pronunciarsi sulla vicenda incidentale, non può sospendere il giudizio ma deve risolvere la questione pregiudiziale anche se ai soli fini della pronuncia sulla questione di propria competenza e quindi senza efficacia di giudicato. E deve sospendere il giudizio affinché le parti possano incardinarla innanzi al giudice titolato di giurisdizione su due ordini di questioni:
- in materia di querela di falso
- in materia di stato e capacità delle persone
Giurisdizione: Limiti interni
Il principale limite della giurisdizione tributaria è rappresentato dall’elencazione degli atti che possono essere impugnati, contenuta all’art.19 d.lgs n,546/92:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- il provvedimento di irrogazione delle sanzioni
- il ruolo e la cartella di pagamento
- iscrizione di ipoteca immobiliare e il fermo di beni mobili registrati
- gli atti relativi alle operazioni catastali
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
Difetto di giurisdizione
Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione è tenuto ad indicare il giudice nazionale cui ritiene appartenga la giurisdizione.
Vengono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto ove presentata al giudice avente giurisdizione, ferme tuttavia le preclusioni e le decadenze nel frattempo intervenute.
Se sulla questione di giurisdizione non si sono ancora pronunciate, nel corso del processo,
Se non si è ancora pronunciati sulla questione di giurisdizione
Se sulle questioni di giurisdizione non si sono ancora pronunciate, nel corso del processo, le sezioni unite della cassazione, il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione dinanzi alle sezioni unite, fino alla prima udienza di trattazione.
Se sulla giurisdizione si pronunciano le sezioni unite della Cassazione, la pronuncia è vincolante per ogni giudice e anche per le parti in altro processo.