Capitolo 6: Attuazione del tributo ad opera del soggetto passivo Flashcards
Procedimento tributario
Indica la fase attutiva del tributo ed il complesso delle situazioni giuridiche ad esso relative.
Ambiti di rilevanza della partecipazione del soggetto passivo
Ambito di rilevanza:
1. Partecipazione forzosa: il potere impositivo dell’ente pubblico si esplica nel potere di:
- Attività di controllo e verifica
- Attività di accertamento del presupposto
- Attività di riscossione coattiva
- Attività di carattere sanzionatorio
2. Partecipazione del soggetto passivo che si manifesta nell’iter procedimentale con cui si esplica il potere impositivo dell’ente pubblico. ( Obblighi del soggetto passivo di fare e di subire)
3. Modelli procedimento di tipo collaborativo
Dichiarazione d’imposta
La dichiarazione d’imposta è un atto di tipo formale in quanto va presentata con i requisiti di forma, modalità e nei termini stabiliti dalla legge e sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha rappresentanza. I termini di presentazione sono diversi a seconda del tipo di imposta e diviene importante anche la differenza tra tributi periodici e istantanei, in cui la dichiarazione è una tantum. Principale forma di partecipazione del contribuente. Il principale atto di intervento del contribuente nella fase di attuazione del tributo ed è una dichiarazione con cui il singolo accerta il presupposto, determina la BI e liquida l’imposta dovuta.
Contenuto della dichiarazione
Si distingue un momento:
- volitivo: Carattere negoziale della dichiarazione trattandosi di effetti giuridici riconducibili direttamente alla manifestazione di volontà del soggetto passivo ( utilizzo del credito d’imposta, 8xmille)
- dichiarativo/comunicativo: riguarda le informazioni ed i dati che il soggetto deve comunicare, diretti alla quantificazione del tributo; La dichiarazione assume la natura di dichiarazione di scienza quale atto giuridico volontario di cui il singolo si assume la responsabilità ma i cui effetti sono determinati dalla legge
Dichiarazione tributaria ha una fondamentale natura di dichiarazione di scienza, cui si innestano elementi di tipo negoziale.
Emendabilità della dichiarazione
Emendabilità(ritrattabilità) della dichiarazione si intende la possibilità per il soggetto passivo di presentare elementi di fatto e/o diritto diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati in origine, in grado di inficiare l’esattezza ovvero l’esaustività della dichiarazione originaria.
E’ possibile integrare la dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; compilata come una nuova dichiarazione.
Dichiarazione integrativa è permessa al fine di regolarizzare spontaneamente omissioni ed errori suscettibili di compromettere l’attendibilità, l’esattezza e la completezza dell’informativa resa all’AE.
Tipologie di RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
1. Dichiarazione correttiva nei termini: La dichiarazione correttiva nei termini può essere inviata entro la naturale scadenza prevista per l’invio delle dichiarazioni
2. Dichiarazione integrativa in senso stretto: può essere inviata una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione
Bisogna indicare nel frontespizio della dichiarazione che si tratta di una dichiarazione correttiva o integrativa.
Dichiarazione Integrativa: a sfavore del soggetto e a favore del soggetto
- Integrativa a sfavore del soggetto passivo: rettificando la dichiarazione è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni applicabili, mediante l’istituto del ravvedimento operoso
- Integrativa a favore del soggetto passivo: Il contribuente mira a rimediare al versamento in eccesso di imposta, volendo ottenere l’imposta versata in eccedenza, il credito che emerge con la dichiarazione integrativa può essere chiesto a rimborso oppure usato in compensazione.
Compensazione
Compensazione:
- dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione senza limitazioni
- dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto l’eventuale credito IVA può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti, solo se maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Incidenza della presentazione della dichiarazione integrativa sui termini decadenziali dell’azione accertativa
I termini di decadenza dell’azione di accertamento si calcolano a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in particolare:
- i termini per l’accertamento, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento - decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione
- ai fini dell’imposta di registro, imposta sulle successioni - decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori ed omissioni
Dichiarazione integrativa: Slittamento del dies a quo
Si determina uno slittamento dei termini quindi per conteggiare i termini decadenziali, sia per l’accertamento, sia per la liquidazione ed il controllo formale, ma solamente per gli elementi oggetto di correzione.
Dichiarazione IRES
Queste devono essere redatte su apposito modulo; Dichiarazione presentata annualmente, per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Dichiarazione IRES: La dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se la società o l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 novembre di ciascun anno.
Dichiarazione IRPEF
Dichiarazione IRPEF: Presentata in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Dichiarazione IRAP
Dichiarazione IRAP:
- se si tratta di persone fisiche, società semplici, soggetti IRES o PA il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- soggetti IRES il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
Dichiarazione IRAP
Anche i soggetti in liquidazione volontaria devono procedere con l’invio del modello IRAP 2023. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, solo se vi è esercizio provvisorio bisogna rispettare l’adempimento.
La trasmissione deve essere effettuata nei confronti delle amministrazioni locali in cui ha sede il domicilio fiscale del contribuente o nel luogo in cui viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni IRAP.
L’invio ha cadenza mensile, dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP.
Per individuare correttamente la scadenza non bisogna far riferimento alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Modalità per procedere alla dichiarazione IRAP
Ci sono diverse modalità per procedere:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati nel caso delle - Amministrazioni dello Stato;
- tramite società appartenenti al gruppo