Cause di estinzione Flashcards
Le cause di estinzione di un accordo internazionale sono le stesse dei contratti nell’ordinamento
interno, le ricordiamo:
Avverarsi di una condizione risolutiva indicata nel trattato.
Scadenza del termine di validità del trattato.
Recesso dal trattato.
Inadempimento della controparte.
Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione di ciò che è stato indicato nel trattato.
Abrogazione, totale o parziale, del trattato mediante un nuovo accordo concluso fra le parti.
rebus sic stantibus
Per la clausola rebus sic stantibus il trattato si estingue se mutano le circostanze essenziali di fatto
esistenti al momento della stipulazione del patto (Circostanze che hanno portato alla decisione di
stipulare un accordo in primis).
Cosa succede con lo stato di guerra
Lo stato di guerra estingue tutte le convenzioni incompatibili con la stessa. Le cause di invalidità e di
estinzione operano automaticamente (La decisione di un operatore giuridico vale solo per il caso
concreto).
La procedura di denuncia
La procedura di denuncia, cioè l’atto formale motivato con cui uno stato notifica alle parti contraenti
o al depositario dell’accordo la volontà di sciogliersi dal vincolo, permette di sciogliere un vincolo
esistente.
Lo stato che invoca una causa di estinzione o di invalidità
Lo stato che invoca una causa di estinzione o di invalidità deve notificare per iscritto la denuncia agli
altri stati contraenti, se per tre mesi dalla denuncia non vi sono obiezioni da parte degli altri contraenti
lo stato può dichiarare il trattato come invalido o estinto. Invece, in caso di obiezioni, le parti devono
cercare soluzioni pacifiche alla controversia (Si può ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia
solo qualora la pretesa di estinzione o invalidità si fondi su una norma di Jus Cogens).
La differenza sostanziale fra cause di invalidità e cause di estinzione
La differenza sostanziale fra cause di invalidità e cause di estinzione sta nella retroattività, infatti le
cause di invalidità, una volta denunciate, comportano le retroattività, cioè l’annullamento degli effetti
che ha prodotto l’accordo e il ristabilimento della situazione di fatto, mentre le cause di estinzione
fanno cessare l’accordo ma non ne annullano gli effetti.
Cause di estinzione
Le cause di estinzione di un accordo internazionale sono le stesse dei contratti nell’ordinamento
interno, le ricordiamo:
Avverarsi di una condizione risolutiva indicata nel trattato.
Scadenza del termine di validità del trattato.
Recesso dal trattato.
Inadempimento della controparte.
Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione di ciò che è stato indicato nel trattato.
Abrogazione, totale o parziale, del trattato mediante un nuovo accordo concluso fra le parti.
Per la clausola rebus sic stantibus il trattato si estingue se mutano le circostanze essenziali di fatto
esistenti al momento della stipulazione del patto (Circostanze che hanno portato alla decisione di
stipulare un accordo in primis).
Lo stato di guerra estingue tutte le convenzioni incompatibili con la stessa. Le cause di invalidità e di
estinzione operano automaticamente (La decisione di un operatore giuridico vale solo per il caso
concreto).
La procedura di denuncia, cioè l’atto formale motivato con cui uno stato notifica alle parti contraenti
o al depositario dell’accordo la volontà di sciogliersi dal vincolo, permette di sciogliere un vincolo
esistente.
Lo stato che invoca una causa di estinzione o di invalidità deve notificare per iscritto la denuncia agli
altri stati contraenti, se per tre mesi dalla denuncia non vi sono obiezioni da parte degli altri contraenti
lo stato può dichiarare il trattato come invalido o estinto. Invece, in caso di obiezioni, le parti devono
cercare soluzioni pacifiche alla controversia (Si può ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia
solo qualora la pretesa di estinzione o invalidità si fondi su una norma di Jus Cogens).
La differenza sostanziale fra cause di invalidità e cause di estinzione sta nella retroattività, infatti le
cause di invalidità, una volta denunciate, comportano le retroattività, cioè l’annullamento degli effetti
che ha prodotto l’accordo e il ristabilimento della situazione di fatto, mentre le cause di estinzione
fanno cessare l’accordo ma non ne annullano gli effetti.