Capitolo 3: Principi fondamentali del Diritto Tributario Flashcards
Principi fondamentali del Diritto Tributario
- Principi costituzionali: art.23 cost e art.53 cost
- Principi generali contenuti nello Statuo del contribuente
- Principi generali dell’Unione europea
Art.23 Cost: Riserva di legge
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Prestazione personale: Sono le varie attività di dare o fare che lo Stato può imporre ai cittadini per i fini pubblici
- Prestazione patrimoniale: Quando lo stato interviene a limitare risorse patrimoniali al singolo può farlo con un atto espresso dell’organo che direttamente esprime la volontà popolare.
Diritto all’autoimposizione: Particolare sistema di riscossione delle imposte, secondo il quale è lo stesso contribuente che provvede al versamento del tributo dovuto all’erario.
Diritto all’autoimposizione –> NO TAXATION WITHOUT RAPPRESENTATION: indefettibile( che non può venire meno) legame tra prelievo tributario e rappresentanza politica.
Art.23 cost Ambiti di competenza parlamentare/Affermazione della riserva di legge
- tutela della libertà individuale
-
integrità patrimoniale
Valori fondamentali che sono posti allo stesso livello di importanza.
Ratio art.23 Cost
Il principio di riserva ha lo scopo di rafforzare il principio di legalità in relazione a valori ed interessi fondamentali, del singolo e della collettività.
Riserva di legge idonea a:
1. Configura la subalternità del potere esecutivo a quello legislativo
2. Consentire una maggiore ponderazione della scelta politica coinvolgendo anche le minoranze
3. Assicurare trasparenza dei processi decisionali
4. Determinare il controllo di legittimità dell’atto normativo da parte della Corte costituzionale
Prestazione patrimoniale imposta
Presenza di due elementi:
1. coattività: prestazioni il cui obbligo sia previsto da un atto autoritativo (oppure da fonte contrattuale ma disciplinato in via autoritativa), adottato senza il concorso della volontà del soggetto destinatario. La coattività deve essere tale da fissare in modo autoritativo il contenuto del rapporto e quindi della prestazione stessa.
2. decurtazione patrimoniale: Attitudine della disciplina normativa a produrre ablazione del patrimonio del privato. Deriva da un sacrificio patrimoniale definitivo o ad effetto ablatorio temporaneo o parziale.
Il concetto di prestazione imposta è più ampio rispetto a quello di tributo ( decurtazione solo assoluta, a carattere definitivo, con una specifica dimensione funzionale ed una connotazione causale).
Prestazione patrimoniale imposta: Caratteri:
Si traduce in un impoverimento del singolo. La decurtazione patrimoniale può derivare sia da prestazioni che causano un sacrificio patrimoniale definitivo( tributi) sia da prestazioni il cui effetto ablatorio è solo temporaneo o parziale. (prestiti forzosi, contributi previdenziali obbligatori).
Natura della riserva di legge
Ha carattere relativo e quindi non assoluto. Quindi la materia tributaria è disciplinata anche da fonti normative secondarie.
La legge individua i criteri di riparto e quindi il concorso dei singoli alle spese pubbliche attraverso le norme sostanziali ( o impositrici). La riserva di legge individua in positivo ed in negativo( esenzioni, esclusioni/ agevolazioni fiscali) il carico tributario.
Le fonti secondarie possono intervenire a regolare la disciplina sostanziale esclusivamente per definire l’aspetto quantitativo del prelievo ( BI o aliquota).
Le norme sanzionatorie costituiscono prestazione patrimoniale imposta, vale una riserva assoluta di legge.
Termine legge
Indica sia la legge in senso formale sia gli atti aventi forza di legge:
1. Legge del parlamento
2. Decreto legislativo–> I decreti legislativi invece hanno introdotto i principali tributi dell’ordinamento.
3. Decreto legge –> E’ previsto un controllo parlamentare preventivo o successivo così si rispetta la ratio della riserva. Art.4 l.212/2000 Statuto del contribuente: Non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
4. Legge regionalevedi cap 2
Art.4 L.212/2000 Statuto del contribuenti
Non si può prevedere con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Riserva di legge e normi secondarie
Le norme secondarie sono rappresentate dai regolamenti. Possono determinare solo il quantum del prelievo entro criteri e limiti fissati dalla legge.
Tipologie:
1. Statali
2. Regionali
3. Locali
Art.17 L.400/1988
Sei tipologie di regolamenti:
1. Esecutivi –> disciplinano l’esecuzione di leggi e decreti legislativi: piena ammissibilità nel diritto tributario
2. Attuativi/Integrativi –> Completano ed integrano le norme: piena ammissibilità nel diritto tributario
4. Autonomi/indipendenti–> Manca la disciplina legislativa
5. Di organizzazione –> Non sono ammessi in materia tributaria
6. Delegati: Non può essere emanato nelle materie coperte da riserva assoluta.
Art.53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art.53 Cost Analisi: Collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche; Causa giustificatrice;
a) Collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche; fondamentale funzione del tributo è quella di garantire le risorse per lo svolgimento delle attività dello stati e degli altri enti territoriali. Il concorso del singolo delineato in termini di doverosità e l’interesse dello stato alla percezione dei tributi è definito interesse fiscale
b)Il carico deve essere determinato in ragione della capacità contributiva di ognuno. La capacità contributiva è causa giustificatrice del prelievo tributario, e regola la determinazione dell’an e del quantum. E questo si applica solo alle IMPOSTE e non invece alle TASSE.
Art.53 Cost Analisi: Componente solidaristica
c) Componente solidaristica con fondamenta nell’art.2 Cost. Attuazione dell’obbligo tributario è adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale essendo strutturato per comportare maggior sacrificio economico in capo a colore che manifestano una maggiore forza economica.
Art.53 Analisi: Tutela del singolo consociato; uguaglianza nel prelievo fiscale
d) Capacità contributiva assolve all’esigenza di tutela del singolo consociato nel rapporto con lo stato. Vincoli all’intervento ablatorio autoritativo:
- di tipo formale: solo con la legge può essere intaccata l’integrità patrimoniale del singolo e possono essere assunte scelte in grado di impattare su interessi collettivi
- di tipo sostanziale: prelievo tributario legittimo esclusivamente se il soggetto manifesta forza economica e solo entro i limiti quantitativi espressi
e) Art.53 impone l’uguaglianza nel prelievo fiscale: in presenza di una medesima capacità contributiva vi deve essere uguale imposizione.