Capitolo 7: LA riscossione dei tributi Flashcards
L’attività di riscossione
La riscossione comprende l’insieme di atti e attività attraverso cui l’ente impositore acquisisce la disponibilità delle somme dovute dal soggetto obbligato all’adempimento. Il momento di attuazione dell’obbligazione tributaria si compie anche con l’esazione coattiva da parte dell’ente creditore.
La fase di riscossione non può mai mancare.
In via astratta la riscossione costituisce la fase conclusiva dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e contribuente; nella pratica la riscossione non rappresenta necessariamente la fase finale, questo perché l’ente pubblico può acquisire anticipatamente, ancorché in via provvisoria, le risorse di cui necessita.
Soggetti della riscossione
La soppressione di Equitalia ha portato al subentro di un nuovo ente pubblico, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione: un ente pubblico dell’Economia e delle Finanze.
Per i tributi locali la riscossione può essere invece curata direttamente dall’ente impositore(riscossione diretta) attraverso una società in house ovvero avvalendosi in tutto o in parte di soggetti iscritti in un apposito albo, ai sensi dell’art.53 n446/1997.
L’attività di riscossione è remunerata mediante aggio di riscossione ovvero oneri di riscossione e di esecuzione. Si tratta di somme che vengono commisurate a una percentuale delle somme da riscuotere in ragione della fase in cui avviene il pagamento.
Modalità di adempimento dell’obbligazione
L’adempimento dell’obbligazione tributaria può avvenire:
- riscossione diretta
- versamento diretta
- iscrizione a ruolo
A questo va aggiunto:
- riscossione in base all’accertamento esecutivo
- riscossione in base ad ingiunzione fiscale
Riscossione coattiva
E’ una vicenda solo eventuale e patologica nell’attuazione dei tributi, che si verifica nelle ipotesi in cui il contribuente non adempia autonomamente, tempestivamente e correttamente ai propri obblighi di versamento.
La riscossione coattiva esattoriale è una particolare procedura finalizzata al soddisfacimento coattivo del credito fiscale, mediante l’espropriazione dei beni e dei crediti del debitore e la loro successiva vendita.
Riscossione coattiva (II)
Ricalca il modello dell’esecuzione forzata contenuto del codice di procedura civile.
Soggetto: Oltre all’ente impositore si aggiunge l’Agente della riscossione incaricato a riscuotere coattivamente. Nell’esecuzione esattoriale, l’attività esecutiva è svolta direttamente e solamente dall’Agente della riscossione.
Intervento del giudice: Intervento del giudice nell’esecuzione esattoriale è solo eventuale e circoscritto essenzialmente al caso in cui il debitore promuove opposizione.
La procedura esecutiva DPR 602/1973
La procedura esecutiva è comune a tutti i tributi, ciò che varia invece è l’atto con cui detta procedura viene avviata:
- ruolo di riscossione
- accertamento esecutivo
- ingiunzione fiscale
I. Riscossione in base a ruolo
La riscossione in base a ruolo costituisce la modalità generalizzata di riscossione coattiva delle entrate tributarie.
In base a ruolo vengono riscosse coattivamente tutte le entrate pubbliche anche non tributarie.
Ruolo
Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme da questi dovute , formato dall’Ufficio ai fini della riscossione ad opera dell’Agente della riscossione.
Viene formato dall’ufficio sulla base degli avvisi; avvisi di liquidazione ai fini dell’imposta di registro che costituiscono c.d titolo di iscrizione a ruolo.
Sul piano funzionale, il ruolo costituisce un titolo esecutivo, che legittima l’Agente della riscossione a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dei debitori iscritti a ruolo.
Modalità di iscrizione a ruolo
Una volta verificato che il contribuente, cui è stato notificato l’avviso di imposta, non ha proceduto al pagamento spontaneamente, l’Ufficio procede ad iscrivere il contribuente e la somma pretesa nel ruolo.
Contenuto del ruolo
Il ruolo quale elenco ha contenuto molto composito, nel ruolo va indicato:
- codice delle componenti del credito
- il codice dell’ambito
- l’anno o il periodo di riferimento del credito
- importo di ogni articolo del ruolo
- totale degli importi
- numero delle rate, importo e scadenze
Inoltre:
- il CF del contribuente
- la specie di ruolo
- la data in cui il ruolo è reso esecutivo
- la motivazione
Motivazione del ruolo
Nel ruolo devono essere indicati il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.
Il ruolo deve essere motivato solo quando non è preceduto da un avviso di accertamento; questo perché, se il ruolo è preceduto da un avviso di accertamento, la pretesa in riscossione è già stata motivata ( con l’avviso) per cui è sufficiente richiamare l’atto presupposto.
Forme di iscrizione a ruolo
Ci sono due forme di iscrizione a ruolo:
- iscrizioni a titolo definitivo: Imposte e ritenute alla fonte liquidate; imposte e maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; redditi dominicali dei terreni e redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali; relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie
- iscrizioni a titolo provvisorio: quando l’atto che costituisce il titolo di iscrizione è impugnato innanzi al giudice tributario; è iscritto a ruolo solo un terzo dell’imposta e degli interessi, ma anche le sanzioni.
Tipologie di ruolo
- Ruolo ordinario
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Ruolo straordinario: quando vi è fondato pericolo per la riscossione; ossia quando vi è il rischio che lasciando trascorrere il tempo necessario allo svolgimento del processo, il debitore possa disperdere le garanzie patrimoniali, mettendo così a rischio la fruttuosità della riscossione.
L’impiego di ruolo straordinario deve essere motivato, occorre fornire giustificazione in ordine al manifestarsi di un fondato (giustificato e provato) pericolo per la riscossione.
Una volta formato il ruolo deve essere sottoscritto, con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo. A seguito della sottoscrizione, il ruolo, è affidato all’Agente della riscossione.
Cartella di pagamento
Ricevuto il ruolo, l’Agente della riscossione provvede alla c.d cartellazione, ossia a formare le cartelle di pagamento estrapolando dal ruolo le pretese(i debiti) riferite al medesimo debitore.
La cartella di pagamento è un estratto del ruolo ed è predisposta dall’Agente della riscossione. E’ un’atto individuale, riferita al singolo debitore.
La cartella contiene l’intimazione ad adempiere il versamento della somma richiesta entro 60 gg dalla notificazione nonché dall’avvertimento che in mancanza si procede a riscossione forzata.
Cartella di pagamento come precetto
La cartella assolve la funzione di precetto, proprio perché precetto, la cartella è necessaria per poter avviare la procedura esecutiva.