L’individuazione dell’oggetto del processo Flashcards
L’individuazione dell’oggetto del processo
Il fine del processo
Relativamente al processo esistono una 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 che per essere applicate presuppongono di chiarire quale sia 𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 come ad esempio le norme riguardanti il 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 in quanto quest’ultimo decide sulla domanda della
parte e quindi deve essere in grado di individuare quello che la parte le richiede.
Il fine del processo e della tutela giurisdizionale è quello di 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 e abbiamo tutela effettiva quando il processo si conclude con una 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 e quindi la decisione 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲.
L’individuazione dell’oggetto del processo
L’effetto del passaggio in giudicato sostanziale
L’effetto derivante dalla acquisizione della qualità di cosa giudicata sostanziale è quello di impedire che un altro giudice, in un processo successivo, si pronunci proprio sulla vicenda sostanziale che si è conclusa con una decisione definitiva.
Proprio dalla necessita di escludere che su una stessa vicenda sostanziale ci siano due 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲, e quindi soluzioni diverse per una medesima controversia, occorre individuare l’oggetto del processo.
L’individuazione dell’oggetto del processo
𝗟’𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 è fondamentale al fine di evitare la 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 una volta che sia passata in giudicato e allo stesso tempo per evitare che sulla medesima vicenda sostanziale si abbiano due 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶.
Per individuare la domanda giudiziale abbiamo tre elementi differenti che vengono elencati 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲.
Tale articolo, in materia di contenuto della citazione, menziona una serie di elementi che devono essere contenuti nell’atto di citazione tra cui appunto l’indicazione delle parti (il cosiddetto 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼).
Ai fini dell’identificazione dell’oggetto del processo occorre chiarire chi siano le parti. Questo perché
per ravvisare un rapporto di identità tra due processi occorre che le parti siano le stesse e dunque il mutamento di uno dei soggetti del processo comporta immediatamente la possibilità di escludere la presenza di fronte alla medesima vicenda sostanziale.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi soggettivi
Rappresentante
Ci sono delle ipotesi in cui una parte sta in giudizio come 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲, come nel caso del genitore che sta in giudizio al posto del figlio minorenne. In questo caso la parte del processo sarà il rappresentato e non il rappresentante.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi soggettivi
Sostituti
Un’altra precisazione da fare riguarda la sostituzione processuale. Noi abbiamo fatto l’esempio 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 ovvero l’azione proposta dal creditore nei confronti del debitore del suo debitore.
Questa azione viene esercitata nel momento in cui il debitore non esercita le sue ragioni nei confronti del suo debitore e abbiamo aggiunto che nel processo devono essere presenti tutte e tre le parti.
Il 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 agisce nei confronti del debitore del suo debitore per ottenere quella che è la reintegrazione del patrimonio del suo debitore al fine di potersi soddisfare sul patrimonio di quest’ultimo.
Se il creditore agisce in giudizio nei confronti del debitore, nel frattempo, il 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 iniziasse un processo nei confronti del suo debitore in questo avremmo due processi uguali e quindi dovremmo applicare quelle regole che impediscono di avere dei
giudicati contrastanti tra di loro.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi soggettivi
Cambio di domanda
𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 relativo agli elementi 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 è che 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 anche nel momento in cui l’oggetto del processo è lo stesso.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: è controversa la proprietà di un bene e c’è un processo iniziato da A nei confronti di B
in cui il soggetto A chiede l’accertamento della proprietà del bene X nei confronti di B e c’è un
secondo processo in cui A chiede l’accertamento della proprietà nei confronti di C. In questo caso abbiamo due processi diversi che 𝗻𝗼𝗻 sono caratterizzati da un rapporto di identità che ci permette di capire se sia possibile o meno una riproposizione o una contemporanea pendenza di due processi
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Oltre agli elementi soggettivi abbiamo quello che viene definito 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟯, per quanto riguarda gli elementi oggettivi, ci dice che ‘𝘓’𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘦 𝘭’𝘦𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪’.
Dal punto di vista soggettivo si può dire che l’oggetto della domanda sia rappresentato prima di tutto dal 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺 e poi dalla 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶 che però ha una rilevanza diversa a seconda del tipo di diritto che faccio valere.
Il linea di massima potremmo dire che il 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺 è l’oggetto, ovvero 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼, e la 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶 rappresenta le 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Petitum
Il petitum, ovvero l’oggetto, si distingue in due profili:
• 𝗜𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 che si ha nel momento in cui io voglio ottenere dal processo la condanna al
pagamento oppure quando dal processo voglio ottenere un determinato bene giuridico, l’attuazione di una condotta di fare o di non fare oppure, nel caso delle azioni costitutive, la realizzazione di un certo effetto giuridico.
In questo caso parliamo di 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼 nel
senso che questo è quello che la domanda tende a conseguire in modo mediato.
Quando noi pensiamo formulare una domanda di tutela giurisdizionale il nostro 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 deve essere sempre il 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 ovvero il bene che voglio ottenere con il processo.
Una volta che ho stabilito che bene voglio ottenere potrò procedere alla formulazione della richiesta che pongo al giudice e al provvedimento che richiedo al giudice.
In sostanza quando noi diciamo che la causa petendi è la ragione di domanda è perché del domandare facciamo riferimento ad un
episodio storico giuridicamente qualificato.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Petitum, esempi
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: nel momento in cui io chiedo la restituzione di un bene dovrò spiegare i fatti costitutivi
del mio diritto alla restituzione, il contratto da cui deriva il diritto o l’esecuzione di una prestazione
inadempiuta. La ragione varierà in relazione del cambiamento degli episodi giuridicamente
rilevanti per individuare l’oggetto del processo.
L’oggetto potrà essere lo stesso anche nel momento in cui cambia qualche fatto storico.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: in un certo momento è stato concluso un certo accordo. Possono anche cambiare le
circostanze della conclusione senza che, a seguito di questo cambiamento, cambi l’oggetto del
processo.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Causa pretendi, la fondatezza della domanda
In tutti i casi che io proponga una domanda il fatto costitutivo serve ai fini della 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮.
Il giudice valuta la fondatezza della mia domanda tenendo in considerazione le ragioni che io adduco a sostegno di quest’ultima.
𝗟𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶, e dunque le ragioni della domanda, hanno una 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 a seconda del diritto che io faccio valere.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: 𝘴𝘦 𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 è 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢
𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰
𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰, 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘪𝘰, 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 è 𝘪𝘭
𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘳𝘵ù 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘶𝘵𝘶𝘰 𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢
𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘳𝘵ù 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘐𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘮𝘣𝘪 𝘭𝘦 𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘪 𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘭
𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘢𝘳𝘰 𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘶ò 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦. 𝘚𝘦 𝘪𝘰 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦
𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Causa pretendi, imprenscindibilità
La causa petendi è imprescindibile, si intende dire che la causa petendi, nelle ipotesi dei 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼, serve ad individuare il diritto che faccio valere.
Se cambia la causa petendi allora significa che 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿à 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 in quanto le due domande si basano su ragioni differenti.
Il concetto fondamentale è che ci sono delle ipotesi:
1- In cui l’indicazione della causa petendi è fondamentale in quanto il diritto è identificato mediante tale causa
2- In cui il mutamento della causa petendi non determina il mutamento dell’oggetto del processo.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Causa pretendi, imprenscindibilità prima ipotesi
Nel primo caso si fa riferimento alle cosiddette 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Causa pretendi, imprenscindibilità seconda ipotesi
Nel secondo caso si fa riferimento alle 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 in cui la causa petendi rileva
l’oggetto del processo solo ai fini della fondatezza della domanda ma non ai fini di determinazione della domanda del processo.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Elementi oggettivi
Causa pretendi, imprenscindibilità seconda ipotesi
Le domande autodeterminate
𝗟𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 sono le domande per cui la 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 è 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 perché viene già fornita dal tipo di diritto fatto valere.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: 𝘴𝘦 𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘭’𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵à 𝘪𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵à 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘱𝘰 𝘢 𝘮𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯’𝘶𝘴𝘶𝘤𝘢𝘱𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘐𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵à 𝘴𝘶 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦
𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪𝘷𝘢.
L’individuazione dell’oggetto del processo
Problema
𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 particolare per quanto riguarda 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 è
posto dalle 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 ovvero le azioni mediante le quali la parte esercita un diritto
potestativo (agisco per ottenere un certo effetto giuridico).