Giurisdizione, competenza e Il difetto di giurisdizione internazionale Flashcards
Giurisdizione e competenza
Il giudice per potersi pronunciare sulla controversia che gli abbiamo sottoposto deve essere
dotato di đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ e di đ°đŒđșđœđČđđČđ»đđź. Il giudice privo di uno di questi due presupposti đ»đŒđ» đœđŒđđżĂ đœđżđŒđ»đđ»đ°đ¶đźđżđđ¶ nel merito della situazione sostanziale dedotta in giudizio e dovrĂ emettere una đœđżđŒđ»đđ»đ°đ¶đź đ±đ¶ đżđ¶đđŒ in cui declinerĂ , in base alla situazione, la giurisdizione o la competenza.
Se voglio ottenere una pronuncia di merito da parte il giudice occorre che faccia riferimento a un giudice che abbia giurisdizione che sia competente rispetto alla mia causa. Il sistema vincola la scelta del giudice al rispetto di determinate regole.
Che differenza câĂš tra giurisdizione e competenza?
Per ottenere la tutela giurisdizionale dei miei diritti civili mi devo rivolgere a un đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đ°đ¶đđ¶đčđČ đŒđżđ±đ¶đ»đźđżđ¶đŒ che ha una đœđŒđđČđđĂ đ±đČđ°đ¶đđŒđżđ¶đź đ±đ¶ đ°đźđżđźđđđČđżđČ đŽđČđ»đČđżđźđčđČ.
In questo caso dobbiamo fare riferimento đźđčđčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đđŹđź, đ đ°đŒđșđșđź đ±đČđčđčđź đđŒđđđ¶đđđđ¶đŒđ»đČ đČ đźđčđčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đ đ±đČđč đđŒđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đŁđżđŒđ°đČđ±đđżđź đ°đ¶đđ¶đčđČ che asserisce che âđđą đšđȘđ¶đłđȘđŽđ„đȘđ»đȘđ°đŻđŠ đ€đȘđ·đȘđđŠ, đŽđąđđ·đ° đŽđ±đŠđ€đȘđąđđȘ đ„đȘđŽđ±đ°đŽđȘđ»đȘđ°đŻđȘ đ„đȘ đđŠđšđšđŠ, Ăš đŠđŽđŠđłđ€đȘđ”đąđ”đą đ„đąđȘ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đȘ đ°đłđ„đȘđŻđąđłđȘ đŽđŠđ€đ°đŻđ„đ° đđŠ đŻđ°đłđźđŠ đ„đŠđ đ±đłđŠđŽđŠđŻđ”đŠ đđ°đ„đȘđ€đŠâ.
Se voglio fare causa a un determinato soggetto il primo problema che devo pormi Ăš se tale causa sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario civile.
Con le regole in ambito di procedura civile arrivo a valutare che la mia controversia puĂČ essere decisa da una determinata giurisdizione in cui ci sono tutti gli uffici dei giudici civili collocati nel territorio italiano.
Con le regole in materia giurisdizionale io posso immaginarmi un insieme giudici che esercitano la
materia giurisdizionale civile e se , sulla base dei criteri previsti, la mia causa puĂČ essere decisa da uno di questi giudici significa che câĂš la giurisdizione.
Dopo questo primo passaggio ne abbiamo un successivo caratterizzato đ±đźđčđčâđ¶đ»đ±đ¶đđ¶đ±đđźđđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč
đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ, ovvero đ±đČđčđčâđđłđłđ¶đ°đ¶đŒ đŽđ¶đđ±đ¶đđ¶đźđżđ¶đŒ, a quale devo concretamente rivolgermi.
A questo punto intervengo le norme in materia di competenza.
Come faccio a individuare il giudice che ha giurisdizione sulla mia controversia?
Come dicevamo poco fa la costituzione pone una norma generale che affida la giurisdizione ai giudici ordinari. Ci sono perĂČ dei casi in cui la giurisdizione non spetta ai giudici ordinari ma ai giudici speciali.
Infatti, đčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đŻđł đ±đČđč đđŒđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đŁđżđŒđ°đČđ±đđżđź đ°đ¶đđ¶đčđČ attiene ai giudici speciali ovvero il Tar, il consiglio di stato, le commissioni tributarie e la corte dei conti.
Su cosa hanno giurisdizione tali giudici speciali?
Tradizionalmente la suddivisione tra giudici amministrativi e giudici ordinari si basava sul tipo di
posizione soggettiva fatta valere.
Al giudice ordinario viene affidata la giurisdizione sui diritti soggettivi e al giudice speciale la giurisdizione riguardante gli interessi legittimi.
Su cosa hanno giurisdizione tali giudici speciali?
Lâinteresse legittimo
đâđ¶đ»đđČđżđČđđđČ đčđČđŽđ¶đđđ¶đșđŒ corrisponde a delle ipotesi in cui la P.A. agisce in una posizione di supremazia che le consente di sacrificare unilateralmente, con provvedimenti autoritativi, gli interessi dei privati.
Gli interessi legittimi sono posizioni soggettive strumentali che consentono al soggetto di đ°đŒđ»đđČđđđźđżđ»đČ đđŒđčđŒ đčđź đčđČđŽđźđčđ¶đĂ đ±đČđčđčâđźđđ¶đŒđ»đČ đźđșđșđ¶đ»đ¶đđđżđźđđ¶đđź.
Questa đżđ¶đœđźđżđđ¶đđ¶đŒđ»đČ đđżđźđ±đ¶đđ¶đŒđ»đźđčđČ Ăš stata oggetto di alcune riforme per cui, attualmente, tale distribuzione non Ăš cosĂŹ rigida e ci sono delle ipotesi, ad esempio in materia di edilizia e urbanistica, in cui il giudice amministrativo si occupa di diritti soggettivi.
Su cosa hanno giurisdizione tali giudici speciali?
Limiti del giudice ordinario
1- Il primo đčđ¶đșđ¶đđČ alla đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đŒđżđ±đ¶đ»đźđżđ¶đŒ Ăš dato dallâesistenza della đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đźđșđșđ¶đ»đ¶đđđżđźđđ¶đđŒ đŒ đđœđČđ°đ¶đźđčđČ.
2- đđč đđČđ°đŒđ»đ±đŒ đčđ¶đșđ¶đđČ, che spesso viene unito al primo limite in quanto disciplinato đ±đźđčđčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đŻđł
đ±đČđč đđŒđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đŁđżđŒđ°đČđ±đđżđź đ°đ¶đđ¶đčđČ che disciplina il difetto di giurisdizione, Ăš dato dallâipotesi in cui
il difetto si abbia nei confronti della đŁ.đ.
Su cosa hanno giurisdizione tali giudici speciali?
Limiti del giudice ordinario
Difetti nei confronti della P.A.
Tale difetto ha una đœđŒđżđđźđđź đșđźđżđŽđ¶đ»đźđčđČ dal punto di vista della casistica ma bisogna comunque evidenziare la differenza tra la prima e la seconda ipotesi.
- đĄđČđč đœđżđ¶đșđŒ đ°đźđđŒ la controversia non spetta al giudice ordinario ma al giudice amministrativo sulla base delle regole che ripartiscono la giurisdizione tra questi due giudici.
- đĄđČđč đđČđ°đŒđ»đ±đŒ đ°đźđđŒ non abbiamo un altro giudice, in quanto la pubblica amministrazione non Ăš un giudice.
Quindi la differenza tra le due ipotesi Ăš che đ»đČđč đđČđ°đŒđ»đ±đŒ đ°đźđđŒ đ»đŒđ» đźđŻđŻđ¶đźđșđŒ đđ» đđČđ°đŒđ»đ±đŒ đŽđ¶đđ±đ¶đ°đŒ che se ne occupa ma io ho sbagliato chiedendo la tutela giurisdizionale di un qualcosa che non puĂČ essere sottoposta tale tutela.
đđđČđșđœđ¶đŒ:đźđȘ đłđȘđ·đ°đđšđ° đąđ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đ€đ©đȘđŠđ„đŠđŻđ„đ°đšđđȘ đ„đȘ đ€đ°đŻđ„đąđŻđŻđąđłđŠ đđą đđ đąđ„ đ¶đŻđą đźđąđšđšđȘđ°đłđŠ đŠđ§đ§đȘđ€đȘđŠđŻđ»đą
đŻđŠđđđą đźđąđŻđ¶đ”đŠđŻđ»đȘđ°đŻđŠ đ„đŠđđđŠ đŽđ”đłđąđ„đŠ. đđŻ đČđ¶đŠđŽđ”đą đȘđ±đ°đ”đŠđŽđȘ đȘđ° đ§đąđ€đ€đȘđ° đŠđłđłđ°đłđŠ đ±đŠđłđ€đ©Ă© đ€đ©đȘđŠđ„đ° đąđ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đ„đȘ
đ”đ¶đ”đŠđđąđłđŠ đ¶đŻ đȘđŻđ”đŠđłđŠđŽđŽđŠ đšđŠđŻđŠđłđąđđŠ đ€đ©đŠ đ§đą đ±đąđłđ”đŠ đ„đȘ đČđ¶đŠđšđđȘ đȘđŻđ”đŠđłđŠđŽđŽđȘ đ±đŠđł đ€đ¶đȘ Ăš đ±đłđŠđ·đȘđŽđ”đ° đ¶đŻđą đšđŠđŽđ”đȘđ°đŻđŠ đ„đą
đ±đąđłđ”đŠ đ„đŠđđđą đđ. đđŻ đČđ¶đŠđŽđ”đ° đ€đąđŽđ° đŻđ°đŻ đ·đŠđłđłĂČ đźđąđŻđ„đąđ”đ° đ„đą đ¶đŻ đŽđŠđ€đ°đŻđ„đ° đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đȘđŻ đČđ¶đąđŻđ„đ° đČđ¶đąđŻđ”đ° đ©đ°
đłđȘđ€đ©đȘđŠđŽđ”đ° đąđ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đŻđ°đŻ Ăš đŽđ°đšđšđŠđ”đ”đ° đŻđŠ đąđđđą đšđȘđ¶đłđȘđŽđ„đȘđ»đȘđ°đŻđŠ đ„đŠđ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đ°đłđ„đȘđŻđąđłđȘđ° đŻđŠ đąđđđą
đšđȘđ¶đłđȘđŽđ„đȘđ»đȘđ°đŻđŠ đ„đŠđ đ€đ°đ„đȘđ€đŠ đŽđ±đŠđ€đȘđąđđŠ.
RilevabilitĂ del difetto di giurisdizione
Per quanto riguarda i đčđ¶đșđ¶đđ¶ đ±đ¶ đ°đźđżđźđđđČđżđČ đ¶đ»đđČđżđ»đŒ della giurisdizione il regime del rilievo Ăš disciplinato đ±đźđčđčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đŻđł đ±đČđč đđŒđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đŁđżđŒđ°đČđ±đđżđź đ°đ¶đđ¶đčđČ il quale va correlato con đčâđ¶đ»đ±đČđżđŒđŽđźđŻđ¶đčđ¶đĂ đ±đČđčđčđź đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ per quanto riguarda i limiti interni.
Questo significa stabilire, tramite un accordo con la mia controparte, che della causa si occupi giudice speciale al posto che il giudice ordinario.
RilevabilitĂ del difetto di giurisdizione
Lâarticolo 37
Lâarticolo 37 asserisce che âđđ đ„đȘđ§đŠđ”đ”đ° đ„đȘ đšđȘđ¶đłđȘđŽđ„đȘđ»đȘđ°đŻđŠ đ„đŠđ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đŠ đ°đłđ„đȘđŻđąđłđȘđ° đŻđŠđȘ đ€đ°đŻđ§đłđ°đŻđ”đȘ đ„đŠđđđą đ±đ¶đŁđŁđđȘđ€đą đąđźđźđȘđŻđȘđŽđ”đłđąđ»đȘđ°đŻđŠ đ° đ„đŠđȘ đšđȘđ¶đ„đȘđ€đȘ đŽđ±đŠđ€đȘđąđđȘ Ăš đłđȘđđŠđ·đąđ”đ°, đąđŻđ€đ©đŠ đ„âđ¶đ§đ§đȘđ€đȘđ°, đȘđŻ đČđ¶đąđđ¶đŻđČđ¶đŠ đŽđ”đąđ”đ° đŠ đšđłđąđ„đ° đ„đŠđ đ±đłđ°đ€đŠđŽđŽđ°â.
Questo significa che đđ¶đź đ¶đč đ°đŒđ»đđČđ»đđđŒ đđ¶đź đ¶đč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ possono, in ogni stato del processo, đżđ¶đčđČđđźđżđČ đ¶đč đ±đ¶đłđČđđđŒ đ±đ¶ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đźđ±đ¶đđŒ.
Questo sistema derivabile da tale norma potrebbe comportare diversi problemi legati al fatto che io posso vincere il primo grado, la sentenza viene impugnata ma il giudice confermi la sentenza di primo grado.
Una volta arrivati in Cassazione viene rilevato, nonostante sia passato molto tempo, un difetto di giurisdizione. A questo punto tutto il processo viene perduto.
RilevabilitĂ del difetto di giurisdizione
Lâesigenza di garantire la ragionevole durata
Secondo la Corte, in riferimento allâesigenza di garantire la ragionevole durata del processo e la sua economia, nel momento in cui ci sia una decisione di merito in primo grado il vizio di giurisdizione non potrĂ piĂč essere rilevato ne dalla parte ne dal giudice in quanto la đ±đČđ°đ¶đđ¶đŒđ»đČ đČđșđČđđđź đ±đźđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đœđżđ¶đșđŒ đŽđżđźđ±đŒ đ°đŒđ»đđ¶đČđ»đČ đđ» đŽđ¶đđ±đ¶đ°đźđđŒ đ¶đșđœđčđ¶đ°đ¶đđŒ đđđčđčđź
đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ.
Questo significa che se io mi pronuncio nel merito vuol dire che anche implicitamente avrĂČ ritenuto di essere dotato del potere giurisdizionale rispetto a quella controversia senza che sia necessario che io dica esplicitamente che abbia giurisdizione.
đŠđŒđčđđźđ»đđŒ đčđź đœđźđżđđČ đœđĂČ đ¶đșđœđđŽđ»đźđżđČ đčđź đđČđ»đđČđ»đđź đ±đ¶ đșđČđżđ¶đđŒ đ±đ¶ đœđżđ¶đșđŒ đŽđżđźđ±đŒ facendo valere đź đ°đźđżđČđ»đđź đ±đ¶ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đźđ±đ¶đđŒ.
Quindi la parte puĂČ impugnare la sentenza di merito facendo valere la carenza di giurisdizione. Se non lo fa, anche la parte đœđČđżđ±đČ đčđź đœđŒđđđ¶đŻđ¶đčđ¶đĂ đ±đ¶ đŒđđđČđ»đČđżđČ đđ»đź
đœđżđŒđ»đđ»đ°đ¶đź che superi lâesistenza della giurisdizione del giudice adito.
RilevabilitĂ del difetto di giurisdizione
In conclusione
In conclusione possiamo dire che lâemissione di una pronuncia di merito đœđżđČđ°đčđđ±đČ al giudice di đżđ¶đčđČđđźđżđČ nei successivi gradi di processo đčđź đ°đźđżđČđ»đđź đ±đ¶ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ e impone alla parte che voglia rilevare tale carenza di đ¶đșđœđđŽđ»đźđżđČ đ¶đșđșđČđ±đ¶đźđđźđșđČđ»đđČ đčđź đđČđ»đđČđ»đđź. Se non lo fa non potrĂ impugnare la sentenza durante il giudizio di appello.
Chiaramente questa interpretazione nasce
dallâesigenza, emersa in via di applicazione, di đ»đŒđ» đđœđżđČđ°đźđżđČ đźđđđ¶đđ¶đĂ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đźđčđČ.
RilevabilitĂ del difetto di giurisdizione
Un altro limite in materia di impugnazione
Esiste đđ» đźđčđđżđŒ đčđ¶đșđ¶đđČ derivante dalle regole đ¶đ» đșđźđđČđżđ¶đź đ±đ¶ đ¶đșđœđđŽđ»đźđđ¶đŒđ»đČ. Tale limite Ăš correlato al fatto che se il convenuto solleva il difetto di giurisdizione nellâambito del giudizio di primo grado ed il giudice non accoglie tale difetto ma si afferma investito della potestĂ di giudicare la controversia sottoposta đ¶đč đ°đŒđ»đđČđ»đđđŒ đ±đČđđČ đ¶đșđœđđŽđ»đźđżđČ đčđź đđČđ»đđČđ»đđź.
In caso contrario, sulla questione di giurisdizione si forma il đŽđ¶đđ±đ¶đ°đźđđŒ đ¶đ»đđČđżđ»đŒ e dunque non potrĂ piĂč essere rimessa in discussione.
Quando puĂČ essere sollevata dal convento lâeccezione di carenza di giurisdizione?
Tale eccezione puĂČ essere đđŒđčđčđČđđźđđź dal convenuto sicuramente nel đœđżđ¶đșđŒ đŽđżđźđ±đŒ đ±đ¶ đŽđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒ. Se tale eccezione non viene accettata da parte del giudice il đ°đŒđ»đđČđ»đđđŒ đ±đČđđČ đ¶đșđœđđŽđ»đźđżđČ đčđź đđČđ»đđČđ»đđź.
Se non la impugna sulla giurisdizione si forma quello che viene definito đŽđ¶đđ±đ¶đ°đźđđŒ đ¶đ»đđČđżđ»đŒ.
Se lâeccezione di carenza di giurisdizione non Ăš proposta dal convenuto nel giudizio di primo grado ed Ăš stata emessa una sentenza di merito occorre, al fine di sollevare la giurisdizione, đœđżđŒđœđŒđżđżđČ đ¶đșđœđđŽđ»đźđđ¶đŒđ»đČ đ»đČđ¶ đ°đŒđ»đłđżđŒđ»đđ¶ đ±đČđčđčđź đđČđ»đđČđ»đđź.
Esiste poi il đżđČđŽđŒđčđźđșđČđ»đđŒ đ±đ¶ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ che ci consente di ottenere subito una đ±đČđ°đ¶đđ¶đŒđ»đČ, emessa dalla Corte di Cassazione, đ±đČđłđ¶đ»đ¶đđ¶đđź đČ đđźđčđ¶đ±đź anche al di fuori del processo in cui Ăš stata emessa.
Il difetto di giurisdizione internazionale
Nel caso in cui dobbiamo affrontare đđ» đ±đ¶đłđČđđđŒ đ±đ¶ đŽđ¶đđżđ¶đđ±đ¶đđ¶đŒđ»đČ legato ad un giudice di un altro
ordinamento, la disciplina non sarĂ piĂč collocata nellâambito del Codice di Procedura civile ma
nellâambito delle đ°đŒđ»đđČđ»đđ¶đŒđ»đ¶ đ¶đ»đđČđżđ»đźđđ¶đŒđ»đźđčđ¶ e nellâambito della đčđČđŽđŽđČ đźđđŽ đ±đČđč đđ”đ”đ±.
Il difetto di giurisdizione internazionale
Caratteri di estraneitĂ
đâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đ di questa legge asserisce che âđđą đ±đłđŠđŽđŠđŻđ”đŠ đđŠđšđšđŠ đ„đŠđ”đŠđłđźđȘđŻđą đâđąđźđŁđȘđ”đ° đ„đŠđđđą đšđȘđ¶đłđȘđŽđ„đȘđ»đȘđ°đŻđŠ đȘđ”đąđđȘđąđŻđą, đ±đ°đŻđŠ đȘ đ€đłđȘđ”đŠđłđȘ đ±đŠđł đâđȘđŻđ„đȘđ·đȘđ„đ¶đąđ»đȘđ°đŻđŠ đ„đŠđ đ„đȘđłđȘđ”đ”đ° đąđ±đ±đđȘđ€đąđŁđȘđđŠ đŠ đ„đȘđŽđ€đȘđ±đđȘđŻđą đâđŠđ§đ§đȘđ€đąđ€đȘđą đ„đŠđđđŠ đŽđŠđŻđ”đŠđŻđ»đŠ đŠ đ„đŠđšđđȘ đąđ”đ”đȘ đŽđ”đłđąđŻđȘđŠđłđȘ.â
Esistono delle đ°đŒđ»đđżđŒđđČđżđđ¶đČ che presentano đ°đźđżđźđđđČđżđ¶ đ±đ¶ đČđđđżđźđ»đČđ¶đĂ che possono essere đ±đČđđŒđčđđđČ ad un giudice diverso da quello italiano in accordo con il nostro sistema legislativo.
Carattere di estraneitĂ significa che dal punto di vista
soggettivo o oggettivo đčđź đ°đŒđ»đđżđŒđđČđżđđ¶đź Ăš đčđČđŽđźđđź đźđ± đđ» đŒđżđ±đ¶đ»đźđșđČđ»đđŒ đ±đ¶đđČđżđđŒ đ±đź đŸđđČđčđčđŒ đ¶đđźđčđ¶đźđ»đŒ.