Sistema di sicurezza collettiva Flashcards
Cosa si intende per “Sistema di sicurezza collettiva”
Con il nome “Sistema di sicurezza collettiva” si intende l’insieme delle competenze, fornite dalla Carta dell’ONU al Consiglio di sicurezza, per il mantenimento dell’ordine e della pace fra gli stati.
In particolare:
Il Consiglio può avviare qualsiasi accertamento per accertare violazioni della pace o aggressioni.
Prima di adottare misure idonee il Consiglio può esortare gli stati interessati a prendere misure provvisorie necessarie affinché la situazione non si aggravi.
Il Consiglio può decretare contro uno stato misure sanzionatorie, ma non implicanti l’uso della forza.
Il Consiglio può, infine, decidere di avviare azioni armate.
Nel caso di violazioni
Nel caso di violazioni il consiglio può adottare varie misure, le quali possono essere divise in tre categorie:
Misure provvisorie: Sono misure di natura momentanea.
Misure non implicanti l’uso della forza (Art.41): Il consiglio può vincolare gli stati membri dell’ONU ad adottare misure di varia intensità contro uno stato che minacci o violi la pace.
Misure implicanti l’uso della forza: Si tratta della decisione ultima che implica l’uso della forza bellica nei confronti dello stato colpevole.
Sistema di sicurezza collettiva
Con il nome “Sistema di sicurezza collettiva” si intende l’insieme delle competenze, fornite dalla
Carta dell’ONU al Consiglio di sicurezza, per il mantenimento dell’ordine e della pace fra gli stati.
In particolare:
Il Consiglio può avviare qualsiasi accertamento per accertare violazioni della pace o
aggressioni.
Prima di adottare misure idonee il Consiglio può esortare gli stati interessati a prendere misure
provvisorie necessarie affinché la situazione non si aggravi.
Il Consiglio può decretare contro uno stato misure sanzionatorie, ma non implicanti l’uso della
forza.
Il Consiglio può, infine, decidere di avviare azioni armate.
Nel caso di violazioni il consiglio può adottare varie misure, le quali possono essere divise in tre
categorie:
Misure provvisorie: Sono misure di natura momentanea.
Misure non implicanti l’uso della forza (Art.41): Il consiglio può vincolare gli stati membri
dell’ONU ad adottare misure di varia intensità contro uno stato che minacci o violi la pace.
Misure implicanti l’uso della forza: Si tratta della decisione ultima che implica l’uso della
forza bellica nei confronti dello stato colpevole.