Mezzi diplomatici Flashcards
Cosa sono i Mezzi diplomatici
Mezzi diplomatici è il nome dato al gruppo degli altri mezzi volti alla risoluzione pacifica delle controversie, in particolare essi sono:
Negoziato: È il mezzo più semplice e immediato per la risoluzione delle controversie, prevede che le parti coinvolte nel conflitto raggiungano un accordo attraverso il dialogo.
Buoni uffici e mediazione: Un terzo stato può intervenire nella controversia con l’intento di convincere le parti a negoziare (Buoni uffici) o con la partecipazione attiva del terzo alle trattative (Mediazione).
Conciliazione: È la forma diplomatica di risoluzione delle controversie più evoluta e che più si avvicina all’arbitrato. Si esplica generalmente con l’istituzione di una commissione composta da individui, i quali esaminano la controversia e formulano una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare o meno.
Commissione d’inchiesta: A differenza delle precedenti, ha solo il compito di accertare, in modo non vincolante, i fatti. Queste commissioni sono temporanee.
Conciliazione obbligatoria: Prevista solitamente come alternativa al ricorso all’arbitrato, soprattutto nelle convenzioni multilaterali aperte. Sempre più spesso il ricorso alla conciliazione è obbligatorio, con la possibilità per uno degli Stati contraenti di dare avvio unilateralmente alla procedura conciliativa.
Conciliazione delle organizzazioni internazionali: Si svolge nel quadro istituzionale dell’organizzazione, con organi previsti dallo statuto. Non ha carattere vincolante.
Funzione conciliativa delle Nazioni Unite
Di particolare importanza è inoltre la funzione conciliativa delle Nazioni Unite. Il cap.VI (Art.33 e 38) della Carta dell’ONU è dedicato alla soluzione pacifica delle controversie da parte del Consiglio di sicurezza. Studiamo più nel dettaglio ciò che viene espresso dai vari articoli:
Art.34: Assegna un potere d’inchiesta al consiglio che può essere esercitato o direttamente o, più spesso, attraverso un organo creato ad hoc come, ad esempio, una commissione d’inchiesta composta membri del consiglio e da funzionari ONU.
Art.33 e 36: Attribuiscono al consiglio una facoltà di sollecito alle parti affinché queste ultime facciano ricorso ai procedimenti e ai mezzi sopra elencati. L’Art.33 in particolare prevede un generico invito del consiglio mentre l’Art.36 prevede che l’organo indichi quale procedimento specifico sia più appropriato al caso in esame. Il consiglio può anche predisporre, con una risoluzione, il procedimento stesso, dando vita a commissioni di conciliazione o mediazione che operano sotto il suo diretto controllo.
Art.37: Fornisce al consiglio il potere di raccomandare i termini di regolamento, cioè di suggerire alle parti come risolvere la controversia in caso. Questo potere presuppone che o entrambe o una delle parti portino la questione all’esame del consiglio oltre che all’accertata impossibilità di raggiungere un’intesa attraverso i mezzi indicati dagli Art.33 e 36, nella pratica tuttavia ciò non è necessario e viene fornita maggiore libertà al consiglio.
funzione conciliativa
Nell’ambito dell’ONU (Art.14 della Carta) è prevista anche una funzione conciliativa dell’Assemblea, la quale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di ogni situazione ritenuta a rischio per il benessere generale e per favorire le relazioni amichevoli fra le nazioni.
Per l’attuazione di questa funzione conciliativa non vi sono particolari norme procedurali, però l’assemblea non può intervenire in questioni che sono già di competenza del consiglio.
Il Segretario generale può effettuare iniziative di mediazione per la soluzione diplomatica di crisi internazionali.
Anche le organizzazioni regionali come la NATO, l’OUA, etc. hanno una funzione conciliativa, la quale è affiancata a quella dell’ONU. L’Art.52 della Carta prevede che tali organizzazioni regionali compiano ogni sforzo possibile per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie locali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. La norma trova conferma nei vari statuti delle suddette organizzazioni.
Mezzi diplomatici
Mezzi diplomatici è il nome dato al gruppo degli altri mezzi volti alla risoluzione pacifica delle controversie, in particolare essi sono:
Negoziato: È il mezzo più semplice e immediato per la risoluzione delle controversie, prevede che le parti coinvolte nel conflitto raggiungano un accordo attraverso il dialogo.
Buoni uffici e mediazione: Un terzo stato può intervenire nella controversia con l’intento di convincere le parti a negoziare (Buoni uffici) o con la partecipazione attiva del terzo alle trattative (Mediazione).
Conciliazione: È la forma diplomatica di risoluzione delle controversie più evoluta e che più si avvicina all’arbitrato. Si esplica generalmente con l’istituzione di una commissione composta da individui, i quali esaminano la controversia e formulano una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare o meno.
Commissione d’inchiesta: A differenza delle precedenti, ha solo il compito di accertare, in modo non vincolante, i fatti. Queste commissioni sono temporanee.
Conciliazione obbligatoria: Prevista solitamente come alternativa al ricorso all’arbitrato, soprattutto nelle convenzioni multilaterali aperte. Sempre più spesso il ricorso alla conciliazione è obbligatorio, con la possibilità per uno degli Stati contraenti di dare avvio unilateralmente alla procedura conciliativa.
Conciliazione delle organizzazioni internazionali: Si svolge nel quadro istituzionale dell’organizzazione, con organi previsti dallo statuto. Non ha carattere vincolante.
Di particolare importanza è inoltre la funzione conciliativa delle Nazioni Unite. Il cap.VI (Art.33 e 38) della Carta dell’ONU è dedicato alla soluzione pacifica delle controversie da parte del Consiglio di sicurezza. Studiamo più nel dettaglio ciò che viene espresso dai vari articoli:
Art.34: Assegna un potere d’inchiesta al consiglio che può essere esercitato o direttamente o, più spesso, attraverso un organo creato ad hoc come, ad esempio, una commissione d’inchiesta composta membri del consiglio e da funzionari ONU.
Art.33 e 36: Attribuiscono al consiglio una facoltà di sollecito alle parti affinché queste ultime facciano ricorso ai procedimenti e ai mezzi sopra elencati. L’Art.33 in particolare prevede un generico invito del consiglio mentre l’Art.36 prevede che l’organo indichi quale procedimento specifico sia più appropriato al caso in esame. Il consiglio può anche predisporre, con una risoluzione, il procedimento stesso, dando vita a commissioni di conciliazione o mediazione che operano sotto il suo diretto controllo.
Art.37: Fornisce al consiglio il potere di raccomandare i termini di regolamento, cioè di suggerire alle parti come risolvere la controversia in caso. Questo potere presuppone che o entrambe o una delle parti portino la questione all’esame del consiglio oltre che all’accertata impossibilità di raggiungere un’intesa attraverso i mezzi indicati dagli Art.33 e 36, nella pratica tuttavia ciò non è necessario e viene fornita maggiore libertà al consiglio.
Nell’ambito dell’ONU (Art.14 della Carta) è prevista anche una funzione conciliativa dell’Assemblea, la quale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di ogni situazione ritenuta a rischio per il benessere generale e per favorire le relazioni amichevoli fra le nazioni.
Per l’attuazione di questa funzione conciliativa non vi sono particolari norme procedurali, però l’assemblea non può intervenire in questioni che sono già di competenza del consiglio.
Il Segretario generale può effettuare iniziative di mediazione per la soluzione diplomatica di crisi internazionali.
Anche le organizzazioni regionali come la NATO, l’OUA, etc. hanno una funzione conciliativa, la quale è affiancata a quella dell’ONU. L’Art.52 della Carta prevede che tali organizzazioni regionali compiano ogni sforzo possibile per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie locali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. La norma trova conferma nei vari statuti delle suddette organizzazioni.