Arbitrato Flashcards

1
Q

Quali controversie possono essere rimesse al tribunale

A

Qualsiasi controversia può essere rimessa dinanzi ad un tribunale internazionale sulla base dell’accordo delle parti. Non è possibile costringere uno stato ad aderire al giudizio stesso in caso quest’ultimo non esprima la volontà di sottoporre a giudizio la controversia.

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Q

L’istituto dell’arbitrato internazionale

A

L’istituto dell’arbitrato internazionale si è evoluto nel tempo, possiamo identificare tre fasi principali che lo hanno caratterizzato:
 Arbitrato isolato: questa forma di arbitrato prevedeva un accordo, chiamato compromesso arbitrale, col quale si nominava un arbitro o un collegio arbitrale, si stabilivano le procedure del giudizio e ci si obbligava a rispettare la sentenza. Si tratta di una forma approssimativa di arbitrato in quanto la procedura seguita era sommaria e veniva usato solamente per risolvere questioni minori.
 Forma di arbitrato successiva fu quello basato sulla clausola compromissoria incompleta e sul trattato generale di arbitrato non completo, studiamolo nelle sue parti:
o Clausola compromissoria non completa: Clausola accessoria ad una convenzione, crea un obbligo generico per gli Stati di ricorrere all’arbitrato per tutte le controversie future in merito all’applicazione e all’interpretazione della convenzione stessa.
o Trattato generale di arbitrato non completo: Genera l’obbligo di ricorrere ad un arbitro per risolvere tutte le controversie future che possono insorgere fra le parti, ad eccezione di alcune controversie che toccano l’onore e l’indipendenza delle parti.
Sia il trattato generale che la clausola compromissoria vengono definite come non complete in quanto esse generano solo un obbligo di stipulare un compromesso arbitrale attraverso la costituzione di un organo giudicante ad hoc, le parti rimangono comunque libere di non raggiungere un arbitrio.
 Arbitrato basato su clausola compromissoria completa, trattato generale completo e sulle
funzioni della CIG: Con la fine della Prima guerra mondiale si giunge alla creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, sostituita poi dalla Corte Internazionale di Giustizia, organo dell’ONU. L’aggettivo completo viene adesso utilizzato in quanto in questo caso sussiste l’obbligo di sottoporre le proprie controversie al giudizio di un tribunale internazionale, di solito la CIG, e adottare l’arbitrio con le funzioni stabilite.

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3
Q

Il CIG

A

Il CIG è un organo permanente, formato da un corpo di giudici eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica in base a precise norme procedurali inderogabili dalle parti. La Corte decide secondo diritto e, secondo richiesta delle parti, anche secondo equità. Essa svolge anche una funzione consultiva, dando pareri su richiesta dell’Assemblea, del Consiglio di Sicurezza o di altri organismi.
I pareri non sono vincolanti, ma possono divenire tali se con una convenzione ci si impegna a rispettarli. La Corte può essere adita solo dagli stati e non da altri soggetti internazionali.
Negli ultimi anni si è visto un aumento degli organi giurisdizionali internazionali. Generalmente essi possono essere utilizzati unilateralmente e, a volte, sono aperti anche agli individui. Esempio di un organo giurisdizionale internazionale di nascita recente è la CGE.

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4
Q

Arbitrato

A

Qualsiasi controversia può essere rimessa dinanzi ad un tribunale internazionale sulla base dell’accordo delle parti. Non è possibile costringere uno stato ad aderire al giudizio stesso in caso quest’ultimo non esprima la volontà di sottoporre a giudizio la controversia.
L’istituto dell’arbitrato internazionale si è evoluto nel tempo, possiamo identificare tre fasi principali che lo hanno caratterizzato:
 Arbitrato isolato: questa forma di arbitrato prevedeva un accordo, chiamato compromesso arbitrale, col quale si nominava un arbitro o un collegio arbitrale, si stabilivano le procedure del giudizio e ci si obbligava a rispettare la sentenza. Si tratta di una forma approssimativa di arbitrato in quanto la procedura seguita era sommaria e veniva usato solamente per risolvere questioni minori.
 Forma di arbitrato successiva fu quello basato sulla clausola compromissoria incompleta e sul trattato generale di arbitrato non completo, studiamolo nelle sue parti:
o Clausola compromissoria non completa: Clausola accessoria ad una convenzione, crea un obbligo generico per gli Stati di ricorrere all’arbitrato per tutte le controversie future in merito all’applicazione e all’interpretazione della convenzione stessa.
o Trattato generale di arbitrato non completo: Genera l’obbligo di ricorrere ad un arbitro per risolvere tutte le controversie future che possono insorgere fra le parti, ad eccezione di alcune controversie che toccano l’onore e l’indipendenza delle parti.
Sia il trattato generale che la clausola compromissoria vengono definite come non complete in quanto esse generano solo un obbligo di stipulare un compromesso arbitrale attraverso la costituzione di un organo giudicante ad hoc, le parti rimangono comunque libere di non raggiungere un arbitrio.
 Arbitrato basato su clausola compromissoria completa, trattato generale completo e sulle
funzioni della CIG: Con la fine della Prima guerra mondiale si giunge alla creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, sostituita poi dalla Corte Internazionale di Giustizia, organo dell’ONU. L’aggettivo completo viene adesso utilizzato in quanto in questo caso sussiste l’obbligo di sottoporre le proprie controversie al giudizio di un tribunale internazionale, di solito la CIG, e adottare l’arbitrio con le funzioni stabilite.
Il CIG è un organo permanente, formato da un corpo di giudici eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica in base a precise norme procedurali inderogabili dalle parti. La Corte decide secondo diritto e, secondo richiesta delle parti, anche secondo equità. Essa svolge anche una funzione consultiva, dando pareri su richiesta dell’Assemblea, del Consiglio di Sicurezza o di altri organismi.
I pareri non sono vincolanti, ma possono divenire tali se con una convenzione ci si impegna a rispettarli. La Corte può essere adita solo dagli stati e non da altri soggetti internazionali.
Negli ultimi anni si è visto un aumento degli organi giurisdizionali internazionali. Generalmente essi possono essere utilizzati unilateralmente e, a volte, sono aperti anche agli individui. Esempio di un organo giurisdizionale internazionale di nascita recente è la CGE.

How well did you know this?
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