Elementi dell’illecito Flashcards
elemento soggettivo e oggettivo.
Nell’illecito internazionale vi è sia un elemento soggettivo che uno oggettivo.
L’elemento soggettivo va ad identificare il soggetto (L’organo) che ha compiuto l’illecito.
L’identificazione di un organo è difficile ma permette di ricondurre l’atto illecito allo stato.
L’identificazione è fondamentale negli illeciti commissivi mentre negli illeciti omissivi la
responsabilità è riconducibile immediatamente allo stato.
scuole di pensiero
In caso un organo vada oltre la sua competenza, per quanto riguarda la responsabilità dello stato, lo
dottrina si divide in due scuole di pensiero:
Il Progetto e parte della dottrina affermano che la responsabilità ricada comunque sullo stato. Altra parte della dottrina sostiene che l’illecito dello stato consisterebbe nel non aver preso
misure idonee a prevenirlo.
L’Art.5 del Progetto
L’Art.5 del Progetto prevede varie ipotesi di comportamenti tenuti dai soggetti che non sono organi
dello stato ma che agiscono come tali, oppure sotto il controllo e le istruzioni dello stato stesso (Ipotesi
di esercizio privato di pubbliche funzioni).
Lo stato può considerarsi responsabile per gli atti compiuti da privati che arrecano danni ad altri
individui, organi o stati stranieri
Lo stato non può considerarsi responsabile per gli atti compiuti da privati che arrecano danni ad altri
individui, organi o stati stranieri e risponde dell’azione solo in caso non abbia adottato misure idonee
a prevenirla e a punirne l’autore.
Da cosa è costituito l’elemento oggettivo
L’elemento oggettivo è costituito dalla violazione di una norma internazionale. È importante
identificare il momento dell’illecito in quanto il tempo è ciò su cui si basano i seguenti articoli
riguardanti l’elemento oggettivo:
Art.13: Introduce la regola del tempus regit actum, perché sussista l’elemento oggettivo
l’obbligo deve esistere nel momento in cui lo stato tiene il comportamento fonte di illecito
internazionale.
Art.14 e 15: Introducono la regola del tempus commissi delicti, la quale stabilisce il momento
dell’avvenimento dell’illecito.
Art.44: Introduce la regola dell’esaurimento dei ricorsi interni, configura i casi in cui uno stato
può presentare ricorso per estinguere l’illecito. I casi sono:
o Consenso dello stato leso: Il consenso volutamente dato da parte dello stato leso
all’altro stato alla commissione di un fatto determinato previene l’illiceità.
o Autotutela: Non costituiscono illecito le azioni dirette a reprimere l’altrui illecito.
o Forza maggiore: In caso un evento inarrestabile, imprevisto e non controllabile dallo
stato prevenga l’adempimento di un obbligo l’inadempimento non costituisce illecito.
o Stato di necessità: In questo caso l’ipotesi di illecito è esclusa in quando il fatto è stato
commesso per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato.
o Contrarietà ai principi della costituzione: È possibile escludere l’illiceità in caso
l’obbligo internazionale sia lesivo di un principio basilare della costituzione dello stato
in modo tale da mettere in crisi l’essenza stessa delle istituzioni statali.
Elementi dell’illecito
Nell’illecito internazionale vi è sia un elemento soggettivo che uno oggettivo.
L’elemento soggettivo va ad identificare il soggetto (L’organo) che ha compiuto l’illecito.
L’identificazione di un organo è difficile ma permette di ricondurre l’atto illecito allo stato.
L’identificazione è fondamentale negli illeciti commissivi mentre negli illeciti omissivi la
responsabilità è riconducibile immediatamente allo stato.
In caso un organo vada oltre la sua competenza, per quanto riguarda la responsabilità dello stato, lo
dottrina si divide in due scuole di pensiero:
Il Progetto e parte della dottrina affermano che la responsabilità ricada comunque sullo stato.
Altra parte della dottrina sostiene che l’illecito dello stato consisterebbe nel non aver preso
misure idonee a prevenirlo.
L’Art.5 del Progetto prevede varie ipotesi di comportamenti tenuti dai soggetti che non sono organi
dello stato ma che agiscono come tali, oppure sotto il controllo e le istruzioni dello stato stesso (Ipotesi
di esercizio privato di pubbliche funzioni).
Lo stato non può considerarsi responsabile per gli atti compiuti da privati che arrecano danni ad altri
individui, organi o stati stranieri e risponde dell’azione solo in caso non abbia adottato misure idonee
a prevenirla e a punirne l’autore.
L’elemento oggettivo è costituito dalla violazione di una norma internazionale. È importante
identificare il momento dell’illecito in quanto il tempo è ciò su cui si basano i seguenti articoli
riguardanti l’elemento oggettivo:
Art.13: Introduce la regola del tempus regit actum, perché sussista l’elemento oggettivo
l’obbligo deve esistere nel momento in cui lo stato tiene il comportamento fonte di illecito
internazionale.
Art.14 e 15: Introducono la regola del tempus commissi delicti, la quale stabilisce il momento
dell’avvenimento dell’illecito.
Art.44: Introduce la regola dell’esaurimento dei ricorsi interni, configura i casi in cui uno stato
può presentare ricorso per estinguere l’illecito. I casi sono:
o Consenso dello stato leso: Il consenso volutamente dato da parte dello stato leso
all’altro stato alla commissione di un fatto determinato previene l’illiceità.
o Autotutela: Non costituiscono illecito le azioni dirette a reprimere l’altrui illecito.
o Forza maggiore: In caso un evento inarrestabile, imprevisto e non controllabile dallo
stato prevenga l’adempimento di un obbligo l’inadempimento non costituisce illecito.
o Stato di necessità: In questo caso l’ipotesi di illecito è esclusa in quando il fatto è stato
commesso per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato.
o Contrarietà ai principi della costituzione: È possibile escludere l’illiceità in caso
l’obbligo internazionale sia lesivo di un principio basilare della costituzione dello stato
in modo tale da mettere in crisi l’essenza stessa delle istituzioni statali.