Capitolo 7: LA riscossione dei tributi Flashcards

1
Q

L’attività di riscossione

A

La riscossione comprende l’insieme di atti e attività attraverso cui l’ente impositore acquisisce la disponibilità delle somme dovute dal soggetto obbligato all’adempimento. Il momento di attuazione dell’obbligazione tributaria si compie anche con l’esazione coattiva da parte dell’ente creditore.
La fase di riscossione non può mai mancare.
In via astratta la riscossione costituisce la fase conclusiva dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e contribuente; nella pratica la riscossione non rappresenta necessariamente la fase finale, questo perché l’ente pubblico può acquisire anticipatamente, ancorché in via provvisoria, le risorse di cui necessita.

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2
Q

Soggetti della riscossione

A

La soppressione di Equitalia ha portato al subentro di un nuovo ente pubblico, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione: un ente pubblico dell’Economia e delle Finanze.
Per i tributi locali la riscossione può essere invece curata direttamente dall’ente impositore(riscossione diretta) attraverso una società in house ovvero avvalendosi in tutto o in parte di soggetti iscritti in un apposito albo, ai sensi dell’art.53 n446/1997.
L’attività di riscossione è remunerata mediante aggio di riscossione ovvero oneri di riscossione e di esecuzione. Si tratta di somme che vengono commisurate a una percentuale delle somme da riscuotere in ragione della fase in cui avviene il pagamento.

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3
Q

Modalità di adempimento dell’obbligazione

A

L’adempimento dell’obbligazione tributaria può avvenire:
- riscossione diretta
- versamento diretta
- iscrizione a ruolo
A questo va aggiunto:
- riscossione in base all’accertamento esecutivo
- riscossione in base ad ingiunzione fiscale

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4
Q

Riscossione coattiva

A

E’ una vicenda solo eventuale e patologica nell’attuazione dei tributi, che si verifica nelle ipotesi in cui il contribuente non adempia autonomamente, tempestivamente e correttamente ai propri obblighi di versamento.
La riscossione coattiva esattoriale è una particolare procedura finalizzata al soddisfacimento coattivo del credito fiscale, mediante l’espropriazione dei beni e dei crediti del debitore e la loro successiva vendita.

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5
Q

Riscossione coattiva (II)

A

Ricalca il modello dell’esecuzione forzata contenuto del codice di procedura civile.
Soggetto: Oltre all’ente impositore si aggiunge l’Agente della riscossione incaricato a riscuotere coattivamente. Nell’esecuzione esattoriale, l’attività esecutiva è svolta direttamente e solamente dall’Agente della riscossione.
Intervento del giudice: Intervento del giudice nell’esecuzione esattoriale è solo eventuale e circoscritto essenzialmente al caso in cui il debitore promuove opposizione.

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6
Q

La procedura esecutiva DPR 602/1973

A

La procedura esecutiva è comune a tutti i tributi, ciò che varia invece è l’atto con cui detta procedura viene avviata:
- ruolo di riscossione
- accertamento esecutivo
- ingiunzione fiscale

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7
Q

I. Riscossione in base a ruolo

A

La riscossione in base a ruolo costituisce la modalità generalizzata di riscossione coattiva delle entrate tributarie.
In base a ruolo vengono riscosse coattivamente tutte le entrate pubbliche anche non tributarie.

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8
Q

Ruolo

A

Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme da questi dovute , formato dall’Ufficio ai fini della riscossione ad opera dell’Agente della riscossione.
Viene formato dall’ufficio sulla base degli avvisi; avvisi di liquidazione ai fini dell’imposta di registro che costituiscono c.d titolo di iscrizione a ruolo.
Sul piano funzionale, il ruolo costituisce un titolo esecutivo, che legittima l’Agente della riscossione a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dei debitori iscritti a ruolo.

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9
Q

Modalità di iscrizione a ruolo

A

Una volta verificato che il contribuente, cui è stato notificato l’avviso di imposta, non ha proceduto al pagamento spontaneamente, l’Ufficio procede ad iscrivere il contribuente e la somma pretesa nel ruolo.

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10
Q

Contenuto del ruolo

A

Il ruolo quale elenco ha contenuto molto composito, nel ruolo va indicato:
- codice delle componenti del credito
- il codice dell’ambito
- l’anno o il periodo di riferimento del credito
- importo di ogni articolo del ruolo
- totale degli importi
- numero delle rate, importo e scadenze

Inoltre:
- il CF del contribuente
- la specie di ruolo
- la data in cui il ruolo è reso esecutivo
- la motivazione

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11
Q

Motivazione del ruolo

A

Nel ruolo devono essere indicati il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.
Il ruolo deve essere motivato solo quando non è preceduto da un avviso di accertamento; questo perché, se il ruolo è preceduto da un avviso di accertamento, la pretesa in riscossione è già stata motivata ( con l’avviso) per cui è sufficiente richiamare l’atto presupposto.

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12
Q

Forme di iscrizione a ruolo

A

Ci sono due forme di iscrizione a ruolo:
- iscrizioni a titolo definitivo: Imposte e ritenute alla fonte liquidate; imposte e maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; redditi dominicali dei terreni e redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali; relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie
- iscrizioni a titolo provvisorio: quando l’atto che costituisce il titolo di iscrizione è impugnato innanzi al giudice tributario; è iscritto a ruolo solo un terzo dell’imposta e degli interessi, ma anche le sanzioni.

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13
Q

Tipologie di ruolo

A
  • Ruolo ordinario
  • Ruolo straordinario: quando vi è fondato pericolo per la riscossione; ossia quando vi è il rischio che lasciando trascorrere il tempo necessario allo svolgimento del processo, il debitore possa disperdere le garanzie patrimoniali, mettendo così a rischio la fruttuosità della riscossione.
    L’impiego di ruolo straordinario deve essere motivato, occorre fornire giustificazione in ordine al manifestarsi di un fondato (giustificato e provato) pericolo per la riscossione.
    Una volta formato il ruolo deve essere sottoscritto, con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo. A seguito della sottoscrizione, il ruolo, è affidato all’Agente della riscossione.
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14
Q

Cartella di pagamento

A

Ricevuto il ruolo, l’Agente della riscossione provvede alla c.d cartellazione, ossia a formare le cartelle di pagamento estrapolando dal ruolo le pretese(i debiti) riferite al medesimo debitore.
La cartella di pagamento è un estratto del ruolo ed è predisposta dall’Agente della riscossione. E’ un’atto individuale, riferita al singolo debitore.
La cartella contiene l’intimazione ad adempiere il versamento della somma richiesta entro 60 gg dalla notificazione nonché dall’avvertimento che in mancanza si procede a riscossione forzata.

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15
Q

Cartella di pagamento come precetto

A

La cartella assolve la funzione di precetto, proprio perché precetto, la cartella è necessaria per poter avviare la procedura esecutiva.

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16
Q

Contenuto della cartella di pagamento

A

Nella cartella di pagamento debbono essere riportate le medesime indicazioni prescritte per il ruolo ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito.
La cartella quindi è motivata sempre e solo in quanto è motivato il ruolo.

17
Q

Pagamento della cartella di pagamento

A

Se il debitore non paga la cartella nel termine di 60 gg dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora e l’onere di riscossione ( aggio) in misura piena; soprattutto può essere avviata l’esecuzione forzata.

18
Q

Notifica della cartella di pagamento

A

La notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre:
- terzo anno successivo: a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano a seguito dell’attività di liquidazione
- quarto anno successivo: per le somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
- quarto anno successivo: per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale
- secondo anno successivo: a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio.

19
Q

Notifica nei confronti di terzi

A

Il ruolo funge da titolo esecutivo, non solo nei confronti del debitore verso cui è stato formato, ma anche nei confronti di terzi. Sulla base del ruolo può essere notificato il precetto ( cartella) anche al debitore semplice coobbligato di colui cui è intestata l’iscrizione a ruolo. La notifica tempestiva ad uno dei coobbligati, impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri.

20
Q

II. Accertamento esecutivo

A

Si utilizza per la riscossione delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, nonché delle sanzioni connesse.
L’avviso di accertamento cumula tre funzioni: atto impositivo, titolo esecutivo e precetto.

21
Q

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo ma viene utilizzato il ruolo

A
  • imposte sui trasferimenti
  • imposte sui redditi e Iva risultanti dalle liquidazioni automatiche
  • riscossione di sanzioni non connesse al tributo
22
Q

Avviso di accertamento

A

L’avviso di accertamento deve riportare il contenuto tipico dell’atto impositivo, a pena di nullità, ossia motivazione, liquidazione dell’imposta.
E’ anche titolo esecutivo e precetto, diviene titolo esecutivo una volta decorsi i termini per impugnare, ed in quanto precetto contiene l’intimazione ad adempiere con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
L’intimazione ad adempiere non è a termine fisso.

23
Q

Avviso di accertamento(II)

A

L’intimazione è poi modulare, perché l’entità delle somme intimate non è fissa come la cartella di pagamento ma varia a seconda di come intende comportarsi il contribuente.
- se propone ricorso avverso l’atto, l’intimazione è per un terzo dell’imposta e degli interessi
- se non propone ricorso è invece per l’intera somma

24
Q

Presa a carico dall’Agente della riscossione

A

Decorso il termine per impugnare e decorsi ulteriori 30 gg l’avviso viene affidato all’Agente della riscossione deve dare notizia al contribuente, con raccomandata semplice.
A seguito dell’affidamento, l’Agente della riscossione può procedere con atti conservativi o cautelari; per procedere con l’esecuzione forzata, occorre invece attendere ulteriori 180gg.

25
Q

Atti successivi all’accertamento esecutivo: Atti secondari

A

Atti secondari: atti successivi da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento; L’atto secondario replica i tratti strutturali e funzionali dell’accertamento esecutivo(l’atto primario). Il termine per l’intimazione è fisso, entro 60gg dall’avvenuto ricevimento della raccomandata.

26
Q

Atti successivi all’accertamento esecutivo: Accertamento per il caso di pericolo della riscossione

A

Riscossione per il caso di grave pericolo: configurabile laddove emergano elementi idonei a far ritenere il rischio che il contribuente sottragga i propri beni ed eventuali azioni esecutive. E’ consentita qui la riscossione integrale e non pro quota. Il pericolo deve essere dimostrato, concreto e fondato pericolo per la riscossione, attuale e non meramente potenziale, spetta all’Amministrazione argomentare e provare già e direttamente nell’avviso di accertamento.

27
Q

III. Ingiunzione fiscale

A

Consiste in un ordine di pagare entro un termine fisso la somma dovuta, pena l’inizio di atti esecutivi. Ambito di applicazione circoscritto: Imu, Tasi, tributi per cui gli enti locali hanno preferito non avvalersi del ruolo.
L’ingiunzione assolve la funzione di titolo esecutivo e precetto, atto prodromico che non necessita della previa iscrizione a ruolo. Termine assegnato 60gg. L’ingiunzione fiscale è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

28
Q

Rateazione

A

Attraverso la rateizzazione delle somme dovute al fisco, il contribuente ottiene la possibilità di dilazionare il versamento.
Le rate sono mensili e di pari importo.
La rateizzazione è concessa previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione.
Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o denunzia. Il versamento avviene tramite F24.

29
Q

Ipotesi di rateazione del debito risultante a seguito di attività di controllo

A

A. Rateazione delle somme dovute in base a comunicazione di irregolarità
B. Rateazione nell’accertamento con adesione e nell’acquiescenza all’accertamento
C. Acquiescenza delle sanzioni
D. Rateazione è quella dei ruoli: su richiesta del contribuente il quale versi in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà l’agente della riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

30
Q

Misure cautelari e conservative: Ipoteca

A

Decorso il termine concesso al contribuente per pagare, l’Agente della riscossione può procedere con le misure cautelari e conservative del credito.
Quelle principali sono:
Ipoteca: è un diritto reale di garanzia, che accorda al titolare del credito(il creditore iptecario) il diritto di essere soddisfatto prioritariamente. L’ipoteca è iscritta per un importo pari al doppio del debito per cui si procede( questa sulla base del ruolo o accertamento esecutivo)

31
Q

Misure cautelari e conservative: Fermo amm.vo

A

Fermo amm.vo: su beni mobili iscritti in pubblici registri. Con l’iscrizione del fermo nel pubblico registro scatta il divieto di circolazione del bene questo se il debitore può dimostrare all’Agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della previsione in modo da evitare il fermo.

32
Q

Esecuzione forzata

A

E’ una procedura volta a sottrarre coattivamente i beni al debitore, per convertirli in denaro da destinare al soddisfacimento del credito tributario.
- Non può essere iniziata prima di 60gg dalla notificazione della cartella di pagamento.
- Con l’avviso di accertamento esecutivo, l’Agente della riscossione può intraprendere azioni esecutive dopo 180 gg dall’affidamento in carico

33
Q

Tipologie di esecuzione forzata: Pignoramento mobiliare

A

L’espropriazione ha inizio con l’ingiunzione da parte dell’Agente della riscossione dal astenersi da atti diretti a sottrarre beni esattamente indicati a garanzia patrimoniale.
Il pignoramento è un processo verbale che viene notificato al debitore con cui sono individuati i beni soggetti al pignoramento. Con espressa previsione legislativa sono indicati i beni espressamente non pignorabili.

34
Q

Tipologie di esecuzione forzata: Espropriazione immobiliare

A

Il pignoramento immobiliare si compie mediante la trascrizione presso il conservatore dei registri immobiliari di un avviso di vendita contenente, oltre alla descrizione dell’immobile e del credito per cui si procede, il giorno, luogo ed ora degli incanti.
Vi sono beni non oggetto di pignoramento, la prima casa, immobile non di lusso ad uso abitativo in cui il contribuente ha collocato la propria residenza anagrafica. La vendita viene effettuata mediante pubblico incanto.

35
Q

Tipologie di esecuzione forzata: Pignoramento presso terzi

A

Si pignorano tutti i diritti di credito che l’esecutato vanta nei confronti dei terzi ovvero i beni di proprietà del debitore, ma in possesso di un terzo. L’ingiunzione a non disperdere le garanzie vale sia per il debitore che per i terzi.

36
Q

Tutela dell’esecutato

A

Le opposizioni sono lo strumento con cui il soggetto esecutato può domandare l’intervento del giudice per arrestare l’azione esecutiva intrapresa dal creditore.
Competenza del giudice tributario: qualora la contestazione da parte del contribuente avviene nel corso della procedura esecutiva
Competenza del giudice ordinario: se vi è una contestazione successiva alla chiusura della procedura esecutiva (azione di risarcimento danni)

37
Q

Tipologie di opposizione all’esecuzione

A
  • Opposizione all’esecuzione: si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata limitatamente alla pignorabilità dei beni
  • Opposizione agli atti esecutivi: si contesta la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti di esecuzione, non può essere promossa per censurare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.
  • Opposizione di terzo: promossa prima della data fissata per il primo incanto, non può essere proposta quando i mobili pignorabili del debitore iscritto a ruolo formano oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura promossa dall’Agente della riscossione a carico del medesimo debitore.