Capitolo 7: Attività sanzionatoria Flashcards

1
Q

Modelli di reazioni sanzionatorie

A

L’ordinamento prevede due modelli di reazioni sanzionatorie:
- le sanzioni amministrative
- sezioni penali.

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2
Q

Violazioni della norma tributaria

A

La norma tributaria mira a reprimere i comportamenti che integrano violazioni della normativa tributaria, violazione che determina una lesione dell’interesse fiscale o ostacolo all’esercizio del potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si distingue in:
- violazioni sostanziali: determinano un’evasione d’imposta
- violazioni formali: realizzano un ostacolo al corretto esercizio del potere di controllo
- violazioni meramente formali: non incidono sulla determinazione del tributo e sul corretto esercizio del potere di controllo

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3
Q

Principio di concreta offensività

A

Il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di concreta offensività, in virtù del quale occorre sempre apprezzare se la condotta sia stata in concreto palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati.

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4
Q

Violazione tributaria

A

La qualificazione della natura della violazione tributaria deve avvenire in concreto e a posteriori, in funzione dell’effettivo ammontare sottratto ad imposizione ovvero della concreta incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo.

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5
Q

Sanzioni amministrative

A

La disciplina delle sanzioni amministrative è contenuta in 2 corpi distinti:
- D.lgs. 472/1997
- D.lgs. 471/1997
Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario si ispira sotto tutti i suoi profili al modello sanzionatorio penale.

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6
Q

Tipologie di sanzioni amministrative

A
  • sanzioni pecuniarie: consistono nel pagamento di una somma di denaro, le quali possono essere proporzionali, parametrate al tributo evaso all’interno di un minimo e massimo edittale oppure applicate in misura fissa
  • sanzioni accessorie: si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, nei casi in cui le singole leggi di imposta lo prevedono. Hanno carattere pesantemente afflittivo e sovente hanno un impatto più lesivo per il destinatario della sanzione principale.
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7
Q

Principio di legalità

A

Principio di legalità: Art.3 d.lgs n.472/1997 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forma di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Art.25 Cost: Nessuno può essere punito per la violazione di una norma tributaria, se la violazione non è sanzionata da una norma di rango legislativo.
Divieto di analogia: non è consentito ampliare le fattispecie sanzionatorie oltre le condotte espressamente contemplate dalla norma.
Principio di irretroattività: la condotta sanzionatoria deve essere successiva all’introduzione della norma che la sanziona.

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8
Q

Il favor rei

A

Il principio di irretroattività ha due declinazioni in ragione del principio del favor rei. Il favor rei è il principio in ragione del quale, in caso di successione delle leggi nel tempo aventi ad oggetto la disciplina della medesima fattispecie sanzionatoria, si applica quella più favorevole per il reo. Si possono verificare due situazioni:
- La legge posteriore non consideri più violazione punibile una condotta che una legge precedente invece sanzionava
- La legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni di entità diversa –> si applica la sanzione più favorevole

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9
Q

Applicazione del principio del favor rei

A

Può essere applicato d’ufficio dal giudice. Le norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli debbono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità; con la condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.

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10
Q

Imputabilità e colpevolezza: Imputabilità

A

Sistema sanzionatorio amministrativo tributario si regge sul principio di personalità. La responsabilità da sanzione è assolutamente personale.
In caso di concorso si applica il modello del concorso, tipico delle sanzioni penali, in base al quale ciascuno risponde della sanzione prevista per la violazione per intero.
L’obbligazione di pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi(si trasmettono i debiti) –>occorre l’imputabilità della condotta.

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11
Q

Imputabilità e colpevolezza: Colpevolezza

A

Il sistema esige la responsabilità per la condotta che deve essere addebitabile a titolo di dolo o colpa (incide sull’entità della sanzione).
La colpa peraltro è presunta ed oggettivata dalla condotta, la giurisprudenza addossa al trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di dolo o colpa nella condotta incriminatrice.

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12
Q

Imputabilità e colpevolezza: Dolo e Colpa

A

Dolo: definizione specificata ai fini tributari, è doloso il comportamento la cui conseguenza era prevista e voluta, ossia pregiudicare la determinazione dell’imponibile, dell’imposta o ostacolare l’attività accertativa
Colpa: Definizione generale, è colposo il comportamento quando non è voluto dall’agente e si realizza in conseguenza di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Colpa grave: quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

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13
Q

Responsabilità per il pagamento della sanzione

A

Accanto alla responsabilità per la sanzione, c’è una responsabilità per il pagamento della sanzione, che ha carattere patrimoniale e non propriamente afflittivo. E’ una responsabilità oggettivata che prescinde da criteri di imputabilità o responsabilità.
La responsabilità in qualità di autore della violazione, fino a prova contraria, di colui che ha sottoscritto o compiuto materialmente gli atti illegittimi.
Coloro che hanno beneficiato della violazione, nell’interesse dei quali ha agito l’autore, sono obbligati solidalmente ad una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

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14
Q

Cause di non punibilità art.6 d.lgs 472/1997

A

Cause di non punibilità, quando viene meno l’elemento della colpa o perché viene meno il profilo dell’offensività in concreto della condotta.
A. Errore di fatto
B. Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme
C. Ignoranza della legge tributaria inevitabile
D. Pagamento del tributo non eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
E. Forza maggiore

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15
Q

Determinazione delle sanzioni

A

La determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo edittale è condizionata da una serie di fattori:
- gravità della violazione
- opera dell’agente al fine di eliminare o attenuare le conseguenze
- personalità e condizioni economico sociali dell’agente

Riduzione della sanzione: fino alla metà del minimo, quando c’è sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione stessa
Aumento della sanzione: fino alla metà nei casi di recidiva ( nei 3 anni precedenti è incorso in violazione della stessa indole).

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16
Q

Concorso di reati

A
  • Cumulo materiale: sanzione stabilita per ciascuna violazione e si cumula alle altre e viene erogata la somma algebrica di tutte le sanzioni
  • Cumulo giuridico: si applica una sanzione unica, la sanzione per la violazione più grave incrementata secondo percentuali differenti
    Si applica la sanzione minore tra il cumulo giuridico e cumulo materiale.
17
Q

Conteggio della sanzione unica

A
  • si individua la sanzione prevista per la violazione più grave
  • se sono coinvolti più tributi, si aumenta la sanzione del 20%
  • se sono coinvolte più annualità, la sanzione base è aumentata della metà del triplo
  • sulla sanzione base si applica l’aumento previsto per il cumulo, dal quarto al doppio.
18
Q

Ravvedimento operoso

A

Il ravvedimento operoso offre al contribuente la possibilità di rimediare spontaneamente all’errore commesso, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili.
Si attua correggendo l’errore e versando il maggior tributo dovuto nonché le sanzioni nella misura ridotta. La riduzione delle sanzioni è graduata a seconda della tempestività.
Il ravvedimento operoso è consentito fintanto che la violazione non sia constata o non siano iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

19
Q

Ravvedimento operoso: Riduzione delle sanzioni

A
  • entro 30 gg: 1/10 del minimo
  • entro 90 gg: 1/9 del minimo
  • oltre i due anni: 1/6 del minimo
  • ravvedimento a constatazione della violazione con PVC: 1/5 del minimo
20
Q

Ravvedimento operoso(II)

A

Ai fini del ravvedimento, ciascuna violazione va considerata autonomamente. Il perfezionamento del ravvedimento operoso preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili.

21
Q

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni: procedimento ordinario

A

Procedimento ordinario: Art.16 d.lgs. 472/1997, riservato alle sanzioni non connesse al tributo, non collegato ad un’evasione di imposta. L’irrogazione della sanzione è preceduta da un atto di contestazione appositamente notificato e motivato a pena di nullità. Dopo la notifica si hanno 60 gg dove il contribuente può:
- definire in via agevolata la pretesa sanzionatoria mediante il pagamento di una somma pari ad 1/3 della sanzione irrogata.
- presentare all’A.F memorie difensive per istaurare un vero e proprio contradittorio procedurale. Entro un’anno l’A.F può abbandonare la pretesa oppure emettere un provvedimento di irrogazione di sanzioni
- presentare immediato ricorso davanti alla Commissione tributaria competente

22
Q

Procedimenti di irrogazione: Procedimento semplificato

A

Procedimento di irrogazione immediata. Riservato alle sanzioni collegate al tributo cui si riferisce la violazione. L’irrogazione delle sanzioni avviene senza contestazione ma direttamente con l’avviso di accertamento. Non è consentita la presentazione di osservazioni. E’ consentita l’acquiescenza delle sole sanzioni (abbattimento di 1/3 delle sanzioni).

23
Q

Procedimenti di irrogazione: Procedimento super-semplificato

A

E’ un procedimento di irrogazione immediata, la sanzione viene irrogata mediante la diretta iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta a titolo di sanzione per ritardato o omesso versamento dei tributi. Non è ammessa la definizione agevolata. L’atto di contestazione o irrogazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il V° anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero del diverso termine stabilito per l’accertamento dei tributi.

24
Q

Fattispecie sanzionatorio

A

Fattispecie che danno luogo all’applicazione di sanzioni:
- è sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione
- è sanzionata la presentazione di una dichiarazione infedele (viene indicata un’imposta inferiore oppure credito superiore a quello spettante ed è utilizzato)
- è espressamente sanzionata la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA, la violazione di adempimenti formali variamente contemplati ai fini strumentali per l’applicazione delle imposte
- Omesso o ritardato pagamento dell’imposta dichiarata, sanzione del 30%
- Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti

25
Q

Differenza tra credito non spettante e credito inesistente

A

Credito non spettante: credito che esiste, ma che viene impiegato oltre i limiti per cui è consentito l’uso in compensazione
Credito inesistente: credito in relazione a cui manca in tutto o in parte il presupposto costitutivo, sempre che la relativa inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli

26
Q

Sanzioni penali tributarie

A

Il sistema prevede anche delle sanzioni penali, tese a reprimere le condotte dei contribuenti, che integrano le forme più gravi di evasione fiscale e frode. Applicabile solo in materia di imposte sui redditi ed Iva.
Vi sono un catalogo ristretto di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività.
Si tratta quindi di delitti, tranne per esempio i reati di danno. Sono tutti reati puniti a titolo di dolo. Molti reati prevedono soglie di punibilità.

27
Q

Singole fattispecie punitive d.lgs n.74/2000

A

Si individuano 3 categorie di delitti:
- delitti in tema di dichiarazione: Dichiarazione omessa o infedele; è previsto un dolo specifico;
- delitti in materia di documenti: sono due, emissione di fatture o occultamento o distruzione di documenti contabili; reati di pericolo.
- delitti in materia di omessi versamenti e pagamento: sono quattro, tre riguardano il mancato pagamento di ritenute, iva dichiarata e imposte; La quarta riguarda il compimento di atti simulatori e/o fraudolenti per sottrarre garanzie patrimoniali.

28
Q

Principio di specialità

A

Criterio di specialità per risolvere il dubbio sull’applicazione della sanzione penale o amministrativa. Si deve applicare la disposizione speciale, quella che descrive meglio la fattispecie in modo più puntuale ed esatto, rispetto alla vicenda concreta. Si applica la sanzione amministrativa dopo la conclusione della vicenda penale.

29
Q

Confisca

A
  • Diretta: la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo; è necessario accertarsi che i beni costituiscano il profitto del reato;
  • Per equivalente: confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente; E’ sufficiente l’indicazione generica dell’ammontare del profitto, non è rilevante l’identità dei singoli beni da confiscare.

Nei reati tributari, profitto del reato è il qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato, consistente nell’imposta evasa o in un risparmio di spesa.

30
Q

Rapporto fra processo penale e procedimento e processo tributario

A

Il rapporto tra il processo penale e il procedimento e processo tributario è regolato dal principio del doppio binario, i due procedimenti possono procedere separatamente ed in autonomia. Autonomia: reciproca irrilevanza dei relativi esiti con la inevitabile conseguenza di possibili risultati antitetici.
Le presunzioni tributarie non possono costituire fonte di prova della commissione del reato e per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova o altre presunzioni.
Temperamenti alla regola del doppio binario: il giudice penale può considerare quanto dedotto dal giudice tributario o dall’ufficio. Il giudice tributario deve apprezzare la sentenza penale e motivare la mancata considerazione.