I profili dinamici dell’istituto e litisconsorzio Flashcards
Una volta che abbiamo qualificato la nostra fattispecie, come fattispecie riconducibile 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 cosa succede?
Una cosa, l’abbiamo già detta ovvero se io cito in giudizio il convento pretermettendo uno dei
litisconsorzi necessari e il giudice se ne accorge, allora il giudice ordinerà 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲.
Chi dovrà provvedervi?
Potranno provvedervi entrambe le parti, ovvero attore e convenuto, qualora 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝟮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗮, la conseguenza è che il 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗮 e quindi tale processo non potrà arrivare ad una decisione di merito.
Svolgimento del processo nel momento in cui ci sia un’ipotesi di litisconsorzio necessario
Quando abbiamo citato la 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲, abbiamo parlato della possibilità che intervenga una 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲.
Nel momento in cui ci trovassimo in 𝘂𝗻’𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶
𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲, abbiamo un’ipotesi di cumulo che non è scindibile in nessun grado e stato del processo.
Qualche problema lo pone questa situazione di lite necessariamente plurisoggettiva nel momento in cui le parti abbiamo comportamenti 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗺𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗶 (una parte solleva un’eccezione di rito e l’altra parte no). In questo caso si ritiene che se l’eccezione ha effetti
favorevoli allora si comunica anche all’altra parte.
Svolgimento del processo nel momento in cui ci sia un’ipotesi di litisconsorzio necessario
Regola sulla comunicazioni di eccezioni favorevoli
C’è una regola secondo cui 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶.
(Per questo 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 all’interno del processo, anche per quanto concerne l’accertamento dei fatti, ci possono essere regole che tengono conto di questa situazione particolare che prevedono 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲. Una 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲, ovvero vincolante per il giudice e non consente valutazione, può divenire, grazie alla presenza di un litisconsorzio necessario, una 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.)
Disciplina del litisconsorzio facoltativo
Siamo sempre nell’ambito delle ipotesi di litisconsorzio iniziale.
In questo caso per 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 si intende che analizziamo l’ipotesi in cui la 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮, fin dal momento della sua istallazione, 𝗰𝗼𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼.
Disciplina del litisconsorzio facoltativo
Disciplina
Tale disciplina è contenuta 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 che fissa i limiti alla possibilità del cumulo soggettivo in ipotesi di connessione.
Tale articolo asserisce che: ‘‘𝘗𝘪ù 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘨𝘪𝘳𝘦 𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰, 𝘰𝘱𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦, 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘻𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶ò 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦, 𝘴𝘦 𝘷𝘪 è 𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘶𝘯𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘰 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘱𝘪ù 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘰𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘦 𝘱𝘶ò 𝘳𝘪𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢.”
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟯 chiarisce quali sono 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 perché si possano convenire in unico giudizio più persone o possano agire in giudizio più persone.
C’è quindi un 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 imposto dal legislatore per tale possibilità. Il secondo comma, di tale articolo parla della separazione.
Disciplina del litisconsorzio facoltativo
Disciplina
Separazione
Tale norma, che parla di separazione, riguarda le ipotesi in cui le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼, c’è una pluralità di soggetti, di cause che non è più tra A e B, ma che coinvolge anche C. Quindi il litisconsorzio necessario e quello facoltativo sono entrambi casi di 𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
Disciplina del litisconsorzio facoltativo
Differenza con il litisconsorzio necessario
Si tratta di 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 quando è necessario coinvolgere tutte le parti, affinché ci
sia una pronuncia nel merito.
Si parla di 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 invece è la possibilità di una trattazione congiunta di cause
che presentino punti in comune ma che non debbano necessariamente essere trattate nel medesimo processo, pena l’impossibilità di ottenere una pronuncia.
Quali sono le ipotesi in cui più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo?
- Quando fra le cause che si propongono c’è una connessione per l’oggetto o per il titolo. C’è un collegamento per quanto concerne il bene, oggetto del processo oppure per il titolo (ragioni della domanda);
- Oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni.
E’ necessario sottolineare che questa è 𝘂𝗻’𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 nel senso che non riguarda i casi, non definisce le condizioni in base alle quali i posso coinvolgere più parti nel processo in un momento successivo a quello iniziale. Tale ipotesi si diversifica dall’ipotesi secondo cui l’allargamento soggettivo avvenga in un momento successivo.
Quali sono casi di litisconsorzio facoltativo e a cosa serve tale litisconsorzio?
Ovvero perché il legislatore consente il cumulo soggettivo delle cause?
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: Caso di un incidente stradale. C’è una macchina che non si ferma allo stop e coinvolge
una pluralità di soggetti. Tale ipotesi si tratta di litisconsorzio facoltativo perchè se io sono stata
coinvolta nell’incidente e stessa cosa un passante, sia io che il passante abbiamo subito dei
danni. Tutti e 2 possiamo rivolgerci all’autore del sinistro chiedendo il risarcimento. Supponiamo
che io mi rivolga al titolare del sinistro chiedendogli il risarcimento, nell’ambito del processo il giudice può accogliere la mia domanda oppure no. Poniamo che il giudice accolga la mia domanda dandomi ragione. Nel frattempo anche il passante promuove una causa nei confronti dell’autore del sinistro e il giudice di questo altro processo si convince che la macchina ha
rispettato lo stop. E’ possibile che sulla base di un’istruttoria condotta nel secondo processo
istaurato rispetto a questa unica vicenda sostanziale, si possono avere 2 esiti diversi. Questo significa che io avrò diritto al risarcimento dei danni, mentre il passante no. Questo non pone nessun problema in riferimento all’esecuzione delle decisioni, in quanto siamo di fronte a due processi distinti anche se riguardano un unico episodio della vita. La possibilità di promuovere
un unico processo nei confronti del soggetto che non ha rispettato lo stop, ci consente di ottenere una decisione in cui ci sia un’armonia degli accertamenti, delle decisioni e non di ottenere un contrasto pratico di giudicati.
Quali sono casi di litisconsorzio facoltativo e a cosa serve tale litisconsorzio?
Ovvero perché il legislatore consente il cumulo soggettivo delle cause?
Un’altra ipotesi
L’altra ipotesi prevista 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟯 è la possibilità di unico processo nel momento in cui occorra risolvere identiche questioni. 𝗡𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻é 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗻é 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼.
La possibilità di una trattazione di una lite plurilaterale deriva dal fatto che i tutte e due i processi vi è la necessità di risolvere identiche questioni.
𝗟’𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝗼: è quello dei lavoratori che agiscono nei confronti del datore di lavoro chiedendogli la condanna al pagamento di qualche somma dovuta in base al contratto e al fine
di stabilire se la domanda sia fondata o no, occorre interpretare il contratto di lavoro che è un contratto che riguarda tutti e 2 i lavoratori, quindi la necessità di interpretare le clausole del contratto di lavoro è la necessità di risolvere identiche questioni. Anche in questo caso è possibile che i 2 dipendenti si rivolgano al datore di lavoro chiedendo ciascuno quello che gli
spetta (2 contratti diversi).
Quali sono casi di litisconsorzio facoltativo e a cosa serve tale litisconsorzio?
Ovvero perché il legislatore consente il cumulo soggettivo delle cause?
Due ipotesi di fondo di litisconsorzio facoltativo
Abbiamo cercato di chiarire quale sia la ratio 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟯 che contempla due ipotesi di
fondo di 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼:
- La prima è l’ipotesi in cui fra le cause esita una 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 ovvero un collegamento determinato dal fatto che le cause siano 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼.
- La seconda è l’ipotesi in cui vi sia la 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲. Questa seconda ipotesi non rientra nella connessione per l’oggetto o per il titolo e, per questo, si parla di 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮.
Le ragioni che portano il legislatore a consentire
un processo simultaneo
Alla base di questo istituto c’è l’esigenza di 𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶. Questa armonizzazione avviene sulla base del fatto che la condizione del giudice si fonda su delle premesse di fatto o di diritto comuni (esempio del sinistro stradale). Ci sono degli altri casi in cui il 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 tra le cause è ancora 𝗽𝗶ù 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 e il litisconsorzio facoltativo risponde all’esigenza di non disarticolare il nesso di coordinamento che esiste tra i rapporti sostanziali.
Le ragioni che portano il legislatore a consentire
un processo simultaneo
Comproprietà di diritto sostanziale
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: abbiamo un caso in cui dei comproprietari agiscono in giudizio per accertare una servitù esistente a favore del fondo. Se A, B e C sono proprietari di un fondo possono agire nei confronti di Z per ottenere un’accertamento di un diritto di servitù? Si, e possono proprio perché si vuole evitare che ciascuno dei proprietari agisca singolarmente quindi gli viene data la
possibilità di rivolgersi ad un unico avvocato che agisca nei confronti del proprietario del fondo servente per chiedere l’accertamento di questo loro diritto di servitù.
In questo caso abbiamo una comproprietà di diritto sostanziale.
Questo elemento, ovvero la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, è alla base delle ipotesi
di litisconsorzio necessario. In questo caso però abbiamo una legittimazione congiunta che però
non viene esercitata nei confronti di una pluralità di proprietari del fondo servente in quanto è
dal lato attivo che si verifica la pluralità di parti
Quindi attraverso l’azione ottengo un 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 al soggetto contro cui agisco.
Le ragioni che portano il legislatore a consentire
un processo simultaneo
Comproprietà di diritto sostanziale
La soluzione
Tutto questo ci permette di dire che ci sono soluzioni diverse a seconda dei 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝗴𝗶𝗿𝗲.
La soluzione è quella secondo cui l’azione di disgiunta è esercitata da uno dei contitolari dal lato attivo non abbiamo litisconsorzio necessario ma facoltativo mentre se l’azione disgiunta viene esercitata contro uno dei contitolari dal lato passivo in questo caso abbiamo litisconsorzio necessario perché se agisco contro uno dei proprietari del fondo servente siamo
difronte ad una ipotesi di litisconsorzio necessario in cui dovranno essere coinvolti anche gli altri
comproprietario del fondo servente in quanto, in caso contrario, la sentenza sarebbe inutile.
Litisconsorzio dal lato attivo
Dal 𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 non c’è litisconsorzio necessario ma c’è la possibilità di una azione congiunta nei confronti del fondo servente per accertare nei suoi confronti l’esistenza della servitù.
Chiaramente in questa ipotesi abbiamo una 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 che nasce dal fatto di avere un nesso di collegamento molto forte dovuto al fatto che se io agisco per richiedere l’accertamento del diritto di servitù nei confronti titolare del fondo servente abbiamo 𝘂𝗻’𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝘀𝗶𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺 𝘀𝗶𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶.