IVA Flashcards
IVA - Imposta sul valore aggiunto
L’IVA è l’imposta indiretta che colpisce il valore aggiunto che si produce nel sistema economico per effetto degli scambi di beni e servizi.
Le fonti sono:
- Direttiva 112/2006/CE che riunisce tutte le direttive a livello europeo
- DPR 633/1972
E’ un’imposta europea indiretta sui consumi, e quindi deve essere applicata in tutti gli stati dell’UE, perché introdotta in attuazione delle direttive comunitarie e sulla disciplina ampiamente uniformata a livello europeo.
Valore aggiunto
Incremento di valore che un’azienda produce sui beni e sui servizi acquistati dall’esterno per effetto della sua attività produttiva; Il valore aggiunto va ad aumentare il valore dei singoli beni e dei servizi acquistati presso altre aziende.
Meccanismo di applicazione
L’Iva è un’imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa solo sull’aumento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico, a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.
Nel caso di un operazione imponibile il cedente ha addebitato in rivalsa l’Iva al cessionario, il quale ha fatto lo stesso con il consumatore finale. Mentre il consumatore finale non ha diritto di detrazione, il cessionario ha diritto di detrazione sull’Iva corrisposta al cedente. Ne consegue che nessun dei due operatori economici sono incisi dal peso economico del tributo.
Il cedente ha l’obbligo di versamento dell’Iva ricevuta dal cessionario. Il Cessionario ha l’obbligo di versamento dell’Iva allo stato dopo aver portato in detrazione l’Iva pagata al cedente. Il consumatore finale invece paga l’Iva per intero senza possibilità di detrarre nulla.
Meccanismo di applicazione: operazione imponibile + operazione non imponibile
La cessione di beni effettuata al consumatore finale sia una operazione non imponibile.
Il cedente ha addebitato in rivalsa l’Iva al cessionario, il quale ha ceduto il bene al consumatore finale senza applicazione del tributo. Il cessionario mantiene il diritto di detrazione sull’Iva versata al cedente, con la conseguenza che lo stato non incasserà nulla.
Meccanismo di applicazione: operazione imponibile + operazione esente
La cessione di beni effettuata al consumatore finale sia una operazione esente.
Il cedente ha addebitato in rivalsa l’Iva al cessionario, il quale ha ceduto al consumatore finale senza applicazione del tributo. Il cessionario non ha diritto di detrazione sull’Iva versata al cedente. Lo stato incassa l’Iva pagata dal cessionario al cedente.
Art.1 dpr 633/1972
Art.1:L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Momento impositivo
Al verificarsi del momento impositivo nasce contestualmente:
* l’obbligo di rivalsa del cedente / prestatore
* il diritto di detrazione del cessionario / committente
* l’obbligo di emissione della fattura
* l’obbligo di versare l’imposta all’Erario (“esigibilità”)
Presupposti IVA
Un’ operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- Presupposto oggettivo: deve trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi;
- Presupposto territoriale: l’operazione deve essere territorialmente rilevante in Italia;
- Presupposto soggettivo: chi compie l’operazione è un soggetto che svolge in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e quella operazione si riferisce all’attività economica.
Attività economica: attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.
Presupposto oggettivo
Le cessioni di beni sono atti a titolo oneroso che comporta trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Il concetto di bene coincide con quello civilistico, quindi sia beni mobili che immobili, ad esclusione di quelli immateriali.
Prestazione di servizi, sono quelle attività, svolte contro corrispettivo, dipendenti da obbligazione di fare, non fare e permettere, quale ne sia la fonte.
Cessione di beni: importante è il carattere di onerosità
Prestazione di servizi: caratteristica fondamentale è la corrispettività.
Presupposto soggettivo
Soggetti passivi IVA sono coloro che pongono in essere la cessione del bene o la prestazione del servizio nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale. Il presupposto soggettivo è definito sulla base dei concetti di: esercizio di impresa; esercizio di arti e professioni.
L’art. 4 fornisce la definizione di esercizio di impresa sancendo la rilevanza ai fini IVA dell’attività agricola oltre a quella commerciale.
Per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, l’art. 5 lo definisce come: “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.”.
Esclusione dal presupposto IVA soggettivo
Viene escluso dal presupposto IVA, e si sancisce la non commercialità, quelle attività che si risolvono nel mero possesso e nella gestione passiva di immobili, partecipazioni e titoli finanziari.
Enti pubblici
Per le attività pubbliche svolte in regime privatistico sussiste il carattere di commercialità e quindi l’assoggettamento a IVA.
Presupposto territoriale
Gli art. 7 e ss. del DPR definiscono il presupposto territoriale nella realizzazione delle operazioni all’interno del territorio dello Stato italiano. Vi sono tuttavia regole specifiche per alcune fattispecie, come ad esempio per la cessione di beni, per cui la territorialità è definita dalla esistenza fisica nel territorio dello stato del bene nel momento in cui le operazioni sono effettuate. Con la precisazione che per beni mobili si deve trattare di beni:
- prodotti in Italia o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia;
- definitivamente importati;
- prodotti in altro stato UE.
Le prestazioni di servizio invece si considerano effettuate in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato[4] (B2B), o resi a committenti non soggetti passivi da operatori economici stabiliti nello stato (B2C).
OPERAZIONI INTROCOMUNITARIE, ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONI
Operazioni intracomunitarie: acquisti o cessioni di beni che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi stati membri dell’UE.
Sistema vigente: sistema transitorio d.l 331/1993 prevede la tassazione nel paese d’origine solo per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali;
Per gli scambi tra soggetti passivi IVA si prevede la non imponibilità dello stato cedente e la tassazione nello stato cessionario ( Paese di destinazione).
Rilevanza a fini IVA
Acquisto intracomunitario: assoggettata a imposta in Italia
Cessione intracomunitaria: Rileva come operazione non imponibile
Esportazioni: non imponibili ai fini IVA
Importazioni: soggette ai fini IVA.
Importazioni: introduzione di merci tra stati non compresi nel territorio dell’UE, che non siano già stato immesse in libera pratica in altro stato membro