Revisione trattati UE Flashcards

1
Q

I Trattati sui quali si fonda l’UE sono modificabili?

A

I Trattati sui quali si fonda l’UE sono modificabili attraverso procedure di revisione ordinaria e semplificata regolate dall’Art.48 del Trattato sull’UE. L’iniziativa della procedura di revisione ordinaria spetta ad ogni stato membro, al parlamento europeo e alla commissione. I progetti di revisione possono essere ad oggi anche diretti alla riduzione delle competenze dell’unione, possibilità del tutto nuova considerando come fino al Trattato di Lisbona le modifiche dei Trattati potevano solo approfondirne il processo. Tale impossibilità era prevista dall’Art.2 del TUE, presente nel testo anteriore al Trattato di Lisbona, il quale assegnava all’UE l’obiettivo di mantenere e sviluppare l’acquis comunitario qualora si rendesse necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal Trattato allo scopo di garantire l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni
comunitarie.

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2
Q

Cosa significa acquis e qual è l’obiettivo di mantenerlo integralmente

A

Il termine acquis stava ad indicare l’insieme del diritto derivato della comunità europea, gli atti giuridicamente obbligatori (Comprendendo anche gli accordi conclusi dalla comunità con stati terzi) e le convivenze concluse tra gli stati membri sulla base dei Trattati oltre che ad atti di carattere più politico, come gli accordi interistituzionali. Rientrava sotto il termine acquis anche la giurisprudenza della CGE e del tribunale di primo grado.
L’obiettivo di mantenere integralmente lʼacquis comunitario significava quindi che l’azione dell’unione non poteva in alcun caso pregiudicare o rimettere in discussione quanto conseguito, ma doveva bensì tendere costantemente all’approfondimento e al progresso delle realizzazioni dell’unione. Considerando ciò si può notare l’effettiva inversione di tendenza che ha generato la possibilità di ridurre le competenze dell’unione fornite dall’Art.48 (Par.2) del TUE.

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3
Q

chi esprime un giudizio sull’esaminazione delle modifiche proposte ?

A

Il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione (Oltre che
della Banca centrale europea in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario), può adottare, a
maggioranza qualificata, una decisione favorevole riguardo l’esaminazione delle modifiche proposte.
Qualora avvenga questa esaminazione il Presidente del consiglio europeo convoca una convenzione composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato, del governo degli stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Tale convenzione procederà ad esaminare i progetti di modifica per poi adottare per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri. La convenzione, assicurando una rappresentanza sia alle istituzioni europee che ai governi, garantisce un metodo di esaminazione che non è solo intergovernativo ma anche partecipativo, democratico, articolato e trasparente.
La convenzione non può essere convocata qualora l’entità delle modifiche non ne giustifichi la convocazione, in questo caso lo stesso Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza intergovernativa (Art.48 Par.3 comma 2 del TUE).

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4
Q

A chi spetta la decisione effettiva

A

La convenzione, la quale delibera mediante consenso e quindi senza una votazione formale, adotta una raccomandazione, mentre la decisione effettiva spetta alla conferenza formata dai soli rappresentanti dei governi degli stati membri, la quale procederà a adottare il testo sul cui si è giunti ad un’intesa unanime. L’entrata in vigore delle modifiche richiede la ratifica di tutti gli stati membri, cioè la stipulazione di un nuovo Trattato di revisione.
Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un Trattato di tale genere, i quattro quinti degli stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo (Art.48 Par.5). Il consiglio può solo aprire un dibattito politico, non può imporre il Trattato di revisione agli stati che non lo abbiano ratificato né può assicurare l’entrata in vigore tra i ratificanti.

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5
Q

L’Art.48 del TUE

A

L’Art.48 del TUE contempla anche procedure di revisione semplificate. In particolare, si configurano due tipologie di procedure semplificate:
 La prima procedura di revisione semplificata è regolata dalla Par.6 e riguarda le modifiche relative alla Par.3 del Trattato sul funzionamento dell’UE (Parte riguardante le politiche e le azioni interne dell’unione). La procedura inizia allo stesso modo della procedura ordinaria, cioè con un progetto presentato da uno stato membro o dalla commissione che viene poi sottoposto al Consiglio il quale, dopo previo parare del parlamento europeo, della commissione o, se è necessario, della banca centrale europea, può decidere all’unanimità di modificare le disposizioni della parte terza del TFUE. Questa procedura è stata impiegata per la prima volta con la decisione del Consiglio 2011/199/UE ed è andata a modificare l’Art.136 del TFUE aggiungendo un paragrafo che permette agli stati la cui moneta è l’euro di istituire un meccanismo di stabilità da attivare quando indispensabile per salvaguardare la stabilità della eurozona nel suo insieme, subordinando la concessione di qualsiasi assistenza
finanziaria a una rigorosa condizionalità. L’adozione delle decisioni da parte del Consiglio non è sufficiente, deve esservi approvazione anche da parte degli stati (In Italia, per esempio, l’approvazione deve avere luogo mediante ratifica, richiedendo previa autorizzazione con legge del Parlamento (Ex. Art.87 e 80 della Cost.). Questa procedura non può essere utilizzata per estendere le competenze attribuite all’unione dai Trattari.
 L’altra procedura di revisione semplificata, descritta dall’Art.48 Par.7, riguarda il passaggio, in un determinato caso o settore, dalla votazione all’unanimità alla votazione a maggioranza qualificata. Il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata nel Consiglio mediante tale procedura viene esclusa in varie materie come, per esempio, le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e i casi previsti dall’Art.353 del TFUE (Risorse proprie dell’unione, quadro finanziario pluriennale, etc.). Nel caso in cui questa procedura semplificata sia applicabile le modifiche sono adottate, previa approvazione del Parlamento europeo, il quale si pronuncia a maggioranza dei suoi membri, dal Consiglio all’unanimità. L’iniziativa del Consiglio va trasmessa poi ai parlamenti nazionali e, in caso di opposizione mossa entro sei mesi da parte anche di un singolo parlamento nazionale, non
viene adottata.

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6
Q

Esistono solo le procedure di revisione ordinaria e semplificata?

A

Oltre alle procedure di revisione ordinaria e semplificata esistono anche, a seconda di specifiche
disposizioni dei Trattati, ulteriori procedure semplificate di revisione e, talvolta, procedure di revisione delegata che consistono nell’attribuzione alle istituzioni europee del potere di adottare atti diretti a integrare o sviluppare il contenuto di particolari disposizioni.
Le disposizioni su menzionate fanno riferimento alle disposizioni contenute negli Art.25 comma 2 (Disposizioni tese a completare i diritti dei cittadini dell’unione), Art.223 Par.1 comma 2 (Suffragio universale diretto dal Parlamento europeo secondo una procedura uniforme o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri) e Art.311 comma 3 del TUE (Sistema di risorse proprie dell’unione).
Nei casi su specificati la delibera del consiglio non è sufficiente a determinare le modifiche, queste infatti entrano in vigore solo quando viene espressa la volontà della loro adozione da parte degli stati mediante un atto di approvazione delle modifiche. Alla fase gestita dalle istituzioni europee segue
quindi una fase governativa che va a garantire il rispetto delle volontà degli stati in merito alle modifiche ai Trattati. In altre disposizioni, come quelle dell’Art.218 del TFUE (Modifica alle disposizioni dello statuto della Corte di giustizia), la modifica dei Trattati consegue direttamente alla decisione delle istituzioni europee.

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7
Q

L’Art.257 del TFUE

A

L’Art.257 del TFUE consente infine al Parlamento e al Consiglio di istituire, con regolamenti tribunali specializzati incaricati, di conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche.
La Corte di giustizia ha affermato che le modifiche ai Trattati possono essere adottate solo seguendo
l’iter scritto nell’Art.48 del TUE.

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8
Q

Revisione trattati UE

A

I Trattati sui quali si fonda l’UE sono modificabili attraverso procedure di revisione ordinaria e semplificata regolate dall’Art.48 del Trattato sull’UE. L’iniziativa della procedura di revisione ordinaria spetta ad ogni stato membro, al parlamento europeo e alla commissione. I progetti di revisione possono essere ad oggi anche diretti alla riduzione delle competenze dell’unione, possibilità del tutto nuova considerando come fino al Trattato di Lisbona le modifiche dei Trattati potevano solo approfondirne il processo. Tale impossibilità era prevista dall’Art.2 del TUE, presente nel testo anteriore al Trattato di Lisbona, il quale assegnava all’UE l’obiettivo di mantenere e sviluppare l’acquis comunitario qualora si rendesse necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal Trattato allo scopo di garantire l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni
comunitarie.
Il termine acquis stava ad indicare l’insieme del diritto derivato della comunità europea, gli atti giuridicamente obbligatori (Comprendendo anche gli accordi conclusi dalla comunità con stati terzi) e le convivenze concluse tra gli stati membri sulla base dei Trattati oltre che ad atti di carattere più politico, come gli accordi interistituzionali. Rientrava sotto il termine acquis anche la giurisprudenza della CGE e del tribunale di primo grado.
L’obiettivo di mantenere integralmente lʼacquis comunitario significava quindi che l’azione dell’unione non poteva in alcun caso pregiudicare o rimettere in discussione quanto conseguito, ma doveva bensì tendere costantemente all’approfondimento e al progresso delle realizzazioni dell’unione. Considerando ciò si può notare l’effettiva inversione di tendenza che ha generato la possibilità di ridurre le competenze dell’unione fornite dall’Art.48 (Par.2) del TUE.
Il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione (Oltre che
della Banca centrale europea in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario), può adottare, a
maggioranza qualificata, una decisione favorevole riguardo l’esaminazione delle modifiche proposte.
Qualora avvenga questa esaminazione il Presidente del consiglio europeo convoca una convenzione composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato, del governo degli stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Tale convenzione procederà ad esaminare i progetti di modifica per poi adottare per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri. La convenzione, assicurando una rappresentanza sia alle istituzioni europee che ai governi, garantisce un metodo di esaminazione che non è solo intergovernativo ma anche partecipativo, democratico, articolato e trasparente.
La convenzione non può essere convocata qualora l’entità delle modifiche non ne giustifichi la convocazione, in questo caso lo stesso Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza intergovernativa (Art.48 Par.3 comma 2 del TUE).
La convenzione, la quale delibera mediante consenso e quindi senza una votazione formale, adotta una raccomandazione, mentre la decisione effettiva spetta alla conferenza formata dai soli rappresentanti dei governi degli stati membri, la quale procederà a adottare il testo sul cui si è giunti ad un’intesa unanime. L’entrata in vigore delle modifiche richiede la ratifica di tutti gli stati membri, cioè la stipulazione di un nuovo Trattato di revisione.
Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un Trattato di tale genere, i quattro quinti degli stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo (Art.48 Par.5). Il consiglio può solo aprire un dibattito politico, non può imporre il Trattato di revisione agli stati che non lo abbiano ratificato né può assicurare l’entrata in vigore tra i ratificanti.
L’Art.48 del TUE contempla anche procedure di revisione semplificate. In particolare, si configurano due tipologie di procedure semplificate:
 La prima procedura di revisione semplificata è regolata dalla Par.6 e riguarda le modifiche relative alla Par.3 del Trattato sul funzionamento dell’UE (Parte riguardante le politiche e le azioni interne dell’unione). La procedura inizia allo stesso modo della procedura ordinaria, cioè con un progetto presentato da uno stato membro o dalla commissione che viene poi sottoposto al Consiglio il quale, dopo previo parare del parlamento europeo, della commissione o, se è necessario, della banca centrale europea, può decidere all’unanimità di modificare le disposizioni della parte terza del TFUE. Questa procedura è stata impiegata per la prima volta con la decisione del Consiglio 2011/199/UE ed è andata a modificare l’Art.136 del TFUE aggiungendo un paragrafo che permette agli stati la cui moneta è l’euro di istituire un meccanismo di stabilità da attivare quando indispensabile per salvaguardare la stabilità della eurozona nel suo insieme, subordinando la concessione di qualsiasi assistenza
finanziaria a una rigorosa condizionalità. L’adozione delle decisioni da parte del Consiglio non è sufficiente, deve esservi approvazione anche da parte degli stati (In Italia, per esempio, l’approvazione deve avere luogo mediante ratifica, richiedendo previa autorizzazione con legge del Parlamento (Ex. Art.87 e 80 della Cost.). Questa procedura non può essere utilizzata per estendere le competenze attribuite all’unione dai Trattari.
 L’altra procedura di revisione semplificata, descritta dall’Art.48 Par.7, riguarda il passaggio, in un determinato caso o settore, dalla votazione all’unanimità alla votazione a maggioranza qualificata. Il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata nel Consiglio mediante tale procedura viene esclusa in varie materie come, per esempio, le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e i casi previsti dall’Art.353 del TFUE (Risorse proprie dell’unione, quadro finanziario pluriennale, etc.). Nel caso in cui questa procedura semplificata sia applicabile le modifiche sono adottate, previa approvazione del Parlamento europeo, il quale si pronuncia a maggioranza dei suoi membri, dal Consiglio all’unanimità. L’iniziativa del Consiglio va trasmessa poi ai parlamenti nazionali e, in caso di opposizione mossa entro sei mesi da parte anche di un singolo parlamento nazionale, non
viene adottata.
Oltre alle procedure di revisione ordinaria e semplificata esistono anche, a seconda di specifiche
disposizioni dei Trattati, ulteriori procedure semplificate di revisione e, talvolta, procedure di revisione delegata che consistono nell’attribuzione alle istituzioni europee del potere di adottare atti diretti a integrare o sviluppare il contenuto di particolari disposizioni.
Le disposizioni su menzionate fanno riferimento alle disposizioni contenute negli Art.25 comma 2 (Disposizioni tese a completare i diritti dei cittadini dell’unione), Art.223 Par.1 comma 2 (Suffragio universale diretto dal Parlamento europeo secondo una procedura uniforme o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri) e Art.311 comma 3 del TUE (Sistema di risorse proprie dell’unione).
Nei casi su specificati la delibera del consiglio non è sufficiente a determinare le modifiche, queste infatti entrano in vigore solo quando viene espressa la volontà della loro adozione da parte degli stati mediante un atto di approvazione delle modifiche. Alla fase gestita dalle istituzioni europee segue
quindi una fase governativa che va a garantire il rispetto delle volontà degli stati in merito alle modifiche ai Trattati. In altre disposizioni, come quelle dell’Art.218 del TFUE (Modifica alle disposizioni dello statuto della Corte di giustizia), la modifica dei Trattati consegue direttamente alla decisione delle istituzioni europee.
L’Art.257 del TFUE consente infine al Parlamento e al Consiglio di istituire, con regolamenti tribunali specializzati incaricati, di conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche.
La Corte di giustizia ha affermato che le modifiche ai Trattati possono essere adottate solo seguendo
l’iter scritto nell’Art.48 del TUE.
[Per una mappa riassuntiva del procedimento di revisione dei trattati guardare l’ultima pagina della
dispensa].

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