Capitolo 4: Rapporto Giuridico Tributario Flashcards
Rapporto giuridico e obbligazione pecuniaria
Tra l’ente pubblico creditore ed il singolo si istaura un rapporto giuridico avente ad oggetto una prestazione pecuniaria. Le obbligazioni tributarie appartengono al genus delle obbligazioni di diritto pubblico.
Il suo adempimento richiede lo svolgimento di un iter procedimentale che assume i caratteri del procedimento amministrativo.
Obbligazione tributaria Definizione
Si può definire l’obbligazione tributaria come un rapporto obbligatorio su cui si innesta un procedimento amministrativo e, dunque, un rapporto di tipo procedimentale.
I soggetti del rapporto giuridico tributario: SOGGETTO ATTIVO
Soggetto attivo: Creditore –> Stato, Regione, Provincia, Comune
La titolarità del rapporto tributario appartiene al creditore, soggetto attivo del rapporto, da non confondere con la destinazione finanziaria che la legge pone rispetto ad un tributo ( quota di gettito ad UE o 8xmille di IRPEF; la titolarità del credito rimane allo stato).
Potestà normativa e potestà impositiva
Potestà normativa: il potere di introdurre e disciplinare il tributo. Non sempre coincide con la titolarità del credito tributario e, dunque, non sempre spetta al soggetto attivo del tributo.
Potestà impositiva: potere dell’ente pubblico, che è il soggetto attivo, di dare attuazione al tributo, intervenendo nel procedimento di accertamento, liquidazione, riscossione attraverso l’esercizio di potere autoritativi; A questa si riconnette una potestà sanzionatoria amministrativa.
La potestà di imposizione inerisce strettamente alla titolarità del credito di imposta.
Amministrazione finanziaria
Quel complesso di organi ed uffici avente il compito istituzionale di curare l’attuazione dei tributi da parte del soggetto attivo. Un ruolo fondamentale è assunto dalle Agenzie fiscali. All’interno dell’Amministrazione finanziaria è compresa anche la guardia di finanza, corpo militare dello stato, alla dipendenza del MEF con competenze in materia di contrasto all’evasione ed elusione tributaria; non è dotata di potere di accertamento.
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle entrate è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e patrimoniale, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del MEF (Ministero dell’Economia e Finanze).
Articolazione: Una struttura centrale, avente sede a Roma, con compiti di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento. La quale è suddivisa in Direzioni Centrali.
Struttura delle Direzioni centrali
Le Direzioni regionali: ha ruolo di coordinamento e supervisione degli uffici periferici.
Direzioni provinciali: gestiscono l’applicazione dei tributi amministrati dall’Agenzia.
Riscossione dei tributi
Tradizionalmente affidata ad una figura estranea all’amministrazione finanziaria, che fino al 2017 era Equitalia, da allora le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite ad un ente pubblico economico, strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Garante del contribuente
Lo statuto del contribuente ha previsto l’istituzione, presso ogni Direzione regionale della figura del Garante del contribuente. Con poteri a raccogliere dai soggetti passivi di irregolarità, disfunzioni, prassi amministrative per rapportarsi con gli uffici fiscali.
Soggetti passivi
Coloro che risultato debitori dell’obbligazione tributaria nei confronti dell’ente pubblico creditore. La figura più importante è il contribuente.
Sorgono obblighi di natura formale in capo anche a soggetti diversi dal contribuente, responsabile e sostituto d’imposta.
La soggettività tributaria presuppone quella di diritto comune, inoltre il legislatore tributario libero di attribuire la soggettività passiva anche a centri di imputazioni che non sono dotati della soggettività civilistica ( es A) o non attribuirla a centri che altrimenti sono soggetti a diritto comune.
Trust
Es A: Il trust ricorre quando un soggetto(settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. In pratica la spiccata peculiarità di questo istituto sta nel fatto che i beni del trust non sono né di proprietà del trustee, né del settlor, né, addirittura del beneficiario. Il legislatore ha eletto il trust quale soggetto passivo IRES considerandolo alla stregua di un ente.
Il contribuente
Contribuente di diritto: Il contribuente è il debitore dell’obbligazione tributaria in quanto il soggetto che realizza il presupposto e manifesta quindi la capacità contributiva oggetto del tributo
Contribuente di fatto: soggetto nei confronti del quale viene traslato l’onere finanziario del tributo, pur rimanendo estraneo al rapporto giuridico.
Traslazione dell’onere finanziario del tributo
1. Traslazione giuridica: trasferimento dell’onere è imposto dalla stessa disciplina del tributo. Es: IVA
Contribuente di diritto: operatore economico
Contribuente di fatto: consumatore finale
2. Traslazione economica: trasferimento dell’onere finanziario in modo occulto aumentando il corrispettivo richiesto
3. Traslazione pattizia: E’ ammesso qui l’accollo del debito d’imposta senza effetto di liberazione del contribuente originario.
Domicilio e residenza fiscale
Domicilio fiscale: Determina l’ambito territoriale di coinvolgimento del soggetto nell’attuazione del tributo e la competenza territoriale dell’Amministrazione finanziaria. In base al domicilio si individua l’ufficio competente all’azione di accertamento e riscossione.
Residenza fiscale: individua un criterio di collegamento stabile del contribuente con il territorio statale, idonea a giustificare l’imposizione su tutti i redditi prodotti dal soggetto, secondo il principio dell’utile mondiale.
Sostituto d’imposta
Il soggetto che, in forza di una disposizione di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, con rivalsa normalmente obbligatoria (Art.64 dpr 600/1973). Si hanno due autonomi rapporti obbligatori che li lega all’ente pubblico, l’obbligazione del sostituto dipende dall’obbligazione del contribuente, avente lo stesso oggetto della obbligazione tributaria.
Soggetti: ente pubblico creditore, il sostituito, il sostituto.
Il soggetto attivo può pretendere l’adempimento della prestazione pecuniaria solo dal sostituto.