Capitolo 7: Attività sanzionatoria Flashcards
Modelli di reazioni sanzionatorie
L’ordinamento prevede due modelli di reazioni sanzionatorie:
- le sanzioni amministrative
- sezioni penali.
Violazioni della norma tributaria
La norma tributaria mira a reprimere i comportamenti che integrano violazioni della normativa tributaria, violazione che determina una lesione dell’interesse fiscale o ostacolo all’esercizio del potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si distingue in:
- violazioni sostanziali: determinano un’evasione d’imposta
- violazioni formali: realizzano un ostacolo al corretto esercizio del potere di controllo
- violazioni meramente formali: non incidono sulla determinazione del tributo e sul corretto esercizio del potere di controllo
Principio di concreta offensività
Il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di concreta offensività, in virtù del quale occorre sempre apprezzare se la condotta sia stata in concreto palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati.
Violazione tributaria
La qualificazione della natura della violazione tributaria deve avvenire in concreto e a posteriori, in funzione dell’effettivo ammontare sottratto ad imposizione ovvero della concreta incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo.
Sanzioni amministrative
La disciplina delle sanzioni amministrative è contenuta in 2 corpi distinti:
- D.lgs. 472/1997
- D.lgs. 471/1997
Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario si ispira sotto tutti i suoi profili al modello sanzionatorio penale.
Tipologie di sanzioni amministrative
- sanzioni pecuniarie: consistono nel pagamento di una somma di denaro, le quali possono essere proporzionali, parametrate al tributo evaso all’interno di un minimo e massimo edittale oppure applicate in misura fissa
- sanzioni accessorie: si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, nei casi in cui le singole leggi di imposta lo prevedono. Hanno carattere pesantemente afflittivo e sovente hanno un impatto più lesivo per il destinatario della sanzione principale.
Principio di legalità
Principio di legalità: Art.3 d.lgs n.472/1997 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forma di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Art.25 Cost: Nessuno può essere punito per la violazione di una norma tributaria, se la violazione non è sanzionata da una norma di rango legislativo.
Divieto di analogia: non è consentito ampliare le fattispecie sanzionatorie oltre le condotte espressamente contemplate dalla norma.
Principio di irretroattività: la condotta sanzionatoria deve essere successiva all’introduzione della norma che la sanziona.
Il favor rei
Il principio di irretroattività ha due declinazioni in ragione del principio del favor rei. Il favor rei è il principio in ragione del quale, in caso di successione delle leggi nel tempo aventi ad oggetto la disciplina della medesima fattispecie sanzionatoria, si applica quella più favorevole per il reo. Si possono verificare due situazioni:
- La legge posteriore non consideri più violazione punibile una condotta che una legge precedente invece sanzionava
- La legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni di entità diversa –> si applica la sanzione più favorevole
Applicazione del principio del favor rei
Può essere applicato d’ufficio dal giudice. Le norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli debbono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità; con la condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Imputabilità e colpevolezza: Imputabilità
Sistema sanzionatorio amministrativo tributario si regge sul principio di personalità. La responsabilità da sanzione è assolutamente personale.
In caso di concorso si applica il modello del concorso, tipico delle sanzioni penali, in base al quale ciascuno risponde della sanzione prevista per la violazione per intero.
L’obbligazione di pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi(si trasmettono i debiti) –>occorre l’imputabilità della condotta.
Imputabilità e colpevolezza: Colpevolezza
Il sistema esige la responsabilità per la condotta che deve essere addebitabile a titolo di dolo o colpa (incide sull’entità della sanzione).
La colpa peraltro è presunta ed oggettivata dalla condotta, la giurisprudenza addossa al trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di dolo o colpa nella condotta incriminatrice.
Imputabilità e colpevolezza: Dolo e Colpa
Dolo: definizione specificata ai fini tributari, è doloso il comportamento la cui conseguenza era prevista e voluta, ossia pregiudicare la determinazione dell’imponibile, dell’imposta o ostacolare l’attività accertativa
Colpa: Definizione generale, è colposo il comportamento quando non è voluto dall’agente e si realizza in conseguenza di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Colpa grave: quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
Responsabilità per il pagamento della sanzione
Accanto alla responsabilità per la sanzione, c’è una responsabilità per il pagamento della sanzione, che ha carattere patrimoniale e non propriamente afflittivo. E’ una responsabilità oggettivata che prescinde da criteri di imputabilità o responsabilità.
La responsabilità in qualità di autore della violazione, fino a prova contraria, di colui che ha sottoscritto o compiuto materialmente gli atti illegittimi.
Coloro che hanno beneficiato della violazione, nell’interesse dei quali ha agito l’autore, sono obbligati solidalmente ad una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.
Cause di non punibilità art.6 d.lgs 472/1997
Cause di non punibilità, quando viene meno l’elemento della colpa o perché viene meno il profilo dell’offensività in concreto della condotta.
A. Errore di fatto
B. Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme
C. Ignoranza della legge tributaria inevitabile
D. Pagamento del tributo non eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
E. Forza maggiore
Determinazione delle sanzioni
La determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo edittale è condizionata da una serie di fattori:
- gravità della violazione
- opera dell’agente al fine di eliminare o attenuare le conseguenze
- personalità e condizioni economico sociali dell’agente
Riduzione della sanzione: fino alla metà del minimo, quando c’è sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione stessa
Aumento della sanzione: fino alla metà nei casi di recidiva ( nei 3 anni precedenti è incorso in violazione della stessa indole).