Imposte sui trasferimenti di beni e diritti Flashcards
Imposte sui trasferimenti di beni e servizi
- Imposta di registro
- Imposta sulle successioni e donazioni
- Imposta ipotecaria e catastale
Imposta di registro
Imposta indiretta sugli affari che incide sui trasferimenti di ricchezza. La registrazione dell’atto è il necessario presupposto per poter applicare l’imposta; L’importo è collegato alla prestazione del servizio amministrativo di registrazione dell’atto.
Può essere applicata in misura proporzionale ed in misura fissa.
Imposta di registro: Modalità di registrazione
1. Atti soggetti a registrazione in termine fisso: L’espressione “in termine fisso” significa che la registrazione va richiesta obbligatoriamente entro un determinato numero di giorni; Tali atti devono essere presentati per la registrazione entro 20 gg dalla data dell’atto se formato in Italia ed entro 60gg se formata all’estero.
2. Atti soggetti a registrazione in caso d’uso: l’obbligo di richiedere la registrazione sorge solo in caso di utilizzazione dell’atto in sede amministrativa o per il riconoscimento di un diritto da parte della PA.
Atti non soggetti a registrazione/registrazione volontaria: Atti non idonei a far sorgere il presupposto d’imposta. Chiunque vi abbia interesse può richiedere la registrazione di un atto in qualsiasi momento pagando la relativa imposta.
Alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro
L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Per gli atti soggetti ad IVA, l’imposta di registro debba esser versata solo in misura fissa.
Ambito applicativo dell’imposta di registro rispetto a quella dell’imposta sulle successioni e donazioni
Il requisito di onerosità che caratterizza l’attribuzione patrimoniale per l’imposta di registro e requisito di gratuità o liberalità che caratterizza quelle delle successioni e donazioni.
Imposta di registro: In quali casi va chiesta la registrazione di un atto
- Gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato
- Gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi
- i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia
- i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.
Imposta di registro: Soggetti passivi
Per quanto riguarda i soggetti passivi, il TU distingue tra obbligo di richiesta di registrazione ed obbligo al pagamento del tributo.
- Il contribuente è identificabile nella parte dell’atto registrato e quindi obbligato in via principale al pagamento del tributo.
- Occorre poi considerare la figura del responsabile d’imposta è il pubblico ufficiale che ha redatto, ricevuto, autenticato l’atto, e che è obbligato in solido con le parti per il pagamento dell’imposta principale è tenuto a richiedere la registrazione.
Presupposto d’imposta di registrazione
Il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione;
Imposta di registro: Base imponibile e determinazione
La BI dell’imposta di registro è costituita dal valore dei beni e dei diritti oggetto dell’atto di registrazione. Art.51 Si deve assumere come valore dei beni e dei diritti quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito dalle parti nel contratto.
Per i beni immobili e per le aziende si intende il valore venale in comune commercio ovvero il valore complessivo dei beni aziendali, compreso l’avviamento, al netto delle passività inerenti e risultanti dalle scritture contabili.
Imposta di registro: Aliquota
Le aliquote sono diverse a seconda che l’imposta sia in misura fissa ( di solito 200 euro) o proporzionale (che varia a seconda dell’atto; 9% imposta di carattere generale per i trasferimenti immobiliari; 2% trasferimento di immobili abitativi non di lusso; 15% terreni agricoli e relative pertinenze )
Si applica il tributo in misura fissa per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.( assenza di carattere patrimoniale).
Atto giuridico che ha ad oggetto più beni o diritti soggetti ad aliquote diverse si applica l’aliquota più elevata.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Tributo indiretto avente ad oggetto l’incremento patrimoniale che si produce in capo ad un soggetto in relazione a fattispecie traslative non onerose.
Presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni
Sono una pluralità:
a) trasferimenti di beni e diritti per causa di morte: il presupposto si realizza con l’apertura della successione ed in questo momento sorge l’obbligo di pagamento.
b) trasferimento di beni e diritti per donazione o per atti a titolo gratuito; Atti che risultano privi di una controprestazione (donazione, liberalità ecc):
c) Costituzione di vincoli di destinazione(trust; contratti di affidamento fiduciario): Negozi giuridici idonei a imprimere un vincolo su un patrimonio con effetti di separazione da cui deriva il trasferimento di beni e diritti a favore di un determinato soggetto.
Alternatività, anche se limitata, dell’imposta di successioni e donazioni con l’imposta di registro o Iva
L’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.
Imposta sulle successioni e donazioni: Franchigia
Una soglia entro la quale qualunque successione o donazione non è soggetta a tassazione, a cui poi si applicano le aliquote differenziali in base al grado di parentela.
Franchigia imposta sulle successioni e donazioni
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6% per trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, considerando la franchigia di 100.000 per i soli fratelli e sorelle;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Se il beneficiario è affetto da handicap grave si applica l’imposta sulla parte eccedente il milione e mezzo.