Consiglio dell’UE (Alias Consiglio dei ministri)Le funzioni Flashcards
Art.16 Par.1 del TUE
Le funzioni del consiglio dell’UE sono indicate dall’Art.16 Par.1 del TUE, il quale ci dice che: “Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati”.
Tale norma esprime però in modo sintetico i compiti e i poteri del consiglio, senza far trasparire veramente la posizione decisiva e di centralità che occupa all’interno dell’unione europea.
Il ruolo
Il ruolo del consiglio dell’UE si configura come paritario rispetto a quello del consiglio e del parlamento per quanto riguarda l’autorità legislativa e di bilancio. Per quanto riguarda la seconda parte dell’Art.16 menzionata sopra, esso fa riferimento alle funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento. L’espressione è alquanto generica e può specificarsi solo in rapporto alle singole disposizioni. Sul piano generale può dirsi infatti che, nell’esercizio di tali funzioni, il consiglio non emana solo atti legislativi, ma bensì anche atti di indirizzo, di assistenza e di consulenza, i quali non sono atti giuridicamente vincolanti.
la politica economica
Per quanto riguarda la politica economica invece il consiglio dell’UE ha poteri più specifici e incisivi, come per esempio il potere di effettuare l’adozione di una raccomandazione contenente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli stati membri e dell’unione, un compito di sorveglianza, di assistenza finanziaria, poteri sanzionatori e poteri normativi.
politica estera
Il consiglio detiene un potere decisionale nella politica estera e di sicurezza, anche se questo non è di natura legislativa visto che in tale materia è esclusa l’adozione di atti legislativi.
Il consiglio opera sulla base degli orientamenti generali definiti dal consiglio europeo e adotta le decisioni per un intervento operativo che ne vanno a stabilire gli obiettivi, la portata, le condizioni di attuazione, la durata e i mezzi di cui deve disporre l’unione affinché si realizzi. Tali decisioni hanno natura vincolante per gli stati membri.
Altre decisioni vincolanti sono quelle tramite le quali il consiglio definisce la posizione dell’unione su una questione particolare di natura giuridica.
politica di sicurezza e di difesa comune
Il consiglio può inoltre adottare le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune (Comprese quelle inerenti all’avvio di una missione operativa avente anche implicazioni militari) su proposta dell’Alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro.
Altre cose che può fare il consiglio dell’UE
Il consiglio dell’UE può chiedere alla commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
Il consiglio può inoltre intervenire con varie modalità nella nomina di altre istituzioni o organi come per esempio la commissione, il comitato esecutivo della banca centrale europeo, la Corte dei conti, il comitato economico e sociale e il comitato delle regioni. Esso fissa anche gli stipendi, le indennità e le pensioni di coloro che rivestono le cariche principali nelle istituzioni europee.
Infine, il consiglio può anche intervenire nella definizione di atti normativi concernenti l’azione di altre istituzioni.
C’è la possibilità che il Consiglio riceva un potere di esecuzione di qualsiasi atto obbligatorio dell’unione, tale attribuzione è però subordinata alla necessità di condizioni che inducano a preferire l’intervento del consiglio in luogo della generale competenza della commissione.
Consiglio dell’UE (Alias Consiglio dei ministri)Le funzioni
Le funzioni del consiglio dell’UE sono indicate dall’Art.16 Par.1 del TUE, il quale ci dice che: “Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati”.
Tale norma esprime però in modo sintetico i compiti e i poteri del consiglio, senza far trasparire veramente la posizione decisiva e di centralità che occupa all’interno dell’unione europea.
Il ruolo del consiglio dell’UE si configura come paritario rispetto a quello del consiglio e del parlamento per quanto riguarda l’autorità legislativa e di bilancio. Per quanto riguarda la seconda parte dell’Art.16 menzionata sopra, esso fa riferimento alle funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento. L’espressione è alquanto generica e può specificarsi solo in rapporto alle singole disposizioni. Sul piano generale può dirsi infatti che, nell’esercizio di tali funzioni, il consiglio non emana solo atti legislativi, ma bensì anche atti di indirizzo, di assistenza e di consulenza, i quali non sono atti giuridicamente vincolanti.
Per quanto riguarda la politica economica invece il consiglio dell’UE ha poteri più specifici e incisivi, come per esempio il potere di effettuare l’adozione di una raccomandazione contenente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli stati membri e dell’unione, un compito di sorveglianza, di assistenza finanziaria, poteri sanzionatori e poteri normativi.
Il consiglio detiene un potere decisionale nella politica estera e di sicurezza, anche se questo non è di natura legislativa visto che in tale materia è esclusa l’adozione di atti legislativi.
Il consiglio opera sulla base degli orientamenti generali definiti dal consiglio europeo e adotta le decisioni per un intervento operativo che ne vanno a stabilire gli obiettivi, la portata, le condizioni di attuazione, la durata e i mezzi di cui deve disporre l’unione affinché si realizzi. Tali decisioni hanno natura vincolante per gli stati membri.
Altre decisioni vincolanti sono quelle tramite le quali il consiglio definisce la posizione dell’unione su una questione particolare di natura giuridica.
Il consiglio può inoltre adottare le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune (Comprese quelle inerenti all’avvio di una missione operativa avente anche implicazioni militari) su proposta dell’Alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro.
Il consiglio dell’UE può chiedere alla commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
Il consiglio può inoltre intervenire con varie modalità nella nomina di altre istituzioni o organi come per esempio la commissione, il comitato esecutivo della banca centrale europeo, la Corte dei conti, il comitato economico e sociale e il comitato delle regioni. Esso fissa anche gli stipendi, le indennità e le pensioni di coloro che rivestono le cariche principali nelle istituzioni europee.
Infine, il consiglio può anche intervenire nella definizione di atti normativi concernenti l’azione di altre istituzioni.
C’è la possibilità che il Consiglio riceva un potere di esecuzione di qualsiasi atto obbligatorio dell’unione, tale attribuzione è però subordinata alla necessità di condizioni che inducano a preferire l’intervento del consiglio in luogo della generale competenza della commissione.