Autotutela Flashcards
La reazione normale all’illecito internazionale
La reazione normale all’illecito internazionale è l’autotutela, cioè il “farsi giustizia da sé”.
L’autotutela, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, esclude l’uso della forza (Jus Cogens,
Art.2 Carta delle Nazioni Unite).
Ci sono delle eccezioni in cui l’uso della forza è concesso:
Legittima difesa: È consentito l’uso della forza in risposta ad un attacco armato. La legittima
difesa è invocabile anche in caso l’attacco sia sferrato mediante mercenari. È consentito l’uso
di armi nucleari purché sia rispettato il principio di proporzionalità della risposta all’attacco e
le norme del diritto umanitario di guerra (Art.51 della Carta).
Scopi umanitari: L’intervento armato è ammesso per proteggere la vita dei propri cittadini
all’estero o per colpire stati che compiano gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei
propri cittadini.
In via preventiva: È concessa nei casi che riguardano stati che fomentano il terrorismo e altre
occasioni.
Quando si scatena una guerra
Molti paesi e gran parte della dottrina hanno criticato le su citate ipotesi e l’incapacità dell’UN di
opporsi all’uso indiscriminato della forza, bisogna però ricordare l’esistenza del diritto umanitario di
guerra, cioè una serie di norme consuetudinarie e pattizie che vanno a limitare il più possibile i danni
derivanti dal conflitto (Includendo anche la tutela di paesi terzi e la punizione dei crimini di guerra).
Una volta che si scatena la guerra si passa da Jus ad bellum a Jus in bellum, cioè si passa dall’ adottare
le norme consuetudinarie e pattizie normali a adottare quelle consuetudinarie e pattizie del diritto
umanitario di guerra.
Per il diritto internazionale si considera come uso di forza interna tutte quelle operazioni che vengono
effettuate all’interno dei confini dello stato, anche quando questa viene esercitata contro gruppi o
comunità straniere (Es: Diplomatici stranieri sequestrati presso l’ambasciata di Teheran). Si considera
invece come uso della forza internazionale quando l’azione si esplica fuori dal proprio territorio.
Autotutela
La reazione normale all’illecito internazionale è l’autotutela, cioè il “farsi giustizia da sé”.
L’autotutela, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, esclude l’uso della forza (Jus Cogens,
Art.2 Carta delle Nazioni Unite).
Ci sono delle eccezioni in cui l’uso della forza è concesso:
Legittima difesa: È consentito l’uso della forza in risposta ad un attacco armato. La legittima
difesa è invocabile anche in caso l’attacco sia sferrato mediante mercenari. È consentito l’uso
di armi nucleari purché sia rispettato il principio di proporzionalità della risposta all’attacco e
le norme del diritto umanitario di guerra (Art.51 della Carta).
Scopi umanitari: L’intervento armato è ammesso per proteggere la vita dei propri cittadini
all’estero o per colpire stati che compiano gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei
propri cittadini.
In via preventiva: È concessa nei casi che riguardano stati che fomentano il terrorismo e altre
occasioni.
Molti paesi e gran parte della dottrina hanno criticato le su citate ipotesi e l’incapacità dell’UN di
opporsi all’uso indiscriminato della forza, bisogna però ricordare l’esistenza del diritto umanitario di
guerra, cioè una serie di norme consuetudinarie e pattizie che vanno a limitare il più possibile i danni
derivanti dal conflitto (Includendo anche la tutela di paesi terzi e la punizione dei crimini di guerra).
Una volta che si scatena la guerra si passa da Jus ad bellum a Jus in bellum, cioè si passa dall’ adottare
le norme consuetudinarie e pattizie normali a adottare quelle consuetudinarie e pattizie del diritto
umanitario di guerra.Per il diritto internazionale si considera come uso di forza interna tutte quelle operazioni che vengono
effettuate all’interno dei confini dello stato, anche quando questa viene esercitata contro gruppi o
comunità straniere (Es: Diplomatici stranieri sequestrati presso l’ambasciata di Teheran). Si considera
invece come uso della forza internazionale quando l’azione si esplica fuori dal proprio territorio.