Responsabilità Penale Flashcards
7 TOT = 3 pag. (56-68) + 4 pag. (99-102)
Qual è la differenza tra RESPONSABILITÀ penale e civile?
La responsabilità è l’OBBLIGO di rispondere.
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PENALE
Ha funzione sanzionatoria, ovvero di punire con una pena colui che si è reso colpevole di un reato. -
CIVILE
Ha funzione risarcitoria, ovvero di risarcire economicamente colui che è stato vittima di un danno derivato da una condotta colposa.
Per una stessa azione, il medico sarà più frequentemente colpevole da un punto di vista civile piuttosto che penale (nel 70% assoluzione).
Qual è la definizione di RESPONSABILITÀ PENALE?
Quando dalla propria condotta deriva una lesione personale o la morte della persona assistita, il medico o il sanitario in genere è chiamato a rispondere nel suo comportamento professionale sulla base del concetto di COLPA come definito dall’Art.43 cp.
Di quali reati è chiamato a rispondere il medico a titolo di COLPA?
- Omicidio colposo
- Lesione personale colposa
Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità professionale?
- CONDOTTA del medico, attiva od omissiva, connotata da COLPA.
- NESSO DI CAUSALITÀ, che lega la condotta umana all’evento.
- EVENTO.
Se alla fine del procedimento penale si è dimostrato che proprio tale condotta (colpa) è diretta causa (nesso di causalità) della morte/lesione (evento), il giudizio finale è di colpevolezza.
Di quali tipi può essere la CONDOTTA sanitaria?
Sono tutte condotte connotate da colpa (reati colposi).
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COMMISSIVA (o Attiva)
Il medico fa qualcosa che non avrebbe dovuto fare.
È facile dimostrare il nesso causale e l’azione commissiva del medico.
(es. chirurgo che provoca una lesione di un grosso vaso e provoca la morte del paziente) -
OMISSIVA
Il medico omette di fare ciò che avrebbe dovuto fare.
Il consulente medico-legale deve dimostrare che, se il medico avesse eseguito le indagini opportune, il paziente non sarebbe deceduto. È quella che più frequentemente si contesta ai medici.
(es. medico del PS che non esegue ECG su dolore anginoso, manda a casa il paziente e quest’ultimo muore).
Per quali COLPE possono rispondere i sanitari?
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NEGLIGENZA (Omissivo)
Superficialità, trascuratezza e disattenzione.
(es. dimenticanza di garze o pezzi chirurgici). -
IMPRUDENZA (Commissivo)
Condotta avventata, frettolosa del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide di procedere con una pratica. -
IMPERIZIA
Scarsa preparazione professionale, mancanza di conoscenze tecniche o di aggiornamento (Art.19 cdm: DOVERE DI AGGIORNAMENTO in ragione dell’evoluzione del progresso tecnico-scientifico).
Come viene accertato il nesso causale nella condotta sanitaria, in particolare nella CONDOTTA OMISSIVA?
L’iter di accertamento penale deve essere molto dettagliato poiché per arrivare ad un giudizio di colpevolezza ci deve essere CERTEZZA.
Mentre nella condotta attiva il nesso è spesso banale da dimostrare, nella condotta omissiva è molto più difficile. Questo è il motivo per cui nella gran parte dei processi si ha ASSOLUZIONE, dato che non sempre c’è certezza del nesso causale.
CONDOTTA OMISSIVA
Poiché non si può accertare con certezza il nesso causale, si può solo formulare un giudizio adottando il criterio dell’alta o elevata PROBABILITÀ logica o credibilità razionale.
In questi casi si utilizza il RAGIONAMENTO CONTRO-FATTUALE: il consulente del giudice deve sostituire l’omissione con l’azione dovuta e costruire uno scenario corroborato da dati clinici che consenta di affermare se l’evento a carico del PZ si sarebbe verificato lo stesso o meno “con alta probabilità logica o elevata credibilità razionale”.
Se si potrà dimostrare che, con elevata probabilità logica, che quell’evento si sarebbe verificato lo stesso anche se il medico avesse messo in atto la condotta omessa, il medico sarà assolto; viceversa, sarà colpevole.
Che cos’è la LEGGE GELLI (24/2017)?
È una legge che depenalizza, in caso di imperizia, l’attività medica qualora si siano seguite le LINEE GUIDA.
Se l’evento morte o lesione personale si è verificato per imperizia, nel caso in cui si dimostri che il medico ha seguito le linee guida o, in mancanza di queste, le BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI, il medico va ESENTE DA RESPONSABILITÀ PENALE.