La funzione giudiziaria Flashcards
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Com’è ripartita La funzione giudiziaria
La funzione giudiziaria è ripartita fra corte di giustizia, tribunale e tribunali specializzati, ma i tribunali e la corte hanno ruoli differenti. Generalmente il tribunale tende a risolvere le faccende riguardanti le persone fisiche mentre la corte è dedita alla risoluzione delle controversie fra gli stati e le istituzioni, ma tutte le cause possono essere proposte ad entrambe le corti, per cui fra le due istituzioni esiste un rapporto di interdipendenza (La corte ha stabilito però che, qualora ad un soggetto venisse data una sentenza a proprio sfavore, questo non può appellarsi al tribunale per richiedere il riesame del caso a meno che non vi siano nuovi fattori aggiunti).
Altre competenze della corte
La funzione giudiziaria
Oltre alla funzione giudiziaria la corte ha anche le seguenti competenze:
Giudizio sui ricorsi per violazione dei Trattati da parte di uno stato membro: Tali ricorsi sono proponibili o dalla commissione o da uno stato membro. Lo stato accusato non può sottrarsi al giudizio e, qualora venisse dichiarato inadempiente, deve ottemperare alle misure contenute nella sentenza, le quali sono tese a rimuovere le cause che hanno portato alla violazione.
Controllo della legittimità sugli atti degli organi comunitari: La corte ha il compito di esaminare la legittimità degli atti comunitari qualora essi venissero denunciati. Qualora vengano riconosciuti dei vizi l’atto viene annullato. La denuncia può essere effettuata, entro certi termini, da ogni stato membro, dal consiglio, dalla commissione e da qualsiasi persona
fisica o giuridica coinvolta dall’atto viziato. I vizi riconosciuti sono:
o Incompetenza dell’organo.
o Violazione delle forme sostanziali.
o Violazione di un Trattato o di un’altra regola applicativa del Trattato stesso.
o Sviamento di potere.
Decisione sulle questioni pregiudiziali (Anche conosciuto come rinvio pregiudiziale):
Qualora venga sollevata una questione sull’interpretazione di un trattato o sulla validità/interpretazione degli atti comunitari di fronte ad un giudice esso ha il dovere di sospendere il processo e di chiedere una pronuncia della corte comunitaria. Tale istituto è essenziale affinché il diritto europeo possa essere applicato in maniera omogenea su tutto il territorio dell’unione.
La funzione giudiziaria
La funzione giudiziaria è ripartita fra corte di giustizia, tribunale e tribunali specializzati, ma i tribunali e la corte hanno ruoli differenti. Generalmente il tribunale tende a risolvere le faccende riguardanti le persone fisiche mentre la corte è dedita alla risoluzione delle controversie fra gli stati e le istituzioni, ma tutte le cause possono essere proposte ad entrambe le corti, per cui fra le due istituzioni esiste un rapporto di interdipendenza (La corte ha stabilito però che, qualora ad un soggetto venisse data una sentenza a proprio sfavore, questo non può appellarsi al tribunale per richiedere il riesame del caso a meno che non vi siano nuovi fattori aggiunti).
Oltre alla funzione giudiziaria la corte ha anche le seguenti competenze:
Giudizio sui ricorsi per violazione dei Trattati da parte di uno stato membro: Tali ricorsi sono proponibili o dalla commissione o da uno stato membro. Lo stato accusato non può sottrarsi al giudizio e, qualora venisse dichiarato inadempiente, deve ottemperare alle misure contenute nella sentenza, le quali sono tese a rimuovere le cause che hanno portato alla violazione.
Controllo della legittimità sugli atti degli organi comunitari: La corte ha il compito di esaminare la legittimità degli atti comunitari qualora essi venissero denunciati. Qualora vengano riconosciuti dei vizi l’atto viene annullato. La denuncia può essere effettuata, entro certi termini, da ogni stato membro, dal consiglio, dalla commissione e da qualsiasi persona
fisica o giuridica coinvolta dall’atto viziato. I vizi riconosciuti sono:
o Incompetenza dell’organo.
o Violazione delle forme sostanziali.
o Violazione di un Trattato o di un’altra regola applicativa del Trattato stesso.
o Sviamento di potere.
Decisione sulle questioni pregiudiziali (Anche conosciuto come rinvio pregiudiziale):
Qualora venga sollevata una questione sull’interpretazione di un trattato o sulla validità/interpretazione degli atti comunitari di fronte ad un giudice esso ha il dovere di sospendere il processo e di chiedere una pronuncia della corte comunitaria. Tale istituto è essenziale affinché il diritto europeo possa essere applicato in maniera omogenea su tutto il territorio dell’unione.