Capitolo 8: Contenzioso e strumenti deflattivi Flashcards
Istituti deflattivi di tipo consensuale
- Accertamento con adesione
- Reclamo/Mediazione
- Conciliazione. Transazione fiscale
- Ricorso tributario
- Ravvedimento operoso
Accertamento con adesione
E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
Modalità di introduzione dell’accertamento con adesione: Iniziativa dell’ufficio
Su iniziativa dell’ufficio: L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.
Modalità di introduzione dell’accertamento con adesione: Su istanza del contribuente
Su istanza del contribuente:Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Accertamento con adesione: Su istanza del contribuente(II)
Prevede che la presentazione dell’istanza da parte del contribuente determini l’effetto di sospendere per 90 gg il termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.
Perfezionamento dell’accertamento con adesione
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
- Raggiungimento dell’accordo: i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
- Non raggiungimento dell’accordo: il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Risultato deflattivo dell’Accertamento con adesione
Il risultato deflattivo e di certezza derivante dalla definizione consensuale è garantito dalla previsione della non impugnabilità dell’atto di accertamento, della non modificabilità e non integrabilità dello stesso e della esclusione dell’esercizio di ulteriore azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Mediazione e conciliazione e giudiziale
(rinvio)
Transazione fiscale
Parlando di forme di definizione consensuale si deve riservare un breve cenno alla transazione fiscale consente all’ufficio fiscale di stralciare o dilazionare, a talune condizioni, alcuni debiti tributari in relazione a concordati preventivi o accordi di ristrutturazione del debito.
Ravvedimento operoso
Consente al contribuente di correggere i propri errori dichiarativi e/o di versamento, procedendo alla rettifica dell’errore/omissione con la corresponsione integrale delle imposte dovute, ottenendo in questo modo un abbattimento delle sanzioni amministrative applicabili. E’ consentito sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. E’ consentito anche quando è stata avviata una verifica fiscale a carico del soggetto e fino al momento di emanazione dell’atto impositivo.
Tipologie di ravvedimento
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento intermedio
- ravvedimento lungo
- ravvedimento lunghissimo
- ravvedimento ultra-biennale
- ravvedimento da PVC
Ravvedimento sprint
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo;
Ravvedimento breve
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo.
Ravvedimento intermedio
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo.
Ravvedimento lungo
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo.
Ravvedimento lunghissimo
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo.
Ravvedimento ultra-biennale
Oltre i termini di cui sopra si ha la riduzione ad un sesto del minimo
Ravvedimento da PVC
Se il versamento è effettuato a seguito di rilascio di PVC ma prima dell’emanazione dell’atto impositivo, la riduzione delle sanzioni è ad un quinto del minimo.
Acquiescenza
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Acquiescenza alle sole sanzioni ammnistrative
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.
Interpelli
L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.
Tipologie di interpello
- Interpello ordinario
- Interpello probatorio
- Interpello antiabuso
- Interpello disapplicativo
- Interpello sui nuovi investimenti
Interpello ordinario
L’interpello ordinario consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza.
Interpello probatorio
L’interpello probatorio consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, le istanze presentate dalle società “non operative” e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE.
Interpello antiabuso
L’interpello anti-abuso consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo.
Interpello disapplicativo
L’interpello disapplicativo consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio.
Interpello sui nuovi investimenti
L’interpello sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).
Interpello: Consegna
Le istanze di interpello sono presentate mediante consegna brevi manu, o spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica mediante PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente.
Istanza di interpello
Deve identificare il soggetto istante e contenere la descrizione puntuale e circostanziale della fattispecie, oltre ad indicare le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, applicazione o disapplicazione. Inoltre deve essere esposta in modo chiaro e univoco la soluzione proposta dal contribuente. Caratteristiche:
- riferita a casi concreti e personali
- condizione di obiettiva incertezza
- preventività dell’istanza, prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione d’imposta
- non deve interferire con i poteri accertativi.
Interpello: risposta dell’Amministrazione
Deve essere notificata o comunicata al contribuente entro 90gg per interpello ordinario e 120gg per gli altri.
Modelli di adempimento collaborativo
- Cooperative compliance
- Cooperazione e collaborazione forzata
- Autotutela
Cooperative compliance
Autotutela
Se l’Agenzia prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.
Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
Domanda di autotutela
Nella domanda occorre riportare:
- l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
Casi frequenti di autotutela
Casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
Autotutela: Annullamento dell’atto illegittimo
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
- il giudizio è ancora pendente;
- l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Cooperative compliance
Possono aderirvi i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Cooperative compliance: Descrizione
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi.
Cooperazione e collaborazione forzata
Un modello speciale di adempimento collaborativo, rivolto alle società ed agli enti di ogni tipo, non residenti in Italia, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 mld di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50mln annui avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie, appartenenti al medesimo gruppo societario.