Capitolo 5: Struttura dei principali tributi Flashcards
Gli indici di forza economica
Reddito: IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali
Patrimonio: IMU, IVIE(immobili posseduti all’estero), IVAFE(imposta sul valore delle attività finanziarie estere dei soggetti residenti in Italia), imposta di bollo, bollo auto, canone RAI
Consumo: IVA, accise ( imposte indirette)
Attività giuridica: Imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle successioni e donazione
IRPEF
Imposta sul reddito delle persone fisiche è una imposta progressiva e personale.
Progressività che si ottiene attraverso un sistema di aliquote crescenti per scaglioni, abbinato a detrazioni da imposta decrescenti all’aumentare del reddito.
Personalità deriva dalla possibilità di scomputare dalla BI o imposta lorda talune somme; in questo modo il carico fiscale è gradutato anche in ragione della situazione personale.
Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura, rientrati nelle categorie indicate dall’art.6 (dpr917/1986 ovvero le categorie 6 reddituali)
IRES
Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale con una sola aliquota al 24%.
Il presupposto oggettivo dell’Ires è legato al possesso, da parte di un’impresa, di redditi in denaro oppure in natura.
IRES - Imposta sul reddito delle società
La Base imponibile lorda coincide con il reddito complessivo dell’ente o della società.
Dal reddito complessivo possono essere dedotti taluni oneri previsti dal TUIR.
L’aliquota di imposta commisurata al reddito complessivo netto è del 24% e dall’imposta così determinata è possibile scomputare, se sussistono i requisiti, detrazioni; crediti d’imposta; acconti; ritenute d’acconto.
Si tratta di un’aliquota proporzionale e non progressiva.
Definizione Reddito
Manca una definizione di reddito, la definizione accolta è quella di reddito prodotto ovvero il reddito è dato dagli incrementi patrimoniali realizzati da un soggetto, nell’arco di un determinato periodo temporale, provenienti da specifiche fonti produttive.
Reddito fiscale presuppone la disponibilità giuridica; è il reddito complessivo del soggetto.
Analisi definizione REDDITO
Considerando il PERIODO D’IMPOSTA che determina il carattere periodico di IRPEF ed IRES. In seguito bisogna individuare quando imputare le imposte, sono previsti due principi:
1. di cassa: tiene conto del periodo di imposta della effettiva erogazione
2. di competenza: entrate e le uscite che si riferiscono ad un determinato anno fiscale, indipendentemente dal momento in cui hanno avuto effettivamente luogo.
RELAZIONE TRA REDDITO E FONTE PRODUTTIVA rappresenta il fondamento delle sei categorie reddituali.
IMPUTAZIONE DEL REDDITO indica una relazione qualificata con la fonte produttiva
REDDITO COMPLESSIVO formato dalla somma dei redditi delle diverse categorie
Soggetti passivi IRPEF
Sono soggetti passivi IRPEF:
a) le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque prodotti: principio dell’utile mondiale
b) le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti nel territorio italiano: principio della localizzazione della fonte
Le società di persone sono soggetti al principio di trasparenza, secondo cui i redditi vengono imputati a ciascun socio e non alla società. I redditi sono individuati, classificati e determinati considerando il momento della produzione successivamente imputati al singolo socio.
Soggetti passivi IRES
Art.73 TUIR suddivide i soggetti IRES in 4 tipologie:
1. Società di capitali
2. enti pubblici e privati diversi dalle società (trust) residenti nel territorio dello stato ed aventi oggetto commerciale
3. enti pubblici e privati diversi dalle società (trust) residenti nel territorio dello Stato non aventi oggetto commerciale
4. società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato
Doppia tassazione IRES
Il reddito prodotto è imputato e tassato in capo alla società ai fini IRES per poi rilevare ulteriormente per i singoli soci al momento della distribuzione. –> si risolve con la parziale esenzione da imposta; La misura dell’esenzione ottenibile dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:
- Soggetti passivi IRES: Esenzione del 95% della plusvalenza. Questo ai sensi dell’articolo 87 del DPR n.917/86;
- Soggetti passivi IRPEF: Esenzione del 41,86% della plusvalenza. Questo ai sensi dell’articolo 58, comma 2 e articolo 68, comma 3, del DPR n 917/86.
Residenza fiscale dei soggetti passivi
Ai fini IRPEF è considerata residente in Italia la persona fisica che per la maggior parte del periodo d’imposta:
1. E’ iscritta nelle anagrafi della popolazione residente
2. Ha nello stato il proprio domicilio
3. Ha nello stato la propria residenza
In caso di residenza negli stati della black list il legislatore ha previsto una presunzione relativa di residenza in Italia.
Residenza fiscale dei soggetti passivi IRES
Si considerano soggetti residenti in Italia quelle società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta possiedono nel territorio dello stato almeno uno dei seguenti elementi:
1. Sede legale: sede indicata nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente
2. Sede amministrativa/fiscale: luogo da cui deriva la preminente attività direttiva dell’ente o gestionale, che coincide con quello in cui abitualmente si incontrano gli amministratori
3. Oggetto principale: è il luogo in cui la società o l’ente esercita prevalentemente la propria attività
Si presume la sede amministrativa in Italia se la società possiede partecipazione di controllo in società di capitali residente in Italia –> esterovestizione
Soggetti passivi non residenti per IRES ed IRPEF
Art.32 TUIR fissa il principio di localizzazione della fonte del reddito.
I redditi d’impresa sono tassabili nello stato in cui sono prodotti dalla stabile organizzazione.
Stabile organizzazione art.162: sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello stato.
Stabile organizzazione:
- materiale: sede fissa d’affari
- personale: integrata dai soggetti che operano nel territorio in nome dell’impresa
Per i più recenti sviluppi la stabile organizzazione è: la significativa e continuativa presenza economica dell’impresa nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Doppia imposizione internazionale del reddito
Imposizione in diversi stati. Per risolvere quelle situazioni, gli stati stipulano tra loro convenzioni internazionali con cui disciplinano criteri e strumenti per eliminare la doppia o plurima imposizione.
L’applicazione delle convenzioni europee consente di risolvere la doppia imposizione mediante 2 metodi:
1. Metodo dell’esenzione: prevede l’esenzione da tassazione del reddito al verificarsi della fattispecie convenzionale
2.Metodo del credito d’imposta: prevede l’obbligo di compensazione consistente in un credito d’imposta da riconoscere al soggetto.
Categorie reddituali
- Redditi fondiari (Art.25 Tuir) –> per competenza
- Redditi di capitale (Art.44 Tuir) –> per cassa
- Redditi da lavoro dipendente (Art. 49 Tuir)–> per cassa
- Redditi di lavoro autonomo (Art.53 Tuir) –> per cassa
- Redditi d’impresa (Art.55 Tuir) –> per competenza
- Redditi diversi (Art.67 Tuir) –> per cassa
Redditi fondiari
Art.25 Tuir Redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello stato che sono e devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
Redditi dei terreni si dividono in: reddito agrario e reddito dominicale.
I redditi fondiari si basano sulla rendita catastale.
Reddito agrario: imputato a colui che sul terreno svolge l’attività agricola
Reddito dominicale: è imputato a chi ha la proprietà o il diritto reale del fondo ed esprime la remunerazione del terreno stesso allo stato naturale.