Violenza Sessuale Flashcards
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Quali sono le norme contro la VIOLENZA SESSUALE?
Legge 66/1996
La fattispecie della congiunzione carnale, violenza e degli atti di libidine violenta sono stati unificati nella fattispecie di violenza sessuale. Con violenza dunque intendiamo un atto non consentito dall’altra persona; il fatto in se connoterà poi diversi tipi di reato.
Art.609-bis CP
VIOLENZA SESSUALE
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5-10 anni. Con atto sessuale si intende un approccio anche minimo contro la volontà (es. palpamento). Il colpevole può abusare delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendo in inganno la persona offesa.
Legge 69/2019 Codice Rosso
INASPRISCE le pene per la violenza: si passa da 6-12, mentre per la violenza di gruppo 8-14 anni.
La violenza di gruppo rientra nei DELITTI GRAVI per la pluralità delle persone riunite, che comporta lesioni più gravi, e per la spiccata progettualità della violenza, con vincolo di alleanza dei correi che, spesso, prima ancora dell’atto sessuale, perseguono un culto della violenza.
Quali sono le norme che regolano la VIOLENZA SU MINORE?
Legge 69/2019 Codice Rosso
Art.609-quater CP
ATTI SESSUALI CON MINORE
- Non ha compiuto 14 anni
- Non ha compiuto i 16 anni nel caso in cui il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, cioè la persona affidataria o con cui abbia una relazione di convivenza.
Non è punibile il minore che compie azioni con minore che abbia compiuto gli anni 13 se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai 3 anni.
Art.6 Corruzione di minorenne
Chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Art.7 Ignoranza dell’età della persona offesa
Il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa per danni commessi in persona minore di 14 anni.
Come viene avviata la procedura per VIOLENZA SESSUALE?
QUERELA DI PARTE
La querela proposta è IRREVOCABILE, per evitare che la vittima e la dinamica processuale possono risultare alterate da pressioni dell’imputato o del contesto sociale.
QUERELA D’UFFICIO
1. Fatto all’art.609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18.
2. Se il fatto è commesso dall’ascendente, genitore, anche adottivo, convivente o tutore.
3. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
4. Se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si procede d’ufficio.
5. Se il fatto è commesso nell’ipotesi di un 609-quater ultimo comma (pericolo di vita per il minore).
Che cos’è il CODICE ROSA?
È un progetto nato nell’USL di Grosseto con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già all’arrivo della vittima di violenza al PS, per il riconoscimento e la collocazione in tempi rapidi all’interno di percorsi sanitari specifici.
In che cosa consiste il trattamento diagnostico-terapeutico e l’esame obiettivo in ipotesi di VIOLENZA SESSUALE?
TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
Bisogna garantire una corretta e approfondita raccolta dell’anamnesi e degli elementi di prova, nonché una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalità della loro produzione.
ESAME OBIETTIVO COMPLETO
Acquisizione delle PROVE delle lesioni presenti sul corpo della donna, con eventuale documentazione (fotografica, tamponi, etc). La descrizione delle lesioni dovrà essere il più precisa e puntuale possibile specificando sede, dimensioni e caratteri generali (colore, forma, profondità, dimensioni).
Porre attenzione anche ai COMPORTAMENTI relazionali della donna (evitare ogni forma di interpretazione o giudizio). L’EO dovrà includere un’attenta descrizione sullo stato emotivo, psicologico e relazionale della donna.
Ricerca e refertazione di tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare le procedure capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione su corpo e indumenti della donna.
!ATTENZIONE! Un EO di scarso rilievo clinico non è detto che escluda il sospetto di reati.
Quali sono i REPERTI BIOLOGICI più significativi ai fini forensi?
- Sangue
- Liquido seminale
- Capelli
- Cellule di sfaldamento della cute
- Altri: macchie di grasso, fibre o tessuti.
a) Si ricorda di CONSERVARE I VESTITI poiché sono fonte di prove importantissime. Si possono ritrovare ad esempio delle macchie definite “a carta geografica” causate dallo sperma, che illuminate con una luce di eccitazione si illuminano.
b) Si ricorda inoltre di NON FAR LAVARE LA VITTIMA, poiché potrebbe compromettere il rilevamento delle prove.
Gli spermatozoi possono essere rilevati nei prelievi fatti a livello vaginale con diversi filtri che permettono la loro visualizzazione e con test confocale. Si può ricercare anche il PSA. Il rilevamento di questi reperti può dare certezza ad un giudice.
Nel caso degli spermatozoi è importante la TEMPISTICA: entro le prime 24 ore si ritrovano nel 65% dei casi, dopo 10 giorni la percentuale scende al 13%.
Negli ultimi anni gli accertamenti biologici possono essere effettuati grazie a metodiche di analisi del DNA (impronta genetica dei materiali biologici).
Quali sono i SEGNI DI VIOLENZA sessuale che possono essere rilevati, che forme e caratteristiche presentano?
Spesso i segni di violenza non si trovano solo sui genitali, bensì anche in altre zone del corpo come mani e polsi. Particolare attenzione va data alle ECCHIMOSI. Anche in questo tipo di lesioni è di rilevante importanza la tempistica.
FORMA E CARATTERISTICHE
1. VIBICI: ecchimosi a stampo, nastriformi si correlano con colpi di bastone, frusta o cinghia.
2. ECCHIMOSI A STAMPO: si correlano con l’impronta del mezzo in sospetto.
3. ECCHIMOSI DIGITATE: tondo-ovalari, numerose e confluenti, si correlano con l’impronta dei polpastrelli delle dita.
4. LESIONI DA TAGLIO: per difesa verso armi contundenti.
In cosa consiste l’esame con METODICA DI DELLEPIANE?
Si introduce in vagina un catetere di Foley con blu di metilene; si esegue una leggera trazione verso l’esterno al fine di distendere la membrana imenale. Si ottiene così la visualizzazione dei vari tratti della membrana imenale stessa per contrasto.
A) INCISURA CONGENITA
I tratti non raggiungono la base di impianto della membrana, presentano un angolo fondo arrotondato e margini sottili.
B) INCISURA TRAUMATICA
I margini sono ispessiti (cicatriziali), angolo di fondo acuto il cui apice raggiunge, in genere, la base d’impianto della membrana. La natura cicatriziale può essere confermata dalla negatività del test di Schiller tramite visione colposcopica.
Quali sono le norme riguardo la prevenzione ed il divieto delle PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE?
Art.583-bis CP
Pratica che viola i diritti fondamentali dell’integrità della persona e della salute di donne e bambine.
TIPO I - Clitoridectomia
TIPO II - Escissione
TIPO III - Infibulazione
Si tratta di un fenomeno non italiano di origine, ma la cui incidenza sta aumentando anche nel nostro paese.
Le donne infibulate che partoriscono in Italia devono essere deinfibulate per poter partorire, NON è assolutamente permesso reinfibulare queste donne.
Nel caso la condanna sia contro l’esercente la professione sanitaria si parla di PENA ACCESSORIA che importa l’interdizione della professione da 3-10 anni.
Quali sono i delitti contro l’ASSISTENZA FAMILIARE?
Art.570 CP
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno con multa.
Dette pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge OPPURE fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Art.571 CP
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA
Abuso dei mezzi di correzione o disciplina, in danno di persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per educazione, istruzione o esercizio di professione o arte è punito con la reclusione fino a sei mesi.