Capitolo 7: Evasione ed elusione Flashcards
A cosa mira l’attività dell’Amministrazione finanziaria
Contrastare l’evasione ed elusione.
Evasione: è un comportamento illegittimo ed illecito che contrasta in modo diretto con una specifica previsione normativa.
Elusione: è una vicenda caratterizzata dalla presenza di condotte lecite, condotte che realizzano un risultato disapprovato dall’ordinamento ( sono lecite non legittime).
Pratica evasiva: Interposizione fittizia
L’interposizione fittizia si realizza mediante la stipulazione di un contratto simulato, che intesta fittiziamente un bene/fonte di reddito ad un soggetto il quale è il titolare solo apparente(interposto) mentre gli effetti reali si producono in testa al interponente.
Art.1414 cc Il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti, che hanno invece inteso regolare i reciproci rapporti in ragione di un contratto diverso, dissimulato.
Nella simulazione vi è una divergenza tra apparenza e realtà, tra effetti giuridici meramente apparenti (del contratto simulato) ed effetti giuridici effettivi e reali (del contratto dissimulato).
Misura per contrastare l’interposizione fittizia
Art.37 dpr 600/1973 Gli uffici possono imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando è provato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposto di persona.
Verifica del carattere simulato del negozio
è oggetto di giudizio incidentale da parte del giudice tributario, in caso di eventuale ricorso avverso l’atto di imposizione.
Rimborso al soggetto interposto
Le persone interposte che provino di aver pagato imposte possono chiederne il rimborso, l’Amministrazione provvede al rimborso solo dopo che:
- sia divenuto definitivo l’accertamento in capo al soggetto interponente
- è rimborsabile solo l’imposta pagata, ma in misura massima pari a quanto effettivamente riscosso al soggetto interponente
Disciplina antielusiva/anti abuso
Art.10 bis l n.212/2000
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che pur nel rispetto formale delle norme fiscale, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
I tre presupposti costitutivi dell’operazione abusiva/elusiva
- La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito
- Assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere
- Essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale, che non deve essere l’unico obiettivo ma comunque quello principale
Le tre condizioni vanno verificate in ordine scalare.
Verificate le tre condizioni, l’operazione può essere considerata abusiva e conseguentemente può essere invocato il regime di inopponibilità.
Regime di inopponibilità
L’inopponibilità è meramente strumentale, non è opponibilità assoluta, serve solamente a realizzare l’obiettivo perseguito dall’art.10-bis, ossia il disconoscimento del vantaggio fiscale indebitamente fruito per il tramite dell’operazione elusiva e l’applicazione delle norme fiscali eluse. Ne consegue che una volta disconosciuto il predetto vantaggio, l’operazione torna ad essere totalmente e pienamente efficace per il futuro.
Ragione extrafiscali per giustificare l’operazione abusiva
In presenza di valide ragioni extrafiscali, anche l’operazione diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito, e quindi abusiva, può essere tollerata dal sistema e consentita.
Funzionamento della disciplina anti abuso
Il funzionamento della disciplina anti abuso di articola in due passaggi:
- non opponibilità all’Agenzia fiscale della realtà giuridica realizzata e così, non opponibilità del regime fiscale che questa naturalmente comporterebbe;
- realizzazione virtuale delle condizioni per applicare il regime fiscale eluso. Si ricorre ad una fictio iuris per rendere applicabile un regime fiscale congegnato per un certo assetto giuridico, che non è stato posto in essere perché eluso ma che, proprio e solo ai fini fiscali, si considera come se lo fosse stato.
Legittimo risparmio di imposta
Art.10 bis comma 4 l. n.212/2000 Resta ferma la libera di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Si può ben dire, quindi, che si realizza legittimo risparmio d’imposta quando il contribuente utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che gli consentono un minore onere tributario.
Accertamento antielusivo
- Prima dell’atto di accertamento dell’abuso del diritto, l’amministrazione finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, una richiesta di chiarimenti in cui devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una fattispecie di elusione. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni.
- Il comma 8 dell’articolo 10-bis prescrive l’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, a pena di nullità, in relazione a: condotta abusiva; norme o principi elusi; indebiti vantaggi fiscali realizzati; chiarimenti forniti dal contribuente.
- Il comma 9 dell’articolo 10-bis disciplina il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio; a carico del contribuente grava invece l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali.