Processo tributario: Primo grado; Vicende anomale del processo Flashcards
Vicende anomale del processo
- Sospensione
- Interruzione
- Estinzione
Sospensione del processo: pregiudizialità esterna
Il processo tributario è sospeso quand’è presentata querela di falso ovvero deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone.
Due ulteriori ipotesi sono quelle della questione di legittimità costituzionale di una norma, rilevante nel processo, e della questione di interpretazione del diritto dell’unione europea o di validità di un atto dell’unione europea dinanzi alla Corte di giustizia. In questi casi la sospensione costituisce una condizione dei rispettivi procedimenti ed è prevista per consentire al giudice, cui spetta in via esclusiva la decisione pregiudiziale, di giudicare senza pregiudizio per il giudizio a quo.
Quelle individuate sono le uniche ipotesi in cui è ammessa la sospensione e in ragione della cosiddetta pregiudizialità esterna.
Sospensione del processo: Pregiudizialità interna
È stata introdotta la fattispecie della sospensione del giudizio per la cosiddetta pregiudizialità interna prevedendo che la Corte di giustizia tributaria dispone la sospensione in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Corte di giustizia deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Si tratta di pregiudizialità interna che si ha in tutti quei casi in cui la decisione della causa dipende dalla preventiva soluzione di una questione, e tuttavia oggetto di un’altro giudizio innanzi ad una Corte di giustizia tributaria.
Sospensione del processo
La sospensione è disposta dal presidente della sezione mediante decreto reclamabile ovvero dalla Corte con ordinanza .
La sospensione del processo implica che non può essere svolta alcuna attività processuale; Non possono cioè essere compiuti atti del processo. I termini si fermano fino alla presentazione dell’istanza di riassunzione.
La parte interessata alla continuazione del processo deve provvedere a depositare un’apposita istanza presidenziale di trattazione entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
Se non vi provvede il processo si estingue per inattività delle parti.
Interruzione del processo; Cause di interruzione
L’interruzione del processo è prevista in relazione ad eventi che riguardano la parte stessa o il suo
difensore.
Il processo interrotto quando a seguito della proposizione del ricorso si verifica uno dei seguenti eventi:
Il venir meno, per morte o altre cause o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, del suo legale rappresentante oppure la cessazione della rappresentanza legale
La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo o dall’elenco del difensore incaricato
Svolgimento di interruzione
Il momento in cui si verifica l’interruzione coincide con quello in cui si verifica l’evento se la parte sta in giudizio personalmente e se coinvolge il difensore. L’interruzione opera Ope legis in modo automatico ed istantaneo.
Negli altri casi l’interruzione invece il luogo è solo ed in quanto l’evento interruttivo si è dichiarato in pubblica udienza.
L’interruzione non opera pertanto se non viene dichiarata.
L’interruzione non produce effetto se interviene dopo l’ultimo giorno previsto per il deposito di memorie, in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza; Questo a meno che la Corte in luogo di pronunciare sentenza di disposizione per proseguire il giudizio.
Interruzione del processo
L’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione mediante decreto reclamabile ovvero dalla Corte con ordinanza.
Anche con l’interruzione del processo non può essere svolta alcuna attività processuali e non possono essere compiute atti del processo. Anche in questo caso i termini si fermano fino alla presentazione dell’istanza di riassunzione.
Il processo interrotto riprende se entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presenza istanza presidenziale di trattazione.
Estinzione del processo
Con l’estinzione il processo giunge a termine prima della sua ideale e naturale conclusione integrata dalla pronuncia di una decisione idonea a risolvere la lite. Sono tre le cause di estinzione del processo:
- rinuncia al ricorso
- inattività delle parti
- cessazione della materia del contendere.
Estinzione del processo: Rinuncia al ricorso
Il processo si estingue innanzitutto quando il ricorrente rinuncia al ricorso . Affinché sia efficace la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio. Sia la rinuncia che l’accettazione devono provenire dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale o dai rispettivi difensori muniti di procura ad hoc punto la rinuncia sono sottoscritte e depositate presso la segreteria della commissione . Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente il ricorrente che rinuncia è tenuto a rimborsare le altre parti le spese punto il presidente della sezione con decreto o la commissione con sentenza verificata la regolarità della rinuncia nonché dell’accettazione, dichiarano l’estinzione del processo e provvedono alla liquidazione delle spese .
Estinzione del processo: Inattività delle parti
Il processo si estingue inoltre quando le parti onerate a compiere una data attività omettono di provvedervi entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice punto un in questo caso l’estinzione del processo mira a sanzionare l’inattività delle parti ovvero a prendere atto del loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
L’estinzione del processo per inattività delle parti rilevata anche d’ufficio ma solo nel grado di giudizio in cui ha luogo e rende inefficace gli atti che siano eventualmente compiuti. Se si estingue il giudizio di primo grado l’atto impugnato diviene definitivo. Se si estingue il giudizio in secondo grado passa in giudicato la sentenza di primo grado. A seguito dell’estinzione del processo per inattività delle parti le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Estinzione del processo: cessazione della materia del contendere
L’ultima ipotesi di estinzione del processo sia per il caso di cessazione della materia del contendere. La regione dell’estinzione del processo risiede nella sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione dovuta a ad un intervenuta peculiare regolazione del rapporto sottostante.
La cessazione della materia del contendere viene dichiarata con decreto presidenziale reclamabile oppure con sentenza della Corte.
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie normativamente previste le spese di giudizio restano in capo alle parti che le hanno anticipate.
In tutti gli altri casi il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese in ragione della cosiddetta soccombenza virtuale, salvo che ricorrano giuste ragioni per compensarle. v
Tutela cautelare