Liti bilaterali Flashcards
Trattazione congiunta di queste cause
Abbiamo già rilevato che fra più cause e più domande può esistere una 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 nel senso che queste cause o domande possono presentare dei punti in comune che inducono a consentire la 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲.
I punti in comune possono avere una intensità variabile. Può darsi che in un processo ci sia la necessità di risolvere le stesse questioni o può succedere che ci siano nessi di connessione molto forte come accade nel caso del rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
Queste sono ipotesi di un forte collegamento tra le cause di un processo in cui si apprezza moltissimo la possibilità di avere un processo cumulato.
Liti bilaterali e plurilaterali
Ci occuperemo dell’ipotesi di 𝗹𝗶𝘁𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 in cui si realizzi il cumulo delle cause e non l’ipotesi delle liti plurilaterali.
𝗟𝗲 𝗹𝗶𝘁𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 sono liti in cui siano contrapposti un attore e un convenuto mentre le 𝗹𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 sono liti in cui abbiamo più attori e più convenuti, un solo attore ma più convenuti o, viceversa, più attori e un solo convenuto.
Anche nelle ipotesi di pluralità di parti è possibile un unico processo che le coinvolga tutte ma questa ipotesi la vedremo più avanti.
Il cumulo di cause nell’ambito delle liti bilaterali
Abbiamo già visto che l’attore può rivolgere al convenuto una 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 cosi come il convenuto può difendersi mediante la proposizione di una domanda giudiziale ovvero non limitandosi a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ma introducendo a sua volta un tema decidendum mediante questa nuova domanda.
Quale è la funzione del cumulo processuale? Perché il legislatore consente la trattazione
congiunta delle cause o delle domande?
Le motivazioni sono principalmente due:
• La prima motivazione è riconducibile al 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 in quanto consentendo la trattazione congiunta delle diverse domande si risparmia attività istruttoria e decisoria in quanto c’è un unico processo in cui si decide di domande dei nessi di
collegamento
• La seconda ragione fondamentale è la possibilità, mediante il processo cumulato, di ottenere un 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: supponiamo che l’attore chieda l’accertamento del diritto di proprietà di un bene nei
confronti del convenuto e che chieda che il convenuto sia condannato alla rimozione di opere costruite illegittimamente sul bene di proprietà dell’attore. In questo caso la realizzazione di un unico processo di accertamento e di condanna alla rimozione risponde alla necessità di garantire un coordinamento delle decisioni perché, facendo riferimento ai limiti oggettivi del giudicato, se abbiamo un primo processo in cui l’attore chiede la condanna alle rimozioni delle opere
illegittimamente costruite sul bene di proprietà dell’attore il giudice può accogliere la domanda
attorea. Tale decisione è una decisione su un rapporto dipendente rispetto al rapporto pregiudiziale che è il rapporto di proprietà in quanto ottenere il risarcimento del danno a causa della costruzione delle opere sul bene di proprietà dell’attore occorre riconoscere il diritto di proprietà dell’attore stesso. Nel primo processo l’attore ha ottenuto la condanna alla rimozione delle opere e, evidentemente, c’è stata una cognizione incidentale sulla sussistenza del diritto di
proprietà. Questo significa che non un successivo processo il giudice potrà stabilire che il bene
non è di proprietà dell’attore ma del convenuto. In questo caso senza un processo cumulato
potremmo avere delle decisioni contrastanti.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: nel caso della domanda riconvenzionale abbiamo una stessa situazione sostanziale che vede coinvolti attore e convenuto. In questo caso è logico che la trattazione congiunta consenta di arrivare ad un collegamento tra le diverse decisioni.
Il cumulo processuale
𝗜𝗹 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 può avvenire 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼, come nel caso della proposizione da parte dell’attore di più domande o nel caso della proposizione da parte del convenuto della domanda riconvenzionale.
Questo 𝗻𝗼𝗻 significa che nel corso di tutto il 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗴𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 l’oggetto possa essere modificato aggiungendo domande da parte di attore e convenuto in quanto il processo di cognizione è caratterizzato da un 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 secondo cui il legislatore ha stabilito una dinamica processuale che impone di
fissare il tema decisorio all’inizio del processo.
Il cumulo processuale
Riunioni di processi
Anche nelle ipotesi in cui le domande 𝗻𝗼𝗻 vengano proposte nell’ambito di un unico processo ma vengano proposte in differenti processi si può avere la 𝗿𝗶𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: l’attore chiede la condanna nei confronti del convenuto all’adempimento e che il convenuto abbia già iniziato la condanna dell’attore all’adempimento. Quindi ciascuna delle parti imputa all’altra la responsabilità per l’inadempimento. In questo caso è possibile che i processi vengano riuniti.
Il cumulo processuale
Riunioni di processi
Punti in comune
Il principio generale previsto dal nostro legislatore è legato alla possibilità che, nonostante i due processi partano in sedi diversi, nel momento in cui le cause presentino 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 il legislatore rende possibile una 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 quando tale trattazione congiunta risponde al principio di economia processuale.
Se una causa è uno stato avanzato di trattazione il cumulo non è possibile.
Il cumulo processuale
Riunioni di processi
In conclusione
Quindi, in conclusione, il 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗼 può essere 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, come avviene nelle ipotesi che abbiamo citato precedentemente, oppure 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼, legato ad un provvedimento di riunione quando le due domande presentino degli elementi di collegamento.
La seconda ipotesi è vietata quando una delle due cause si trova in uno stato di trattazione avanzato per cui sia sconsigliabile cumulare i due processi.
Il cumulo processuale
Il problema
𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 che potremmo avere nel momento in cui abbiamo due domande connesse e si valuta la trattazione congiunta delle due cause riguardano le 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮.
Questo perché potrebbe succedere che il giudice competente per una causa non lo sia anche per l’altra.
Il cumulo processuale
Il problema
Soluzione
Quello che ci si chiede è se si possono 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 per consentire il processo simultaneo.
La nostra legge processuale consente il processo simultaneo di domande o di cause connesse per favorire l’attuazione del principio di economia processuale e per garantire, nei casi in cui questo sia fondamentale, il coordinamento delle decisioni.
Per risolvere il problema legato alle 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 il nostro sistema prevede che possiamo derogare tali regole nella misura prevista dagli 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟰𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟯𝟭 𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲.
Il cumulo processuale
Il problema
Soluzione
Principio fondamentale
𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 espresso 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟰𝟬 ci dice che nel momento in cui una causa spetti alla competenza del tribunale e l’altra al giudice di pace 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗿𝗿à tendenzialmente la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.
In linea di massima l’idea è dunque quella di favorire il processo simultaneo anche sopportando il fatto che le norme in materia di competenza non vengano
applicate.
Il cumulo processuale
Continenza
Per quanto concerne la 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮, dato che il nesso di collegamento si ritiene particolarmente forte, 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟵 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, che disciplina appunto la 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮, prevede che la continenza sia dichiarata dal giudice della causa proposta successivamente a favore del giudice adito per primo alla condizione che il giudice adito per
secondo sia competente anche per la causa proposta per prima.
Il cumulo processuale
Continenza, l’ipotesi e la subordinazione
La continenza è subordinata ad un 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 e dunque va avanti il processo iniziato per primo solo se il giudice è competente, in quanto, in caso contrario andrà avanti il processo iniziato successivamente.
𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 si ha nelle ipotesi in cui 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 è 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: in un primo processo si chiede il pagamento della prima rata di un debito e nel secondo processo si richiede il pagamento dell’intero debito
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: nel primo processo si richiede l’accertamento negativo di un credito e nel secondo processo si chiede la condanna. Questa è un ipotesi di continenza perché cambia il tipo di provvedimento che viene richiesto.
Accanto a questa nozione tradizionale di continenza se ne è sovrapposta una ulteriore che viene utilizzata come una valvola di sicurezza nel momento in cui non ci sia una differenza quantitativa tra i due processi ma vi sia un rapporto tra le due cause cosi stretto da sterminare un conflitto pratico di giudicati se i due processi andassero avanti per conto loro
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: abbiamo due processi differenti, uno che pende per ottenere l’adempimento del contratto ed un secondo processo che pende per ottenere l’annullamento dello stesso. Sono due domande diverse che non possono essere ricondotte alla litispendenza parziale data la presenza
di un nesso di incompatibilità tra le due domande. Questo nesso di incompatibilità induce la
giurisprudenza a ricondurre queste ipotesi all’ipotesi in cui si applica l’articolo 39 secondo comma perché non si può pensare che questi processi vadano avanti ciascuno per conto proprio arrivando delle decisioni che rischierebbero di contenere una interferenza tra i due giudicati.
Il cumulo processuale
Caso in cui è antieconomico
Per concludere il discorso sul cumulo e sulla connessione di causa dobbiamo fare un cenno
all’eventualità in cui il cumulo possa risultare 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼.
Nel momento in cui il cumulo non risponde più alle esigenze di economia processuale, perché magari abbiamo già esaurito la trattazione di una delle due domande, in questa ipotesi è possibile far 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Questa separazione può essere disposta nel momento in cui le cause non siano legate da un rapporto qualificato come quello citato poco fa.
Lite plurisoggettiva
𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 si intende una 𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
Fino ad ora abbiamo ragionato su ipotesi in cui l’attore proponeva una domanda nei confronti del convenuto, dando luogo ad una 𝗹𝗶𝘁𝗲 cosiddetta 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲, cioè che coinvolgeva soltanto 2 parti, ovvero la parte che proponeva la domanda e la parte contro cui era proposta la domanda.
Da ultimo abbiamo visto che nell’ambito di una lite bilaterale ci può essere un 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼, ci può essere la trattazione congiunta di più domande, azioni, di cause.