L’intervento coatto per chiamata in garanzia Flashcards
L’intervento coatto per chiamata in garanzia
Rapporto di garanzia
𝗨𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 si ha nel momento in cui un soggetto, definito 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲, è tenuto a reintegrare un altro soggetto per la perdita patrimoniale che derivi da una 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗺𝗯𝗲𝗻𝘇𝗮 in giudizio.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 il quale asserisce che:” 𝘊𝘪𝘢𝘴𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘱𝘶ò 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢”.
L’intervento coatto per chiamata in garanzia
Rapporto di garanzia
L’effetto
In virtù dell’esistenza di un rapporto di garanzia, chiamo in causa il garante. 𝗟’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 è sempre quello che al 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗶
𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲.
Successivamente posso chiedere 𝗮𝗹 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮 che sono costretta
a pagare in virtù del fatto che sono 𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗺𝗯𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼.
L’intervento coatto su ordine del giudice
La possibilità di un 𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼, non deriva più da un’iniziativa delle
parti, ma eccezionalmente deriva da 𝘂𝗻’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲.
L’intervento coatto su ordine del giudice
La disciplina
L’intervento coatto per ordine del giudice è disciplinato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 il quale asserire che:” 𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘪 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 è 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦, 𝘯𝘦 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰”.
L’intervento coatto su ordine del giudice
I presupposti della chiamata in causa per ordine del giudice
𝗜 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 sono:
- Comunanza di causa;
- Valutazione del giudice in termini di opportunità della chiamata.
Tra gli istituti visti, questo è quello che crea una dei problemi più significativi, sotto il profilo della 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 in quanto si consente, per effetto di iniziativa del giudice, ad un soggetto terzo e imparziale, di estendere il processo ad una parte non coinvolta né dall’attore e né dal convenuto.
Ciò consiste in una deroga al principio del dispositivo, in quanto 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 coinvolti a processo, 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.
Si tratta quindi di una deroga sia di tipo soggettivo che di tipo oggettivo.
L’intervento coatto su ordine del giudice
I presupposti della chiamata in causa per ordine del giudice
L’utilizzo della norma
Questa norma, è una norma con un’applicazione molto scarsa, non viene spesso utilizzato tale strumento dal giudice, perché rappresenta un’ingerenza nei poteri delle parti. Questa possibilità si giustifica per 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮.
Tale istituto viene utilizzato dal giudice, ad esempio, quando un soggetto citato in giudizio si difenda sostenendo di non essere il vero responsabile dell’evento dannoso e in questo caso il giudice può ordinare l’intervento da parte del terzo indicato come vero responsabile.
L’intervento coatto su ordine del giudice
I presupposti della chiamata in causa per ordine del giudice
L’utilizzo della norma
Giustizia più effettiva
Certamente, il 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, può anche essere coinvolto per 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶, ma si può avere anche tramite una 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲, oppure ancora può succedere che il soggetto, citato in giudizio, si difenda dicendo che il vero titolare del diritto di credito non è l’attore, ma qualcun altro.
Anche qui il giudice può coinvolgere a giudizio il soggetto indicato come attuale titolare del diritto di credito azionato in giudizio. Tale partecipazione avviene per garantire in una 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗶ù 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, efficacie della causa stessa.
I fenomeni di successione
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 si occupa della possibilità che nel corso del processo venga meno una parte. Tale articolo asserisce che: ‘‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢, 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 è 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭𝘦 𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘶𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰”.
L’obiettivo di questa norma è quello di 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲. Il legislatore, attraverso questa norma, consente di recuperare nell’ambito della lite, 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁à.
I fenomeni di successione
Lo status del successore universale
Lo status di parte processuale viene assunto dal 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲. Il successore universale è 𝗹’𝗲𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗶𝘂𝘀.
E’ nei confronti del successore universale che prosegue il processo, anche se 𝗻𝗼𝗻 è 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝘂𝗶
𝘀𝗶 è 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲/𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮.
I fenomeni di successione
Lo status del successore universale
Chi possono essere
Il successore universale può essere più di uno, e in questo caso tutti succedono nel processo e quindi fra gli eredi si verifica un 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼.
Di conseguenza a ciò 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼, altrimenti si applica la disciplina del litisconsorzio necessario che abbiamo visto che prevede la possibilità che qualora il giudice rilevi la mancanza di un litisconsorte necessario, questo provveda con 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 pena l’estinzione del processo.
Se il processo prevede la partecipazione
necessaria di tutti gli eredi, allora tutti devono essere coinvolti nel processo per ottenere una decisione di merito.
I fenomeni di successione
Lo status del successore universale
Chi possono essere
Diritti intrasmissibili
Il nostro manuale ci dice che ci sono dei casi in cui ci sono dei 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶. Anche rispetto a questo ipotesi è comunque necessario che gli eredi partecipino al processo anche se il diritto è un diritto che non può essere trasmesso.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il diritto di usufrutto è un diritto che non può essere trasmesso ma il processo dovrà proseguire con la partecipazione degli eredi in quanto occorrerà verificare nel contraddittorio, e quindi nella ripristinata bilateralità della lite il carattere di intrasmissibilità della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso
𝗟𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 viene disciplinata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟭
𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 il quale tratta il fenomeno di 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼.
L’articolo 110 e l’articolo 111 del Codice di Procedura civile si occupano di 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 tra di loro.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso
Disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟭 tratta il trasferimento del diritto controverso sia per effetto di un 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗶 sia per 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝘀.
Noi ci limiteremo a trattare l’ipotesi del trasferimento dovuto ad un atto tra vivi che rappresenta l’ipotesi più rilevante dal punto di vista pratico.
Tale articolo asserisce che ‘𝘚𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘦𝘳𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦, 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘦’.
La norma ci dice che cosa succede nel caso in cui, durante la pendenza della lite, il bene controverso venga trasferito.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso
Disciplina
L’esempio
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: abbiamo una causa tra A e B relativa all’accertamento della proprietà sul bene X.
Potrebbe succedere che tale bene venga trasferito nel corso del processo.
A potrebbe trasferire, 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼, il bene controverso a C. Se il diritto controverso viene trasferito 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮, si fa riferimento all’articolo 2909 del Codice Civile il quale prevede che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato produce i suoi effetti nei confronti delle parti, degli eredi o degli aventi causa. Se il trasferimento avviene nel corso del processo il processo prosegue tra le parti originarie.
Questo è il primo punto fissato dall’articolo 111.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso
Disciplina
L’esempio
Le 3 comme
𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟭 vuole dunque dirci che il trasferimento non fa venire meno il processo tra le parti originarie in quanto il processo procede tra le parti originarie nonostante questo atto di disposizione sul bene controverso.
𝗜𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟭 si occupa del 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲
𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟭 asserisce che ‘𝘐𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦
𝘱𝘶ò 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰’.
Questo significa che se io acquisto il bene X su
cui pende una controversia che vede contrapposti A e B io posso intervenire nel processo in quanto, a seguito del trasferimento, avrò un grande interesse nel vincere la causa contro B che si dichiara proprietario del bene X. Quindi il soggetto che acquista il bene controverso ha interesse ad intervenire per fare in modo che possano essere fatte valere le sue ragioni nei confronti di B.