Adattamento Flashcards
Procedimenti ordinari e speciali di adattamento:
Il diritto internazionale viene nazionalizzato usando procedimenti ordinari o speciali di adattamento:
Procedimento ordinario: L’adattamento avviene tramite norme costituzionali, ordinarie o
amministrative uguali a quelle statali. Tali norme sono riconducibili a quelle internazionali
attraverso la occasio legis.
Procedimento speciale (Anche chiamato mediante rinvio): Gli organi preposti operano un
rinvio al testo originale della norma da adottare dandole piena vigenza nel corpo normativo
dello stato.
Il procedimento speciale è preferibile dato che consente l’esatta applicazione del diritto internazionale
senza nessuna mediazione interpretativa.
Nel caso del procedimento ordinario l’interpretazione è fatta dal legislatore e, a meno di casi speciali,
non si può ricorrere ad un’interpretazione basata sul testo originale della norma internazionale. Nel
caso del procedimento speciale l’interpretazione invece è rinviata all’interprete.
Quando il procedimento ordinario è richiesto
Il procedimento ordinario è richiesto qualora la norma internazionale non sia applicabile direttamente
in quanto troppo generica o astratta. Una norma si ritiene non applicabile direttamente, cioè non self
executing, nei seguenti casi:
Attribuisce semplici facoltà agli stati.
Quando, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non esistono gli
organi o le procedure interne indispensabili per essere applicata.
Quando la sua applicazione comporti particolari adempimenti di carattere costituzionale.
Quando i trattati sono self-executing
Inoltre, riferendoci questa volta invece ai trattati, possiamo stabilire che essi siano self executing
quando:
Suggeriscono modalità che ne facilitino l’applicazione qualora questa sia difficoltosa.
Prevedano una clausola di esecuzione.
Una volta che le norme entrano nell’ordinamento interno
Una volta introdotte nell’ordinamento interno, le norme internazionali producono obblighi e diritti.
Una volta che le norme entrano nell’ordinamento interno va stabilito il loro rango, in particolare
secondo il nostro ordinamento:
Se l’adattamento avviene per via costituzione (Si basa cioè sull’Art.10 della
costituzione)allora la norma avrà rango costituzionale.
Se l’adattamento procede per via del legislatore allora la norma avrà rango ordinario.
Adattamento
Il diritto internazionale viene nazionalizzato usando procedimenti ordinari o speciali di adattamento:
Procedimento ordinario: L’adattamento avviene tramite norme costituzionali, ordinarie o
amministrative uguali a quelle statali. Tali norme sono riconducibili a quelle internazionali
attraverso la occasio legis.
Procedimento speciale (Anche chiamato mediante rinvio): Gli organi preposti operano un
rinvio al testo originale della norma da adottare dandole piena vigenza nel corpo normativo
dello stato.
Il procedimento speciale è preferibile dato che consente l’esatta applicazione del diritto internazionale
senza nessuna mediazione interpretativa.
Nel caso del procedimento ordinario l’interpretazione è fatta dal legislatore e, a meno di casi speciali,
non si può ricorrere ad un’interpretazione basata sul testo originale della norma internazionale. Nel
caso del procedimento speciale l’interpretazione invece è rinviata all’interprete.
Il procedimento ordinario è richiesto qualora la norma internazionale non sia applicabile direttamente
in quanto troppo generica o astratta. Una norma si ritiene non applicabile direttamente, cioè non self
executing, nei seguenti casi:
Attribuisce semplici facoltà agli stati.
Quando, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non esistono gli
organi o le procedure interne indispensabili per essere applicata.
Quando la sua applicazione comporti particolari adempimenti di carattere costituzionale.
Inoltre, riferendoci questa volta invece ai trattati, possiamo stabilire che essi siano self executing
quando:
Suggeriscono modalità che ne facilitino l’applicazione qualora questa sia difficoltosa.
Prevedano una clausola di esecuzione.
Una volta introdotte nell’ordinamento interno, le norme internazionali producono obblighi e diritti.
Una volta che le norme entrano nell’ordinamento interno va stabilito il loro rango, in particolare
secondo il nostro ordinamento:
Se l’adattamento avviene per via costituzione (Si basa cioè sull’Art.10 della
costituzione)allora la norma avrà rango costituzionale.
Se l’adattamento procede per via del legislatore allora la norma avrà rango ordinario.