Capitolo 2: Sistema delle Fonti di Diritto Tributario Flashcards
Fonti del diritto tributario
- Costituzione e leggi costituzionali //Trattati e fonti derivate dall’Unione europea
- Leggi di ratifica delle convenzioni internazionali
- Leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali
- Regolamenti statali e degli altri enti territoriali
Un simile ordine di successione riflette una precisa gerarchia tra le norme giuridiche, tale per cui le norme di grado superiore vincolano quelle di grado inferiore che non possono derogare, implicitamente o espressamente alle prime, pena la loro illegittimità.
Fonti dell’UE
Fonti primarie
1. Trattati: ; TUE, TFUE.
Fonti derivati
2. Regolamenti: hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi, con efficacia diretta all’interno degli stati, senza che siano necessarie forme di implementazione e recepimento
3. Direttive: Impongono agli stati membri di raggiungere un risultato. In caso di direttive self-executing si possono configurare alcuni ambiti di efficacia diretta.
4. Decisioni
5.Sentenze della corte di Giustizia
Preminenza gerarchica
Le norme europee prevalgono sulle norme statali con il contro-limite quello del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
La preminenza gerarchica delle fonti europee è riconosciuta dalla stessa Costituzione all’art.117 che limita la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dei vincoli derivati dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
Aree di competenza del diritto europeo nel diritto tributario
1. Armonizzazione fiscale: art.113 del TFUE
Armonizzazione delle legislazioni in materia di imposta, per assicurare il funzionamento del mercato unionale ed evitare distorsioni di competenza
2. Ravvicinamento Art.115 TFUE
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che abbiano una incidenza diretta sul mercato dell’unione.
3. Integrazione fiscale: apporto della Corte di Giustizia dell’Unione europea( CGUE)
Diritto internazionale
Le convenzioni internazionali ( diritto internazionale pattizio) entra a far parte degli ordinamenti giuridici a seguito della ratifica dei trattati internazionali con legge ordinaria ex art. 80 Cost. collegandosi in una posizione sub-costituzionale o intermedia tra Costituzione e leggi ordinarie.
Le principali Convenzioni internazionali rilevanti in materia tributaria sono volte a contrastare la doppia o plurima imposizione internazionale dei redditi e dei patrimoni, e a consentire forme di reciproca collaborazione tra le amministrazioni finanziarie nazionali.
Doppia imposizione internazionale
Fattispecie in cui il reddito prodotto da un soggetto è potenzialmente assoggettato ad imposizione in diversi Stati. Ciò può avvenire o perché il soggetto è considerato fiscalmente residente in più Stati oppure per il concomitante operare del principio dell’utile mondiale e di quello della localizzazione della fonte del reddito. Per risolvere queste situazioni, gli stati stipulano tra loro Convenzioni oppure i legislatori nazionali possono autonomamente riconoscere al soggetto residente un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
Riforma tributaria del 2001
La riforma del 2001 è quella che ha introdotto nell’ordinamento i due principi cardine del federalismo: autonomia fiscale e solidarietà tra gli enti territoriali.
Da un lato, è stata attribuita autonomia finanziaria agli enti territoriali.
Dall’altro lato, era necessario prevedere un meccanismo che frenasse l’allargamento delle disparità. Esso è stato individuato in un fondo perequativo destinato ai territori “più poveri”.
Autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali
Autonomia tributaria: la potestà riconosciuta in capo ad alcuni enti, di introdurre e disciplinare propri prelievi di natura tributaria.
La regione è dotata di potestà legislativa.
Gli enti locali emanano atti normativi di natura regolamentare.
Autonomia tributaria: art.117 Cost
La potestà dello Stato è esclusiva nelle materia indicate al comma 2, tra cui rientrano, il sistema tributario e contabile dello stato, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e la perequazione(distribuzione equa delle risorse) delle risorse finanziarie.
La potestà legislativa delle Regioni è concorrente per quanto riguarda il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e residualeper materie, come tributi locali, esclusivamente collegati al territorio della Regione.
Autonomia finanziaria di entrata(e di spesa): art.119 Cost
- Gli enti territoriali possono stabilire ed applicare i tributi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Regioni a Statuto ordinario
Si finanziano attraverso:
- Compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio
- Da risorse provenienti dal fondo perequativo ( a favore delle Regioni con minori capacità fiscale)
- Istituire tributi:
1.Tributi propri: istituiti e disciplinati con legge regionale, nell’esercizio della competenza residuale e quindi in rapporto a presupposti non oggetto di imposizione statale
2. Tributi propri-derivati: istituiti e regolati da legge statale con attribuzione del credito tributario alla Regione –> IMU, TARI, TASI
2a. Addizionali: calcolati sulla base imponibile di tributi erariali, il credito tributario è in capo alla Regione.
Regioni a Statuto speciale
I cui statuti assumono rango costituzionale, possono istituire tributi propri solo con il limite della armonia con i principi del sistema tributario statale ed ovviamente quello europeo.
Fonti di soft law
Regole che non appartengono ad un ordinamento giuridico e che non sono caratterizzate da alcuna forza cogente e precettiva. Soft law è un modello di norme giuridiche che possono divenire hard law solo se vengono recepite da fonti normative.
La proliferazione di tali modelli di norme giuridiche a livello europeo ed internazionale deriva dalla necessità di un’azione congiunta e coordinata dei singoli legislatori nazionali per affrontare fenomeni tributari di portata mondiale. es: evasione ed elusione delle imprese multinazionali( progetto BEPS).