Ricorso in carenza Flashcards
Cos’è Il ricorso in carenza
Il ricorso in carenza è previsto dall’Art.265 del TFUE ed è un ricorso diretto a sindacare la legittimità dei comportamenti delle istituzioni europee al pari del procedimento ex Art. 263 del TFUE. È diretto a controllare se un’istituzione o un organo dell’unione abbia omesso di adottare un atto che aveva l’obbligo giuridico di emanare. Tale ricorso è proponibile solo in caso di inerzia (Astensione) dell’istituzione, cioè solo nel caso di mancata emanazione dell’atto.
La mancata emanazione dell’atto deve avvenire in violazione dei Trattati, vuol dire che, affinché il ricorso sia proponibile, l’istituzione deve aver violato l’obbligo giuridico di emanare l’atto in questione. Esso non è quindi ammissibile qualora l’istituzione goda di discrezionalità nell’emanare l’atto.
Caso diverso è
Caso diverso è quello in cui l’istituzione gode di discrezionalità circa il contenuto dell’atto, pur essendo obbligata ad emanarlo. Anche in questo caso se c’è inerzia, il ricorso è proponibile. Ciò induce a ritenere impugnabili omissioni rispetto a qualsiasi tipo di atto, anche se non vincolante e non definitivo.
I soggetti legittimati a proporre il ricorso
Riguardo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso in oggetto, si ripresenta la distinzione tra i ricorrenti privilegiati e non privilegiati presumibile dall’Art. 265. Il ricorso può essere presentato, senza alcuna condizione soggettiva, dagli stati membri e dalle istituzioni dell’UE che rappresentano, quindi, i ricorrenti privilegiati. In questo caso però rientrano nella definizione di ricorrenti privilegiati anche la Corte dei conti, la Banca Centrale Europea e il Consiglio Europeo.
Ricorso in carenza
Il ricorso in carenza è previsto dall’Art.265 del TFUE ed è un ricorso diretto a sindacare la legittimità dei comportamenti delle istituzioni europee al pari del procedimento ex Art. 263 del TFUE. È diretto a controllare se un’istituzione o un organo dell’unione abbia omesso di adottare un atto che aveva l’obbligo giuridico di emanare. Tale ricorso è proponibile solo in caso di inerzia (Astensione) dell’istituzione, cioè solo nel caso di mancata emanazione dell’atto.
La mancata emanazione dell’atto deve avvenire in violazione dei Trattati, vuol dire che, affinché il ricorso sia proponibile, l’istituzione deve aver violato l’obbligo giuridico di emanare l’atto in questione. Esso non è quindi ammissibile qualora l’istituzione goda di discrezionalità nell’emanare l’atto.
Caso diverso è quello in cui l’istituzione gode di discrezionalità circa il contenuto dell’atto, pur essendo obbligata ad emanarlo. Anche in questo caso se c’è inerzia, il ricorso è proponibile. Ciò induce a ritenere impugnabili omissioni rispetto a qualsiasi tipo di atto, anche se non vincolante e non definitivo.
Riguardo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso in oggetto, si ripresenta la distinzione tra i ricorrenti privilegiati e non privilegiati presumibile dall’Art. 265. Il ricorso può essere presentato, senza alcuna condizione soggettiva, dagli stati membri e dalle istituzioni dell’UE che rappresentano, quindi, i ricorrenti privilegiati. In questo caso però rientrano nella definizione di ricorrenti privilegiati anche la Corte dei conti, la Banca Centrale Europea e il Consiglio Europeo.