Processo tributario: Primo grado; Conciliazione e Tutela Cautelare/sospensione dell'atto impugnato Flashcards
Conciliazione
Giudiziale: interviene in udienza
Stragiudiziale: interviene fuori udienza
La conciliazione, un particolare istituto deflattivo del contenzioso che consente la definizione del processo mediante il raggiungimento di un accordo fra le parti.
La conciliazione nel processo tributario può essere esperita si in primo grado come pendenza dell’appello non è invece consentita la conciliazione è in pendenza del giudizio di Cassazione.
Se al momento in cui le parti raggiungono un accordo conciliativo la trattazione è già stata fissata e sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità la Corte pronuncia con sentenza l’accettazione della materia del contendere.
Se la conciliazione e parziale la Corte pronuncia con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere mentre il giudizio proseguirà per ciò che è rimasto fuori dalla soluzione conciliativa.
Perfezionamento della conciliazione
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore del contribuente o per le somme che l’ente impositore deve corrispondere al contribuente.
La conciliazione si perfeziona in udienza mediante la redazione di processo verbale che reca l’indicazione delle somme delle modalità di pagamento. In questo caso non è l’accordo tra le parti bensì il processo verbale e costituire titolo per la riscossione delle somme dovute dal contribuente o di quelle che l’ente impositore deve pagare.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo tra le parti o dalla redazione del processo verbale.
Se le somme non vengono pagate l’ufficio di scrivere ruolo le residue somme dovute a titolo d’imposta interesse sanzioni.
La conciliazione giudiziale integra una causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere che è dichiarata dalla commissione con sentenza.
Conciliazione stragiudiziale
Conciliazione stragiudiziale: quando le parti raggiungono un accordo conciliativo fuori udienza mentre il processo è pendente; in tale eventualità è presentata un’istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai rispettivi difensori ai fini della definizione della controversia.
Conciliazione giudiziale
Nella conciliazione giudiziale: la parte interessata rivolge un’istanza al giudice affinché solleciti promuova il raggiungimento di un accordo conciliativo l’istanza può essere presentata già da ciascuna delle parti entro il termine previsto per il deposito di memorie illustrative.
Nella conciliazione giudiziale l’accordo si perfeziona indipendentemente dal pagamento: con la sottoscrizione dell’accordo o con la redazione del processo verbale.
Tutela cautelare
La presentazione del ricorso non sospende gli effetti dell’atto impugnato.
L’atto può legittimare l’avvio dell’azione esecutiva consentendo l’iscrizione a ruolo o direttamente al pignoramento nel caso dell’accertamento esecutivo.
Tutela cautelare: Acquiescenza
Il pagamento del tributo non costituisce acquiescenza.
Il contribuente può pagare o fare istanza di rateazione e contestualmente fare ricorso anche al solo scopo di scongiurare l’azione esecutiva dell’amministrazione finanziaria.
Si verifica acquiescenza e quindi non si può fare ricorso al caso in cui il contribuente paga le imposte e le sanzioni beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni previsto per il caso di rinuncia al ricorso .
Presupposto della sospensione del processo
Il contribuente stesso puoi chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado addita la sospensione dell’atto ove possa derivargli un danno grave e irreparabile.
La tutela cautelare può assumere solo la forma della sospensione degli effetti dell’atto.
Ai fini della concessione della sospensione degli effetti devono sussistere due presupposti che l’istanza deve argomentare e dimostrare.
Periculum in mora ossia in danno grave e irreparabile grave ossia identità consistente e irreparabile non rimediabile dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il fumus Boni iuris e cioè la parvenza di fondatezza del ricorso ovvero almeno ad ad un esame sommario il ricorso non è palesemente infondato. Il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il ricorrente può fare istanza al presidente affinché si pronunci inaudita altera parte in tale eventualità il presidente può disporre con decreto motivato previa delibazione del merito la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla decisione del collegio.
Istanza di sospensione
L’istanza di sospensione deve essere decisa entro 180 giorni punto il termine non è però perentorio punto la trattazione avviene in camera di consiglio con partecipazione delle parti il collegio si pronuncia con ordinanza motivata non impugnabile il dispositivo dell’ordinanza e comunicato alle parti in udienza . La sospensione dell’esecuzione può essere anche solo parziale; quando viene disposta la sospensione dell’esecuzione alla trattazione della controversia deve essere fissato entro i successivi 90 giorni.
Ripresentazione dell’istanza
È consentito al contribuente di ripresentare istanza, in prima battuta rigettata per ritenuta non sussistenza di un adeguato pericolo, laddove il mutamento della condizione consenta di ritenere finalmente integrato detto pericolo.
Riforma 130/2022
L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione è fissata con decreto per la prima camera di consiglio “utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza e la comunicazione dell’udienza va data alle parti almeno 5 giorni (e non più 10 giorni) prima (art. 47, comma 2).
Correlativamente è abrogata il comma 5-bis secondo cui l’istanza doveva essere decisa entro 180 giorni dalla presentazione.