Capitolo 8: Contenzioso e strumenti deflattivi Flashcards
Istituti deflattivi di tipo consensuale
- Accertamento con adesione
- Reclamo/Mediazione
- Conciliazione. Transazione fiscale
- Ricorso tributario
- Ravvedimento operoso
Accertamento con adesione
E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
Modalità di introduzione dell’accertamento con adesione: Iniziativa dell’ufficio
Su iniziativa dell’ufficio: L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.
Modalità di introduzione dell’accertamento con adesione: Su istanza del contribuente
Su istanza del contribuente:Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Accertamento con adesione: Su istanza del contribuente(II)
Prevede che la presentazione dell’istanza da parte del contribuente determini l’effetto di sospendere per 90 gg il termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.
Perfezionamento dell’accertamento con adesione
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
- Raggiungimento dell’accordo: i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
- Non raggiungimento dell’accordo: il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Risultato deflattivo dell’Accertamento con adesione
Il risultato deflattivo e di certezza derivante dalla definizione consensuale è garantito dalla previsione della non impugnabilità dell’atto di accertamento, della non modificabilità e non integrabilità dello stesso e della esclusione dell’esercizio di ulteriore azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Mediazione e conciliazione e giudiziale
(rinvio)
Transazione fiscale
Parlando di forme di definizione consensuale si deve riservare un breve cenno alla transazione fiscale consente all’ufficio fiscale di stralciare o dilazionare, a talune condizioni, alcuni debiti tributari in relazione a concordati preventivi o accordi di ristrutturazione del debito.
Ravvedimento operoso
Consente al contribuente di correggere i propri errori dichiarativi e/o di versamento, procedendo alla rettifica dell’errore/omissione con la corresponsione integrale delle imposte dovute, ottenendo in questo modo un abbattimento delle sanzioni amministrative applicabili. E’ consentito sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. E’ consentito anche quando è stata avviata una verifica fiscale a carico del soggetto e fino al momento di emanazione dell’atto impositivo.
Tipologie di ravvedimento
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento intermedio
- ravvedimento lungo
- ravvedimento lunghissimo
- ravvedimento ultra-biennale
- ravvedimento da PVC
Ravvedimento sprint
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo;
Ravvedimento breve
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo.
Ravvedimento intermedio
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo.
Ravvedimento lungo
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo.