Processo tributario: Primo grado Flashcards
Processo tributario
Il processo tributario si svolge dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ente contro cui è proposta l’impugnazione dell’atto o del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso.
Atto introduttivo/Ricorso
L’atto introduttivo del processo tributario in primo grado ha la forma di un ricorso avverso l’atto o il diniego tacito di rimborso. Il ricorso deve essere, a pena di decadenza, notificato alla controparte entro il termine di 60gg, decorrente dalla notifica dell’atto impugnato. Il ricorso proposto oltre i termini è inammissibile.
Grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso, mentre la decadenza per il decorso del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è neppure sanabile con l’avvenuta costituzione.
Introduzione del processo
Nel caso di diniego tacito di rimborso è previsto un termine di improcedibilità, per cui il ricorso non può essere presentato prima di 90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria; decorsi i 90gg il ricorso può essere presentato fino alla prescrizione del diritto, ossia 10 anni.
Il termine di decadenza di 60gg dalla notifica dell’atto impugnato resta sospeso, per 90gg, quando viene presentata istanza di accertamento con adesione. Conseguentemente, il termine di impugnazione diviene di 150gg.
Sospensione feriale
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l’inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo
Notificazione del ricorso determina litispendenza
La notificazione del ricorso determina la litispendenza ma non è sufficiente per radicare la controversia dinanzi alla corte di primo grado. Occorre che il ricorrente provveda tempestivamente alla costituzione in giudizio, mediante il deposito dell’atto presso la segretaria della Corte entro il termine di 30gg, successivi alla notifica.
Reclamo
Il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a 50.000euro.
Il reclamo è obbligatorio e ha ad oggetto la legittimità dell’atto, ovvero che si attiva obbligatoriamente anche se non è formalmente richiesto dal contribuente. Il reclamo si sostanzia in un’istanza di riesame di autotutela sollecitato con il ricorso del contribuente. Per le controversie entro la predetta soglia * il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere e può contenere una proposta in mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa*.
Si colloca a monte del processo, sebbene l’atto che attiva detta procedura sia il medesimo, ossia il ricorso.
Esito della procedura di reclamo
Se l’esito della procedura di reclamo è positivo, il contribuente non si deve costituire e, conseguentemente, il processo non viene incardinato innanzi al giudice tributario.
Reclamo e ricorso: termini
Il ricorso per cui è previsto il reclamo non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90gg decorrente dalla notifica.
Prima del compimento del termine, il ricorrente non può procedere alla costituzione in giudizio; se il ricorrente si costituisce prima dei 90gg, il ricorso è improcedibile e se la corte di primo grado lo rileva, rinvia la trattazione della causa al fine di consentire l’esame del reclamo.
E’ solo dalla scadenza dei 90gg che inizia a decorrere il termine di costituzione del ricorrente, che è di 30gg.
Mediazione
Esperimento della mediazione è eventuale.
Con il ricorso può essere formulata una proposta in mediazione, con cui il ricorrente si rende disponibile a trovare una soluzione mediata. La mediazione ricerca una soluzione di compromesso sul merito della vicenda. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, ovvero la prima rata, entro 20gg dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, nel caso di controversie relative ad atti impositivi o della riscossione. Decorsi i 90gg, senza che il reclamo sia stato accolto o si sia perfezionata la mediazione, il reclamo vale quale ricorso ed inizia la decorrenza del termine decadenziale di 30gg entro il quale il ricorrente è tenuto a procedere alla costituzione in giudizio.
Modifica legge 130/2022
Con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 17 bis D. Lgs. n. 546/92 ad opera dell’art. 4 comma 1 lett. e) della legge 130/2022 nelle ipotesi di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere gli elementi elencati all’art.18 alcuni dei quali espressamente contemplati a pena di inammissibilità.
Nel ricorso devono essere indicati:
- della Corte cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante,
- della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
- dei motivi;
Il ricorso è inammissibile se manca ovvero è assolutamente incerta una delle suddette indicazioni.
Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all’assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l’obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore. Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l’originale sia le copie destinate alle controparti.
Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore a pena di inammissibilità e deve recare indicazione di:
- della categoria cui il difensore appartiene
- dell’incarico conferito ossia della procura
- dell’indirizzo di PEC
Istanza di sospensione dell’atto impugnato
lI ricorrente ha la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia.
La presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 60gg dalla notificazione dell’atto impugnato.
Se ad essere impugnato è il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso può essere proposto solo una volta decorsi 90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto.
Il ricorso si presenta mediante la notifica dello stesso al soggetto/ente che ha emesso l’atto che si impugna, entro il termine di 60gg decorrente dalla notificazione di tale atto.